T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 25-01-2011, n. 50 Mansioni e funzioni Pensioni, stipendi e salari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso in epigrafe proposto, il ricorrente chiede il riconoscimento del diritto alle differenze retributive tra la VI^ e la VII^ qualifica per il periodo dal 1 settembre 1991 al 28 febbraio 1992 e dal 1 giugno 1993 al 22 giugno 1993 e tra la VII^ e l’VIII^ qualifica per il periodo dal 23 giugno 1993 al 31 maggio 1997, con conseguente condanna al pagamento, comprensivo di interessi e di valutazione come per legge, nonché l’accertamento del diritto all’espletamento delle mansioni superiori e quindi al passaggio di ruolo. Nella pubblica udienza odierna la causa è trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Dall’esame degli atti di causa è emerso quanto segue.

Innanzitutto risulta che il ricorrente sia stato collocato in aspettativa non retribuita dall’1 luglio 1994 al 31 dicembre 1994 (delibera 162 del 17 maggio 1994) e dal 1 dicembre 1995 al 31 giugno 1996 (delibera 501 del 26 ottobre 1995) e sia stato collocato in parttime dal 1 aprile 1997(delibera 110/1997). Ne deriva che, ovviamente, in questi periodi temporali non ha diritto alle differenze retributive non avendo espletato nemmeno di fatto le mansioni superiori da lui indicate.

Per quanto riguarda il periodo dal 1^ settembre 1991 al 28 febbraio 1992, il ricorrente, sulla base della delibera 525 del 16 settembre 1991, chiede il riconoscimento delle differenze retributive tra la VI e la VII q.f.. Sul punto il ricorso è infondato in quanto, come è noto "Nell’ambito del pubblico impiego lo svolgimento di fatto di mansioni superiori a quelle dovute in base all’atto di inquadramento è del tutto irrilevante ai fini sia economici che di progressione in carriera, salvo che una norma non disponga diversamente, a causa dell’inapplicabilità al pubblico impiego dell’art. 13 L. 20 maggio 1970 n. 300, dell’art. 2103 Cod. civ. e dell’art. 36 Cost., l’operatività di quest’ultimo trovando un limite invalicabile nel successivo art. 97. Nel pubblico impiego al fine di ottenere le differenze retributive per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori per il periodo antecedente all’entrata in vigore del D.L.vo 29 ottobre 1998 n. 387, non può essere invocata l’applicazione del principio di cui all’art. 2041 Cod. civ., assumendo che nella specie l’Amministrazione avrebbe lucrato un ingiustificato arricchimento in danno del dipendente con conseguente aggravio della penosità del lavoro e della relativa responsabilità, ciò in quanto l’ingiustificato arricchimento postula un correlativo depauperamento del dipendente, non riscontrabile e dimostrabile nel suo caso atteso che egli percepisce la retribuzione prevista per la qualifica rivestita" (C.d.S. Sez. VI n. 4880 – 27 luglio 2010). Analogamente per il periodo del 1 giugno 1993 al 22 giugno 1993.

Per quanto riguarda il periodo dal 23 giugno 1993, data di attribuzione della VII^ q.f. – decreto n. 010/96 – al 1° luglio 1994, data di collocamento in aspettativa, il ricorrente sostiene di avere svolto le funzioni inerenti alla VIII^ q.f.. Tuttavia, risulta che l’incarico di capo area sia stato sempre affidato a soggetto esterno all’amministrazione: così con delibera 165 del 21 maggio 1993 per la durata di mesi cinque, poi con delibera 314 del 4 ottobre 1993 prorogato al 31 maggio 1994, poi con delibera 212 del 7 giugno 1994 prorogato dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1994. In ogni caso trova applicazione il limite più sopra espresso della irrilevanza delle mansioni di fatto.

Infine il ricorrente chiede l’accertamento del diritto all’esercizio delle funzioni inerenti alla qualifica posseduta. Sul punto, il ricorso è parimenti infondato in quanto l’esercizio di mansioni superiori non legittima certamente il dipendente all’accesso alla qualifica superiore. Vi sono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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