Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 12-01-2011) 28-01-2011, n. 3152 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Risulta in atti (v. verbale in forma riassuntiva) che il Gup del Tribunale di Tarante in data 21.05.2010 emanava decreto che dispone il giudizio nei confronti di G.M., verbale chiuso alle ore 9,28, presente un difensore nominato d’ufficio. Risulta dallo stesso atto che il verbale veniva riaperto alle ore 11,29 dello stesso giorno su istanza del difensore dei fiducia che assumeva avere avuto oggettiva impossibilità di accedere all’aula e che l’anzidetto Gup provvedeva a revocare il già pronunciato decreto di rinvio a giudizio avendo rilevato che "effettivamente alla data odierna l’apparecchiatura solitamente adoperata per consentire l’accesso in aula alle persone interessante non risulta funzionante", così disponendo procedersi ex novo alla celebrazione dell’udienza preliminare.

2. Avverso tale ordinanza di revoca del già pronunciato decreto che dispone il giudizio proponeva ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica territoriale che denunciava l’abnormità della pronuncia che aveva determinato un’indebita regressione del procedimento.

3. Il ricorso del P.M. deve essere dichiarato inammissibile.

Ed invero risulta in atti – il cui esame diretto da parte di questa Corte è reso necessario dalla natura della proposta deduzione – che il Gup di Taranto, dopo avere dichiarato la nullità dell’udienza come appena svolta a carico del G., per la constatata forza maggiore che aveva impedito la partecipazione difensiva, ha proceduto a rinnovare l’udienza stessa al termine della quale ha disposto il rinvio a giudizio del predetto imputato G..

In tale udienza, svoltasi nella stessa mattinata, alla presenza delle parti (il P.M. ed il difensore di fiducia), è stata evidenziata – senza dissenso del P.M. presente – la nullità precedentemente incorsa, non ascrivibile alla parte privata. In siffatta situazione, è palese l’assoluta carenza di interesse al proposto ricorso in capo all’organo dell’accusa, posto che nella rinnovata udienza egli ha comunque ottenuto lo stesso concreto risultato, il decreto di rinvio a giudizio dell’imputato, peraltro depurato della nullità che, altrimenti, il precedente rinvio a giudizio si portava con sè. Ciò posto, va ricordato che l’interesse al ricorso per Cassazione – come di qualsiasi impugnazione, ex art. 568 c.p.p., comma 4, deve essere concreto, e non meramente teorico, secondo giurisprudenza di questa Corte di legittimità del tutto consolidata: cfr., ex pluribus, Cass. Pen. Sez. 2, n. 25715 in data 28.05.2004, Rv. 229724, P.G. in proc. Fasano ("qualora il P.M. denunci, al fine di ottenerne l’esatta applicazione, la violazione di una norma di diritto sostanziale o processuale, in tanto può riconoscersi la sussistenza di un interesse concreto che renda ammissibile la doglianza, in quanto possa raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche favorevole"); Cass. Pen. Sez. 6, n. 14925 in data 19.02.2009, Rv. 244194, Deriu; Cass. Pen. Sez. 3, n. 24272 in data 24.03.2010, Rv. 247685, Abagnale; ecc. Orbene, è di tutta evidenza come, nella specifica vicenda processuale: a) il P.M. ha già ottenuto il risultato concreto (il rinvio a giudizio dell’imputato) per lui favorevole; b) l’esatta applicazione della norma processuale, il cui rispetto viene chiesto a questa Corte di legittimità (annullamento della disposta revoca), porterebbe al risultato – dovendosi annullare anche gli atti conseguenti (e dunque il rinvio a giudizio oggi vigente) – di ripristinare un decreto inficiato da una nullità che lo stesso P.M. di quella udienza ha riconosciuto in realtà sussistente, risultato invero aberrante.

Il ricorso, dunque, non può avere ingresso per carenza di interesse del ricorrente, ex art. 591 c.p.p., comma 1, lett. a).
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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