Cass. civ. Sez. VI, Ord., 28-02-2011, n. 4883 Opposizione al valore di stima dei beni espropriati

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione dell’8 settembre 2010, redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., dal giudice designato dal presidente della sezione: "FATTO: Il Comune di Rieti, con citazione del luglio 2003, ha convenuto in giudizio dinanzi alla Corte d’appello di Roma R.A., Ma.An., la Italgas s.p.a., M.M., N.S. e M.A., per opporsi alla stima dell’indennità definitiva di espropriazione dei terreni di proprietà dei convenuti in territorio comunale, acquisiti per ampliare il cimitero con decreto sindacale del 9 aprile 2001, suoli per i quali la Commissione provinciale espropri aveva fissato in Euro 15,97 a mq. l’indennità di espropriazione; nella contumacia di R.A. e della Italgas s.p.a., gli altri opposti, a loro volta in riconvenzione, hanno chiesto di aumentare l’indennizzo determinato incongruamente dalla commissione. Altra opposizione all’indennità di occupazione è stata proposta dallo stesso ente locale nei confronti dei medesimi opposti e di F.V., R.O. e R.R. e, anche per tale indennizzo, in riconvenzione è stato chiesto un aumento della indennità dagli stessi opposti, che analoga domanda avevano proposto nell’altra causa.

Riunite le due cause, la corte adita, con sentenza del 18 giugno – 20 luglio 2009, ha rigettato l’opposizione dell’ente locale, dichiarando inammissibile quella degli espropriati che avevano accettato la stima, chiedendo anche di procedere a cessioni volontarie dei loro terreni con il prezzo indicato dalla Commissione provinciale espropri.

Dalla relazione del c.t.u. nominato in corso di causa, l’adita Corte ha rilevato che i terreni ablati erano, per il vigente P.R.G., in zona verde di rispetto cimiteriale, non solo affermando la inedificabilità abitativa di essi per tale vincolo, ma escludendo la loro fabbricabilità per l’esistenza di vincoli – idrogeologico e paesaggistico – e per essere le aree inserite in fasce di rispetto stradale. Peraltro l’art. 38 delle N.T.A. del P.R.G. nelle zone soggette a vincolo cimiteriale consente "solo piccole costruzioni per la vendita di fiori ed oggetti di culto e l’onoranza dei defunti", per cui i suoli espropriati potevano qualificarsi "edificabili" nei limiti della previsione delle norme tecniche di attuazione ed essi erano da espropriare per il loro valore venale di Euro 20,00 a mq, con rigetto conseguente dell’opposizione del Comune di Rieti e inammissibilità della riconvenzionale per le ragioni già dette, con compensazione tra le parti delle spese del giudizio di merito.

Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma propone ricorso il Comune di Rieti per tre motivi e si difendono i soli controricorrenti di cui alla intestazione. Il ricorso deduce: a) violazione della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, commi 3 e 4, del R.D. n. 1265 del 1934, art. 338 e della L. n. 865 del 1971, artt. 16 e 20, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere introdotto un terzo tipo di aree in aggiunta e accanto a quelle edificabili e inedificabili di cui al citato art. 5 bis, cioè le aree soggette a vincolo cimiteriale a edificabilità ridotta, che invece sono assolutamente non fabbricabili; tale statuizione deriva dalle previsioni delle N.T.A., che consentono la costruzione di chioschi e opere per soddisfare allo scopo pubblico cimiteriale cui le aree sono vincolate e disapplicano il R.D. n. 1265 del 1934 e gli articoli citati della L. n. 865 del 1971; b) omessa e insufficiente motivazione in ordine alla determinazione del valore venale delle aree, ricavato da imprecisate indagini del c.t.u.; c) omessa e insufficiente motivazione sulla determinazione dell’indennità di occupazione in una somma maggiore di quella indicata dall’ausiliare come precisato in ricorso per ciascuna area occupata per 411 giorni.

DIRITTO – Ritiene il relatore che il primo motivo di ricorso è manifestamente fondato, con assorbimento conseguente del secondo e di parte del terzo, comunque inammissibile perchè censura statuizioni inesistenti della decisione oggetto di ricorso.

Questa Corte ha più volte affermato infatti che, allorchè vi siano vincoli cimiteriali e comunque espropriativi di altro tipo (ad es. fascia di rispetto ferroviario), nessun atto amministrativo che consenta modeste costruzioni, nel caso concreto oltre tutto solo provvisorie, è idoneo a rendere "legalmente" edificabili tali terreni, soggetti a vincolo di inedificabilità assoluta (da ultimo:

Cass. n. 631/2010 e 8121/2009).

Pertanto, una volta esclusa l’edificabilità legale, l’intera decisione di merito non può che venire cassata, essendo fondata sull’errato presupposto della edificabilità delle aree espropriate che, essendo invece inedificabili, non possono che valutarsi come "agricole" e quindi in base ai valori tabellari della L. n. 865 del 1971.

Consegue all’accoglimento del primo motivo di ricorso l’assorbimento del secondo motivo che censura la determinazione del valore venale non utilizzabile nella fattispecie, dovendosi dichiarare inammissibile il terzo motivo d’impugnazione, che non solo censura la liquidazione dell’indennità di occupazione comunque da ripetere in rapporto alla natura agricola delle aree, ma impugna le conclusioni del c.t.u. su tale tipo di indennità, senza precisare che la Corte di merito non ha operato alcuna liquidazione della stessa.

In conclusione, opina il relatore, che il primo motivo di ricorso è manifestamente fondato, il secondo è assorbito e il terzo è in parte assorbito e nel resto inammissibile; chiede quindi che il presidente della sezione voglia fissare l’adunanza in Camera di consiglio per la decisione ai sensi dell’art. 375 c.p.c., nn. 1 e 5".
Motivi della decisione

1. Va rilevato anzitutto che la difesa del ricorrente ha tempestivamente, prima dell’adunanza in Camera di consiglio, depositato il 7 dicembre 2010 l’avviso di ricevimento che prova l’avvenuta notifica a mezzo posta alla s.p.a. Italgas, intimata in questa sede.

Il collegio, esaminato il ricorso, la relazione e gli scritti difensivi in atti, ha condiviso gli argomenti svolti nella relazione e la soluzione da essa proposta.

La procedura ablativa, posta in essere per l’ampliamento del cimitero, tendeva a realizzare attrezzature a servizio dell’opera pubblica per la quale avveniva l’esproprio in favore di privati quali concessionari della vendita di prodotti necessari al culto dei defunti, che agivano per conto del concedente comune.

Di conseguenza è certamente applicabile la giurisprudenza richiamata nella relazione, per la quale le attrezzature e le opere realizzabili per le N.T.A. del P.R.G. richiamate in sentenza, sono destinate a servizi per l’opera pubblica da costruire e costruite nell’interesse dell’ente locale e, in relazione a tale loro destinazione funzionale pubblica, non possono ritenersi edificabili, potendo realizzarsi solo come strutture provvisorie e per interessi pubblici, per cui le aree ad esse destinate sono qualificabili come inedificabili, in difformità a quanto sancisce la sentenza impugnata (cfr. in tal senso, con le sentenze di cui alla relazione, Cass. n. 404 del 2010, n. 17995 del 2009 e n. 14058 del 2007).

2. Il primo motivo del ricorso quindi deve essere accolto, dichiarandosi assorbito il secondo e inammissibile il terzo; la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa deve rinviarsi dinanzi alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, perchè si pronunci anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo e inammissibile il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rimette la causa alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, perchè decida sulla domanda e sulle spese del presente giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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