T.A.R. Campania Napoli Sez. VI, Sent., 25-01-2011, n. 436 Diritti dell’impiegato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente, maresciallo in servizio presso il Comando della Guardia di Finanza di Giugliano di Campania, ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale il Comando Generale della Guardia di Finanza ha respinto la sua richiesta di rimborso delle spese legali sostenute per difendersi nel corso di un procedimento penale instaurato contro di lui per disobbedienza e insubordinazione d’ufficio, conclusosi con l’archiviazione.

Avverso il provvedimento impugnato ha articolato diverse censure di violazione di legge ed eccesso di potere.

Il Ministero intimato, costituito in giudizio, ha chiesto la reiezione del gravame.

Alla camera di consiglio del 22 aprile 2009 l’istanza di sospensione cautelativa del provvedimento è stata respinta.

Il ricorso è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 12 gennaio 2011.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e va respinto.

La norma sulla cui base il ricorrente ha chiesto il rimborso delle spese legali sostenute, art. 18, comma 1, del d.l. n, 67/1997, convertito in legge con l. n. 135/97, così dispone ".. le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall’Avvocatura dello Stato".

La finalità della disposizione, come costantemente rilevato in giurisprudenza, è quella di sollevare i funzionari pubblici dal timore di eventuali conseguenze giudiziarie connesse all’espletamento del servizio e tenere indenni i soggetti che abbiano agito in nome e per conto, oltre che nell’interesse dell’Amministrazione, delle spese legali affrontate per i procedimenti giudiziari strettamente connessi all’espletamento dei loro compiti istituzionali (cfr., ex multis, T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 23 marzo 2010, n. 1572)

Il rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente, di conseguenza, è subordinato alla ricorrenza di due presupposti e precisamente: che il giudizio di responsabilità sia stato promosso in conseguenza di fatti ed atti connessi con l’espletamento del servizio e con l’assolvimento degli obblighi istituzionali e che esso si sia concluso con sentenza od altro provvedimento che abbia escluso la responsabilità dell’istante. Il giudizio di responsabilità si considera promosso in conseguenza di fatti ed atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento degli obblighi istituzionali solo nei casi in cui l’imputazione riguardi un’attività svolta in diretta connessione con i fini dell’ente (cfr, da ultimo. T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 01 luglio 2010, n. 22061)

In sostanza, affinchè l’impiegato della p.a. possa ottenere, ai sensi dell’art. 18 d.l. 25 marzo 1997 n. 67, conv. in l. 23 maggio 1997 n. 135, il rimborso delle spese legali sostenute per la propria difesa nell’ambito di un giudizio penale in ragione dell’esercizio delle sue funzioni non deve esserci conflitto di interessi tra dipendente ed amministrazione né devono emergere estremi di natura disciplinare ed amministrativa per mancanze attinenti al compimento dei doveri d’ufficio (cfr., ex multis, T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, n. 1572/2010 cit., T.A.R. Friuli Venezia Giulia Trieste, sez. I, 11 marzo 2010, n. 159).

Nel caso in esame, emerge dallo stesso titolo di reato e dalla descrizione dei fatti, anche per come risultante dalla ricostruzione di parte ricorrente, che le fattispecie criminose delle quali il ricorrente è stato imputato (disobbedienza e insubordinazione d’ufficio), sono state semplicemente commesse "in occasione" dello svolgimento dell’attività lavorativa, ma "non in connessione" con la stessa, anzi, poiché il comportamento oggetto di indagine era rivolto contro il superiore gerarchico, appare chiaro come la posizione del ricorrente si ponga in termini conflittuali con quella dell’amministrazione.

La confliggenza tra le due posizioni, ove ce ne fosse bisogno, è confermata dalla circostanza che per i medesimi fatti al ricorrente è stata inflitta una sanzione disciplinare, annullata per soli vizi formali (cfr. provvedimento impugnato).

Alla luce di quanto esposto e puntualmente espresso nel provvedimento gravato, va, in primo luogo respinto il secondo motivo di doglianza, con il quale il ricorrente ha lamentato violazione dell’articolo 18 del d.l. 67/97, sostenendo la riferibilità ai doveri di ufficio della condotta da lui tenuta.

Va pure respinto il primo motivo di doglianza, con il quale il ricorrente ha lamentato la violazione delle garanzie partecipative previste dalla circolare interna n. 0123540/07 (invio di una comunicazione di avvio del procedimento contenente l’indicazione che il responsabile del procedimento è il Capo del Primo Reparto del Comando Generale della Guardia di Finanza, la data di presentazione dell’istanza presso il Comando del Corpo, la data entro la quale il procedimento deve concludersi, l’indicazione che l’ufficio ove si può prendere visione degli atti è l’ufficio contenzioso del personale I reparto Comando Generale, nonché specifica indicazione delle ragioni del mancato accoglimento delle osservazioni dell’interessato).

Quanto alle prime quattro indicazioni, deve rilevarsi come le stesse, oltre a prevedere criteri di automaticità tali da consentire di ricavare aliunde le informazioni eventualmente omesse, integrano ipotesi di mera irregolarità e non di illegittimità (cfr, in materia di omessa indicazione del nominativo del responsabile del procedimento, T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 10 maggio 2010, n. 3420, in materia di indicazione della data di presentazione della istanza, in considerazione della sicura conoscenza della stessa che l’interessato ha, cfr. T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 20 maggio 2010, n. 796, in materia di mancata indicazione del nominativo del responsabile del procedimento, dell’ufficio ove prendere visione degli atti, della data entro la quale il procedimento si deve concludere, cfr.T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 12 gennaio 2010, n. 20).

La mancata contestazione delle ragioni indicate dal ricorrente, infine, è smentita dallo stesso tenore letterale del provvedimento gravato, non richiedendosi, per costante e condivisibile orientamento giurisprudenziale, un’analitica confutazione in merito ad ogni argomento utilizzato dalle parti in sede di osservazioni, essendo sufficiente un iter motivazionale che renda nella sostanza percepibile la ragione del non adeguamento alle traiettorie difensive e ne attesti la relativa consapevolezza.

(cfr., da ultimo, T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 02 agosto 2010, n. 29503).

Va, infine respinto, il terzo motivo di doglianza, con il quale il ricorrente, lamentando violazione degli articoli 21 e 35 del d.P.R. 545/86, ha inteso, da un lato, censurare nel merito i fatti oggetto di imputazione e dall’altro lamentare un sostanziale mancato rispetto di garanzie partecipative, che si è già visto non ricorrere.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 1.500,00 (millecinquecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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