Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 12-01-2011) 28-01-2011, n. 3147 Misure alternative

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ott. Gialanella Antonio, che ha richiesto annullamento con rinvio.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza in data 13.01.2010 il Tribunale di Sorveglianza di Napoli rigettava le istanze proposte da P.A. (fine pena, allo stato, il 22.04.2011) volte ad ottenere l’affidamento in prova al servizio sociale e la detenzione domiciliare, applicando peraltro in suo favore la misura alternativa della semilibertà che, in relazione alla concreta opportunità di lavoro, poteva garantire al contempo adeguato controllo del condannato e possibilità di recupero sociale.

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per Cassazione il Procuratore generale territoriale che motivava l’impugnazione deducendo: a) era stata concessa misura alternativa non richiesta; b) la conclamata pericolosità del soggetto, valutata al fine di respingere le misure chieste dal condannato, non consentiva la concessione neppure della semilibertà. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte depositava quindi motivata requisitoria con la quale richiedeva annullamento con rinvio in accoglimento del secondo motivo di ricorso.

4. Il ricorso, infondato in ogni sua prospettazione, deve essere respinto.

Quanto al primo profilo di ricorso, deve rilevare questa Corte come non violi il principio dell’ultrapetizione la concessione, da parte del competente Tribunale di Sorveglianza, di misura alternativa alla detenzione diversa da quella richiesta dall’interessato, se di una di queste meno gravosa (sul punto, v. Cass. Pen. Sez. 1, n. 11826 in data 10.02.2009, Rv. 243039, Tabaku, decisione relativa proprio a fattispecie in cui è stata concessa la semilibertà a condannato che aveva richiesto la detenzione domiciliare). Va comunque rilevata la liceità, in ordine alla valutazione discrezionale del giudice del merito penitenziario, della scelta della misura concretamente più opportuna nel singolo caso, in forza del principio della gradualità del trattamento già consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. ex pluribus, Cass. Pen. Sez. 1, n. 5689 in data 18.11.1998, Rv.

212794, Foti; ecc), in base al fondamentale equilibrio tra prospettive rieducative ed esigenze di prevenzione, in un apprezzamento di merito che, ove logicamente e coerentemente motivato, sfugge al sindacato di legittimità.

Neppure sussiste il vizio di motivazione carente e contraddittoria lamentato con il secondo motivo di ricorso. Ed invero il Tribunale di competenza ha preso in considerazione i profili di pericolosità ricordati dal ricorrente, rilevando peraltro come da un lato l’opportunità lavorativa aprisse favorevoli prospettive di reinserimento sociale, dall’altro la misura in parola consentisse un adeguato controllo del condannato. Trattasi di valutazione improntata ai principi giurisprudenziali sopra richiamati, e dunque non censurabile sul piano motivazionale, in coerenza ai dati di causa.

Peraltro la misura ben più ampia dell’affidamento in prova erra stata respinta, mentre per la detenzione domiciliare vi era preclusione formale in relazione al titolo della condanna. In sostanza non può rilevarsi neppure profilo di effettiva contraddittorietà.

In definitiva il ricorso del P.G. territoriale deve dunque essere respinto.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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