T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 25-01-2011, n. 44 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

In data 2.11.2009 la società ricorrente ha ottenuto l’emissione, da parte del Tribunale di Frosinone, del decreto ingiuntivo n. 1175/2008, con il quale si intimava al Comune di Frosinone, il pagamento in suo favore di Euro 18.507,49, oltre interessi dalla scadenza al soddisfo, nonché di Euro. 396,00 per diritti di procuratore, Euro. 258,00 per onorari ed Euro 96,00 per spese, oltre al rimborso spese forfetario delle spese, CPA ed IVA nella misura di legge.

Detto decreto ingiuntivo, notificato in 23.11.2009, non è stato opposto nei termini ed è stato perciò dichiarato esecutivo e munito di formula esecutiva in data 19.1.2010.

In data 23.7.2010 la parte ricorrente ha notificato al Comune di Frosinone atto di diffida e messa in mora, con il quale lo ha intimato a dare esecuzione al decreto ingiuntivo n. 1175/2008.

L’Amministrazione comunale intimata non si è costituita in giudizio.

Nella camera di consiglio del 16.12.2010 il ricorso è stato introitato per la decisione.
Motivi della decisione

Con il ricorso in esame la società deducente chiede che il Comune di Frosinone provveda a dare esecuzione al decreto ingiuntivo n. 1175/2008, emesso dal Tribunale di Frosinone in data 2.11.2009, con il quale si intimava il pagamento in suo favore di Euro. 18.507,49, oltre interessi dalla scadenza al soddisfo, nonché di Euro. 396,00 per diritti di procuratore, Euro. 258,00 per onorari ed Euro 96,00 per spese, oltre al rimborso spese forfetario delle spese, CPA ed IVA nella misura di legge.

Con specifico riferimento al provvedimento di cui in questa sede si chiede l’esecuzione, in primo luogo si accerta il suo passaggio in giudicato, non essendo stato opposto nei termini e potendo unicamente essere impugnato per revocazione o per opposizione di terzo nei limitati casi di cui all’art. 656 c.p.c.

Si registra inoltre la persistente inerzia, per oltre trenta giorni, da parte dell’Ente comunale intimato, a seguito dell’atto di diffida e messa in mora notificato in data 23.7.2010 dalla società deducente.

Pertanto si ravvisano tutti i presupposti di legge per l’accoglimento del presente ricorso, con conseguente obbligo per l’Amministrazione di dare esecuzione al decreto ingiuntivo n. 1175/2008 entro il termine stabilito in motivazione.

In caso di mancata esecuzione entro il temine assegnato, vi provvederà un commissario ad acta, individuato sin da ora nel Prefetto di Frosinone o suo delegato, la cui nomina avverrà automaticamente, allo scadere del suddetto termine.

Le spese e gli onorari del presente giudizio seguono la soccombenza, ponendosi a carico del menzionato del Comune di Frosinone e quantificandosi come in dispositivo, mentre con separato decreto, all’esito dell’eventuale intervento del citato commissario ad acta e previo suo deposito di nota spese, si provvederà a liquidare il quantum dovuto al medesimo.
P.Q.M.

accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, ordina al Comune di Frosinone di dare esecuzione al decreto ingiuntivo n. 1175/2008 del Tribunale di Frosinone, entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica della presente sentenza, con l’avvertenza che, in mancanza, provvederà un commissario ad acta, da individuarsi nel Prefetto di Frosinone o suo delegato, al quale viene assegnato un termine di novanta giorni per l’espletamento dell’incarico, decorrente dall’eventuale dalla sua nomina, che avverrà automaticamente allo scadere dal suddetto termine attribuito all’Amministrazione.

Condanna il Comune di Frosinone a versare alla società ricorrente la somma complessiva di Euro 1.000,00 (mille/00), a titolo di spese e competenze del presente giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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