Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 12-01-2011) 28-01-2011, n. 3148 Misure alternative

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con decreto in data 15.03.2010, emesso ex art. 666 c.p.p., comma 2, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Catania dichiarava inammissibile l’istanza proposta da D.B.A. volta ad ottenere le misure alternative ex artt. 47, 47 ter e 50 Ord. Pen., rilevando come vi ostasse il titolo di condanna per evasione (commessa il (OMISSIS)) riportata dal predetto condannato con sentenza in data 08.07.2009. 2. Avverso tale decreto proponeva ricorso per Cassazione l’anzidetto condannato che motivava il gravame, con atto personale, deducendo: a) la preclusione derivante dalla condanna per evasione riguardava solo i reati di cui all’art. 4, comma 1, Ord. Pen., mentre il titolo di condanna per cui aveva chiesto i benefici non era compreso in tale classificazione; b) non era legittima la decisione emessa de plano in una situazione in cui l’infondatezza della domanda non era comunque del tutto evidente.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva l’annullamento con rinvio dell’impugnato provvedimento.

4. Il ricorso, manifestamente infondato, deve essere dichiarato inammissibile con ogni dovuta conseguenza di legge.

Ed invero, quanto alla questione procedurale, è principio del tutto consolidato di questa Corte di legittimità secondo cui il decreto di inammissibilità pronunciato senza contraddittorio, ex art. 666 c.p.p., comma 2, possa essere legittimamente emesso, anche in materia penitenziaria, quando appaiono insussistenti ictu oculi i presupposti normativi per la concessione del beneficio richiesto (cfr. Cass. Pen. Sez. 1 n. 31999 in data 06.07.2007, Rv. 234889, Valfrè; ecc.).- Ciò posto, è del tutto evidente come nel caso di specie ben correttamente sia stato emesso de plano il decreto di inammissibilità, atteso che la domanda del D.B. volta ad ottenere le anzidette misure alternative riguardava direttamente la pena inflitta (mesi quattro di reclusione) per il reato di evasione di cui alla condanna 08.07.2009 per il quale sussiste, proprio in relazione alle misure alternative richieste, la preclusione normativa di cui alla L. n. 354 del 1975, art. 58 quater, comma 1.

Di conseguenza anche il merito della decisione impugnata deve dunque essere ritenuta corretta.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.

A tale declaratoria consegue ex lege, in forza del disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di Euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente D. B.A. al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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