Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 10-01-2011) 28-01-2011, n. 3143

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

a.
Svolgimento del processo

Che l’Autorità giudiziaria spagnola (Tribunale ordinario di Vigo) ha avanzato richiesta di assistenza giudiziaria relativa a un procedimento penale iniziato su denunzia-querela di un cittadino spagnolo nei confronti di due cittadini italiani, che la rogatoria sollecita l’esame dei soggetti denunciati da assumere nella veste di imputati che la rogatoria era stata trasmessa dal Ministero della Giustizia alla Corte d’appello di Firenze sulla base delle prime indicazioni circa il luogo di residenza delle persone da interrogare;

che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, delegato dalla Corte d’appello, ha restituito la richiesta inevasa avendo appurato che le due persone da interrogare non risiedono nè sono mai stati presenti nel territorio di quella Corte d’appello, e sembrano risiedere attualmente l’uno a Viterbo e l’altro a Piacenza;

che la rogatoria è stata per l’effetto trasmessa a questa Corte per l’individuazione dell’Autorità giudiziaria competente.
Motivi della decisione

Che la rogatoria ha riguardo due atti che appaiono equivalenti quanto a tipologia e importanza, da svolgere, a quanto allo stato risulta in base agli accertamenti esperiti nel territorio delle Corti d’appello di Roma e Bologna;

che va tenuto conto perciò del fatto che mentre per la residenza dell’uno a Viterbo milita soltanto un certificato anagrafico, per la residenza dell’altro a Piacenza militano il certificato anagrafico e il rilascio di documenti identificativi;

che a fronte, dunque, della maggiore probabilità che uno dei due che risieda effettivamente nel comune indicato, ovverosia a (OMISSIS), va indicata quale Corte d’appello competente quella di Bologna.
P.Q.M.

Determina la competenza della Corte d’appello di Bologna, cui dispone trasmettersi gli atti.

Si comunichi al Ministro della giustizia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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