T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 25-01-2011, n. 47 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Letto il ricorso depositato il 23 giugno 2009 e comunicato all’Amministrazione resistente ai sensi e per gli effetti dell’art. 91 R.D. 17.8.1907 n. 642, con cui la società G.E.G. srl ha adito questo Tribunale chiedendo l’esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1570/06 emesso dal Tribunale di Rimini in data 21.9.2006 nei confronti del Comune di Aprilia per il pagamento della somma di Euro 12.507,10, con gli interessi legali dalle date delle singole fatture fino al saldo, oltre spese della procedura liquidata in Euro 701,00;

Visto l’atto di diffida e messa in mora notificato in data 23.7.2008 a mezzo servizio postale;

Vista la copia originale del decreto ingiuntivo in argomento, munito della formula esecutiva in data 21.2.2009, notificato a mezzo servizio postale al comune di Aprilia in data 9.11.2009;

Considerato che alla camera di consiglio del 16 dicembre 2010 la ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla coltivazione del ricorso, in quanto il Comune di Aprilia ha versato la somma di Euro 20.681,66 a piena soddisfazione di ogni pretesa creditoria (cfr. copia doc.ti depositati dal Comune);

Ritenuto che le spese del giudizio devono essere poste a carico del Comune di Aprilia;
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso R. G. 536/09, lo dichiara improcedibile.

Condanna il comune di Aprilia al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi Euro 1.500,00 (millecinquecento).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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