T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 25-01-2011, n. 713 Commercio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che il ricorso non si rivela fondato posto che non risulta smentito che il locale di che trattasi in Via Magnanapoli n. 9 sia stato classificato "negozio storico" con D.D. 1366 del 2001, vincolato e tutelato ex delibera n. 36/2006 alla vendita della merce compresa nella stessa tabella merceologica di quella prima commercializzata (vendita e riparazione bambole);

– che, pertanto, la predetta dichiarazione di inizio attività dell’11 marzo 2010 non sembra valida, non risultando il locale di che trattasi (e di conseguenza, il ricorrente) in possesso dei necessari requisiti oggettivi richiesti dalla normativa vigente (cfr TAR Lazio, sez. Seconda Ter, 7 aprile 2008, n. 2903);

– che, altresì, non risulta impugnato l’art. 6, comma 2, della citata delibera n. 36/2006 che disciplina le attività tutelate nel centro storico del territorio comunale;

– che, pertanto, il ricorso va respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’amministrazione resistente che si liquidano in euro 500,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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