Cass. civ. Sez. III, Sent., 28-02-2011, n. 4898 Affitto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 25 novembre 2004 la Corte di appello di Bologna, su gravame di R.F. confermava la omologa decisione del Tribunale di Ravenna del 17 marzo 2003, che aveva condannata la R. al pagamento a favore di T.A. di Euro 29.766,51, oltre rivalutazione ed interessi, a titolo di indennizzo per migliorie apportate al fondo concessogli in comodato dalla R. tra il 1983 e il 1990.

Avverso siffatta sentenza propone ricorso per cassazione la R., affidandosi ad un unico motivo.

Nessuna attività difensiva risulta svolta dall’intimato.
Motivi della decisione

Con un unico motivo la ricorrente, in sintesi, si duole del fatto che il giudice dell’appello avrebbe deciso la controversia senza acquisire il fascicolo di ufficio del giudizio di primo grado che conteneva la consulenza tecnica-unico elemento istruttorio, a suo avviso, in merito alla quantificazione dell’indennizzo da riconoscere al detentore.

La censura non merita accoglimento.

Contrariamente all’assunto della ricorrente, il giudice dell’appello nell’esaminare il materiale probatorio acquisito al processo da atto della CTU svoltasi in primo grado e mostra di condividere il giudizio espresso dal Tribunale, che la ritenne "condivisibile in quanto fondata su metodo corretto e argomentazioni puntuali e persuasive".

Peraltro, ha disatteso l’assunto della R. per assoluta carenza di prove da parte suo a sostegno della sua non debenza nei confronti del detentore, in quanto la somma determinata avrebbe ricompresso oltre alle migliorie anche altre voci di spesa ad esse estranee.

E ciò, a prescindere dal fatto che il giudice dell’appello non aveva l’obbligo di acquisire il fascicolo di ufficio, trattandosi solo di scelta discrezionale, poichè il gravame non riguardava un punto decisivo della controversia non indicato dalle parti e, quindi, rilevabile solo ex officio attraverso l’esame di tutti gli atti formatosi nel giudizio (giurisprudenza costante:di recente Cass. n. 8849/04; Cass. n. 9985/04).

In altri termini, il punto decisivo prospettato dalla R. è stato esaminato e, quindi, non vi era bisogno, a tal fine, di ricorrere ad alcuna acquisizione, per l’ulteriore argomentare, su cui tace la ricorrente, che nessuna prova è stata fornita con il gravame circa la non corretta liquidazione delle somme spettanti al convenuto Quindi, il ricorso va respinto, ma nulla va disposto per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla va disposto per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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