T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 25-01-2011, n. 725 Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

la Fondazione D.D.G. ha presentato in data 28/4/09 una richiesta di finanziamento nell’ambito del Piano di Interventi A. 2009, denominata "Progetto di recupero e valorizzazione Castellaccio Monteroni come sede del polo archeologico dell’agro romano", progetto inserito in quello intersettoriale denominato "Geneticamente", sostenuto e finanziato grazie al coinvolgimento di altre Amministrazione pubbliche statali, territoriali e soggetti privati;

Considerato che sulla G.U. n. 34 dell’11/2/10 è stato pubblicato il decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, contenente l’elenco degli interventi ammessi a finanziamento (n. 206 interventi indicati nell’All. A), tra i quali non è ricompreso il progetto presentato dalla ricorrente;

Vista la nota del 18/2/2010 con la quale la Fondazione ricorrente ha chiesto di poter accedere ai seguenti atti:

1) Circolare n. 13 del 24/4/09 dell’Ufficio di Gabinetto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;

2) Nota prot. n. 1872 del 16/7/09 della società A. s.p.a.

3) Nota prot. n. 12871 del 18/11/09 della Direzione Generale per l’organizzazione, gli affari generali, l’innovazione, il bilancio e il personale;

4) Le proposte degli interventi ammessi a finanziamento, unitamente alla relativa documentazione istruttoria;

5) La motivata selezione degli interventi come formalizzata dalla Direzione Generale per l’organizzazione, gli affari generali, l’innovazione, il bilancio e il personale;

6) Ogni ulteriore altro atto contenente le ragioni dell’esclusione del progetto della ricorrente dall’elenco degli interventi finanziabili;

Vista l’ordinanza collegiale n. 955 del 17/6/2010, con la quale è stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i 206 beneficiari del contributo, ed autorizzata la notifica a mezzo di pubblici proclami da eseguirsi entro il termine di novanta giorni per la notificazione e di successivi trenta giorni per il deposito della prova dell’avvenuta notificazione;

Rilevato che la ricorrente ha provveduto ad integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati nel rispetto dei termini e delle modalità stabilite dal Collegio (cfr. atti depositati in data 2/8/2010);

Rilevato che con accessi eseguiti presso la società A. S.p.A. in data 10/3/2010, 12/4/2010, 7/10/2010, 28/10/2010, 2/11/10, 4/11/10, 10/11/10 e 18/11/2010 l’accesso agli atti detenuti da A. S.p.A. è stato completato (avendo la Fondazione ricorrente rinunciato formalmente all’accesso agli elaborati progettuali di natura tecnica allegati alle domande), e che alla Camera di Consiglio del 1 dicembre 2010 il procuratore della ricorrente ha dichiarato che è cessata la materia del contendere nei confronti della società A. S.p.A mentre residua l’interesse al ricorso soltanto nei confronti del Ministero per i Beni e le Attività Culturali che detiene i documenti relativi alla motivata selezione degli interventi di cui al Bando A. 2009;

Vista l’istanza di accesso e rilevato che la società A. con la memoria depositata il 13 aprile 2010 ha chiarito che i documenti ivi classificati sub. n. 3 e 5 – rispettivamente " la nota prot. n. 12871 del 18/11/09 della Direzione Generale per l’organizzazione, gli affari generali, l’innovazione, il bilancio e il personale" e "la motivata selezione degli interventi come formalizzata dalla Direzione Generale per l’organizzazione, gli affari generali, l’innovazione, il bilancio e il personale" sono detenuti dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e che quindi l’interesse al ricorso – per espressa dichiarazione della ricorrente, deve ritenersi ormai sussistente soltanto con riferimento ai suddetti documenti;

Vista la memoria dell’Avvocatura dello Stato depositata in data 13 aprile 2010, nella quale si chiede il rigetto del ricorso, sostenendo che la Fondazione ricorrente non avrebbe mai formalizzato l’istanza di accesso agli atti relativi al procedimento in questione nei suoi confronti, e che quindi – essendo l’istanza di accesso irrituale – non si sarebbe formato il silenzio rifiuto;

Rilevato che l’Amministrazione non contesta la legittimazione e l’interesse all’accesso agli atti, né il merito della pretesa, adducendo soltanto ragioni di forma limitandosi a rilevare che la richiesta di accesso della Fondazione ricorrente sarebbe pervenuta soltanto per conoscenza e non direttamente;

Ritenuto che ai sensi dell’art. 12 della L. 241/90, la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle Amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui esse devono attenersi nell’osservanza dei principi di trasparenza, imparzialità e pubblicità (cfr. T.A.R. Molise 20/11/08; n. 934; T.A.R. Puglia Sez. I Bari, 7/11/07 n. 2689; T.A.R. Lazio sez. Latina 27/10/06 n. 1380; Cons. Stato Sez. V 10/5/05 n. 2345) e che pertanto, la ricorrente – avendo partecipato alla procedura diretta all’assegnazione dei finanziamenti in questione – è legittimata all’accesso ai documenti relativi al procedimento di assegnazione dei contributi relativi al bando A. 2009 ed in particolare a quelli relativi alla "motivata selezione degli interventi come formalizzata dalla Direzione Generale per l’organizzazione, gli affari generali, l’innovazione, il bilancio e il personale" in quanto titolare di una posizione differenziata, avente interesse a comprendere le ragioni in base alle quali è stata effettuata la selezione;

Ritenuto che le ragioni formali addotte dal Ministero non possano costituire motivo valido per il diniego di accesso, tenuto conto che la nota del 18 febbraio 2010 – avente ad oggetto l’istanza di accesso è stata inviata anche al Ministero – e che l’indicazione "per conoscenza" è derivata presumibilmente dall’erronea convinzione da parte della Fondazione ricorrente della detenzione da parte di A. S.p.A. di tutta la documentazione relativa alla procedura in questione;

Rilevato che la richiesta di accesso è regolarmente pervenuta al Ministero (ed anzi i documenti relativi al procedimento in suo possesso sono stati richiesti anche da A. in data 12 marzo 2010 al fine di soddisfare la richiesta di accesso della Fondazione ricorrente) e che il diritto all’accesso della Fondazione non può negato per motivi meramente formalistici, quale il pretendere l’invio di una nuova richiesta indirizzata questa volta direttamente al Ministero senza l’indicazione "per conoscenza" non tenendo neppure conto dell’ulteriore richiesta di trasmissione della stessa documentazione da parte della società A. S.p.a., in applicazione di quanto previsto dall’art. 6 comma 2 del D.P.R. 184/06;

Ritenuto, quindi fondato il ricorso proposto nei confronti del Ministero per i Beni e le Attività Culturali con conseguente declaratoria dell’obbligo di esibizione dei documenti di cui ai punti 3) e 5) dell’istanza di accesso del 18 febbraio 2010, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione o comunicazione, se anteriore, della presente decisione;

Ritenuta invece cessata la materia del contendere per quanto concerne la società A. S.p.A., tenuto conto della espressa dichiarazione resa dal difensore della Fondazione ricorrente alla Camera di Consiglio dell’1 dicembre 2010;

Ritenuto quanto alle spese di lite che sussistono tuttavia giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti;
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

così dispone:

– dichiara la cessazione della materia del contendere nei confronti della società A. S.p.a.;

– accoglie il ricorso nei confronti del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per l’effetto ordina l’esibizione dei documenti di cui in motivazione e nei termini ivi indicati;

– compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *