Corte Costituzionale, Sentenza n. 143/2012, in tema di contributo unificato nel processo civile, nel processo amministrativo e in quello tributario.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 24 del 13-6-2012

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell’articolo 37,
comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni
urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in riferimento
all’art. 36 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455
(Approvazione dello statuto della Regione siciliana), all’art. 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074
(Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia
finanziaria), e al principio di leale cooperazione tra Stato e
Regioni, promosso dalla Regione siciliana con ricorso notificato il
14 settembre 2011, depositato in cancelleria il 21 settembre 2011 ed
iscritto al n. 103 del registro ricorsi 2011.
Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell’udienza pubblica del 17 aprile 2012 il Giudice
relatore Luigi Mazzella;
uditi gli avvocati Beatrice Fiandaca e Marina Valli per la
Regione siciliana e l’avvocato dello Stato Angelo Venturini per il
Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.- Con ricorso notificato il 14 settembre 2011, depositato in
cancelleria il 21 settembre 2011 e iscritto al n. 103 del registro
ricorsi dell’anno 2011, la Regione siciliana ha promosso, tra
l’altro, questioni di legittimita’ costituzionale dell’articolo 37,
comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni
urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito in legge, con
modificazioni, dall’articolo 1 della legge 15 luglio 2011, n. 111, in
riferimento all’articolo 36 del regio decreto legislativo 15 maggio
1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana),
all’articolo 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di
attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia
finanziaria), e al principio di leale cooperazione tra Stato e
Regioni.
1.1.- La ricorrente lamenta che la norma impugnata comprende
nella riserva a favore del bilancio statale anche il gettito del
contributo unificato di iscrizione a ruolo introdotto dall’art. 37,
comma 6, del decreto-legge n. 98 del 2011 nei processi tributari,
senza farne salva, per quelli celebrati in Sicilia, la spettanza alla
Regione nemmeno della quota sostitutiva dell’imposta di bollo che la
stessa norma statale ha contestualmente abolito.
La difesa della Regione, ricordato che questa Corte ha gia’
affermato la natura di «entrata tributaria erariale» del contributo
unificato (sentenza n. 73 del 2005), sostiene che, pur non volendo
considerare che la riserva al bilancio statale dei proventi in
questione e’ finalizzata alla realizzazione di non meglio individuati
interventi nel settore della giustizia (e non a specifiche finalita’
idonee a configurare il requisito della clausola di destinazione
richiesta dall’art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965), nella fattispecie
manca l’altro requisito richiesto perche’ possa farsi eccezione al
principio devolutivo stabilito dall’art. 36 dello statuto di
autonomia speciale, vale a dire quello della novita’ dell’entrata
tributaria.
Al riguardo la ricorrente deduce che lo stesso art. 37, comma 6,
lettera v), del decreto-legge n. 98 del 2011, modificando l’art. 18,
comma 1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia – Testo A), ha escluso per gli atti ed i provvedimenti del
processo tributario l’imposta di bollo che spettava alla Regione
siciliana e dunque, per i gradi di giudizio celebrati in Sicilia, il
contributo unificato, difettando del carattere di novita’, deve
essere mantenuto alla Regione almeno per la quota sostitutiva
dell’imposta di bollo.
1.2.- La difesa regionale sostiene, poi, che l’art. 37, comma 10,
del decreto-legge n. 98 del 2011 e’ lesivo delle attribuzioni
statutarie in materia finanziaria anche sotto il profilo della
violazione del principio di leale cooperazione, nella parte in cui,
riservando allo Stato il maggior gettito derivante dai nuovi importi
fissati per il contributo unificato nel processo civile e nel
processo amministrativo, non prevede la partecipazione della Regione
siciliana al procedimento di ripartizione tra Stato e Regione dei
relativi proventi riscossi in Sicilia.
In proposito la ricorrente ricorda come questa Corte abbia piu’
di una volta dichiarato l’illegittimita’ costituzionale di clausole
di riserva all’erario di nuove entrate che non contenevano una tale
previsione, poiche’ tali clausole costituiscono un meccanismo di
deroga alla regola della spettanza alla Regione siciliana del gettito
dei tributi erariali riscosso nel territorio della medesima e la loro
attuazione incide direttamente sulla effettivita’ della garanzia
dell’autonomia finanziaria regionale (la difesa regionale menziona le
sentenze n. 228 del 2001 e n. 98, n. 347 e n. 348 del 2000).
2.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, si e’ costituito nel
giudizio di legittimita’ costituzionale e ha chiesto che le questioni
siano dichiarate infondate.
La difesa dello Stato premette che la norma impugnata costituisce
una forma finanziaria eccezionale finalizzata a fronteggiare una
situazione economica emergenziale e si colloca in un complesso
percorso di risanamento della finanza pubblica al quale sono chiamati
a concorrere tutti i livelli di governo, incluse le Regioni ad
autonomia speciale.
Il Presidente del Consiglio dei ministri aggiunge che l’art. 37,
comma 10, del decreto-legge n. 98 del 2011 non viola l’art. 2 del
d.P.R. n. 1074 del 1965, poiche’ per «nuova entrata tributaria» non
deve necessariamente intendersi un nuovo tributo, essendo sufficiente
anche l’incremento di un tributo preesistente, e perche’ la
destinazione delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni sul
contributo unificato alla «realizzazione di interventi urgenti in
materia civile, amministrativa e tributaria» costituiscono condizioni
sufficienti, nell’attuale contesto emergenziale del Paese, a
giustificare la riserva allo Stato, la quale, comunque, essendo
diretta a coprire spese relative ad interventi sociali di notevole
spessore, e’ destinata a produrre benefici finanziari anche nelle
singole Regioni.

Considerato in diritto

1.- La Regione siciliana ha promosso, tra l’altro, questioni di
legittimita’ costituzionale dell’art. 37, comma 10, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione
finanziaria), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1
della legge 15 luglio 2011, n. 111, in riferimento all’art. 36 del
regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello
statuto della Regione siciliana), all’art. 2 del d.P.R. 26 luglio
1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione
siciliana in materia finanziaria), e al principio di leale
cooperazione tra Stato e Regioni.
1.1.- In particolare, ad avviso della ricorrente, l’art. 37,
comma 10, del decreto-legge n. 98 del 2011, nella parte in cui
comprende nella riserva a favore del bilancio statale il contributo
unificato di iscrizione a ruolo dovuto nei processi tributari, senza
farne salva, per quelli celebrati in Sicilia, la spettanza alla
Regione nemmeno della quota sostitutiva dell’imposta di bollo,
violerebbe l’art. 36 del r.d.lgs. n. 455 del 1946 e l’art. 2 del
d.P.R. n. 1074 del 1965, a norma dei quali spettano alla Regione
siciliana, oltre alle entrate tributarie da essa direttamente
deliberate, tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell’ambito
del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate, ad
eccezione delle nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato
con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare
particolari finalita’ contingenti o continuative dello Stato
specificate nelle leggi medesime.
1.2.- Inoltre, lo stesso art. 37, comma 10, nella parte in cui,
attribuendo allo Stato il maggior gettito derivante dai nuovi importi
fissati per il contributo unificato nel processo civile e nel
processo amministrativo, non prevede la partecipazione della Regione
siciliana al procedimento di ripartizione tra Stato e Regione dei
relativi proventi riscossi in Sicilia, violerebbe il principio di
leale cooperazione tra Stato e Regioni.
2.- Riservata a separata pronuncia la decisione sulle questioni
di legittimita’ costituzionale aventi ad oggetto altre disposizioni
del decreto-legge n. 98 del 2011, va esaminata, in primo luogo,
quella relativa all’art. 37, comma 10, nella parte in cui comprende
nella riserva a favore del bilancio statale il contributo unificato
di iscrizione a ruolo dovuto nei processi tributari.
La questione non e’ fondata.
In virtu’ dell’art. 36 dello statuto di autonomia speciale e
dell’art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, spettano alla Regione
siciliana tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell’ambito
del suo territorio (ad eccezione di alcuni specifici tributi). E’
possibile per la legge statale prevedere diversamente, attribuendo
allo Stato il gettito di determinati tributi, solamente se ricorrono
due condizioni: a) che si tratti di una entrata tributaria «nuova» e
b) che il relativo gettito sia specificamente destinato dalla legge
alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalita’
contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi
medesime.
Questa Corte ha gia’ affermato che il contributo unificato ha
natura di «entrata tributaria erariale» ai sensi dell’art. 2 del
d.P.R. n. 1074 del 1965 (sentenza n. 73 del 2005). La Regione
siciliana, nel caso in esame, si duole dell’insussistenza della prima
delle menzionate due condizioni richieste dal predetto art. 2 e,
cioe’, della «novita’» del tributo medesimo.
In proposito si deve osservare che «nuova» entrata tributaria (la
quale puo’ essere riservata allo Stato, in virtu’ dell’art. 2 del
d.P.R. n. 1074 del 1965) e’, pero’, anche la maggiore entrata
derivante da disposizioni legislative che introducono nuovi tributi o
aumentano le aliquote di tributi preesistenti e contestualmente
dispongono la soppressione di tributi esistenti o la riduzione delle
loro aliquote (sentenza n. 348 del 2000).
Orbene, con riferimento alle controversie tributarie, le
disposizioni contenute nell’art. 37 del decreto-legge n. 98 del 2011
hanno sostituito l’imposta di bollo (in precedenza dovuta dalle parti
e rientrante tra i tributi il cui gettito era devoluto alla Regione
siciliana) con il contributo unificato e nel contempo, con il comma
10, hanno destinato allo Stato solamente il «maggior gettito»
conseguitone in applicazione dei commi 6, 7, 8 e 9.
La norma impugnata, quindi, concerne solamente l’incremento di
gettito scaturente dalla sostituzione dell’imposta di bollo con il
contributo unificato.
In fase di applicazione della norma impugnata, lo Stato puo’
sempre sentire la Regione interessata sul riparto. Ove, invece,
riservi a se’ una quota del gettito derivante dall’applicazione del
contributo unificato alle controversie tributarie ritenuta dalla
Regione superiore alla differenza tra il gettito totale e quello in
precedenza derivante dall’applicazione dell’imposta di bollo, e’ in
quella sede che l’ente regionale puo’ difendere la propria autonomia
finanziaria dalla lesione che ne deriverebbe, attraverso gli
strumenti appropriati, ivi incluso il conflitto di attribuzioni
(sentenze n. 348 e n. 98 del 2000).
3.- Va esaminata, in secondo luogo, la questione di legittimita’
costituzionale dell’art. 37, comma 10, del decreto-legge n. 98 del
2011, nella parte in cui riserva allo Stato il maggior gettito
derivante dall’incremento dell’importo del contributo unificato
dovuto nelle cause civili e amministrative disposto dal precedente
comma 6.
Anche tale questione non e’ fondata.
La ricorrente si duole del fatto che la norma non prevede la sua
partecipazione al procedimento di ripartizione tra Stato e Regione
del gettito derivante dall’applicazione del contributo unificato
nelle cause che si svolgono in Sicilia.
Questa Corte ha gia’ affermato che, quando il legislatore riserva
all’erario «nuove entrate tributarie», il principio di leale
collaborazione tra Stato e Regioni impone la previsione di un
procedimento che contempli la partecipazione della Regione siciliana
(la quale deve essere posta in grado di interloquire sulle scelte
tecniche e sulle stime da effettuare e di rappresentare il proprio
punto di vista), solamente se la determinazione in concreto del
gettito derivante dalle nuove norme sia complessa (sentenze n. 152
del 2011, n. 288 del 2001, n. 348, n. 347 e n. 98 del 2000).
Tale condizione non e’ ravvisabile rispetto alle operazioni
dirette a distinguere, dopo l’aumento del contributo unificato
disposto dall’art. 37, comma 6, del decreto-legge n. 98 del 2011, la
quota del gettito conseguito in Sicilia corrispondente ai precedenti
importi del contributo unificato da quella derivante dall’incremento
di tali importi.
Il problema, peraltro, si pone soltanto per il contributo
unificato dovuto nelle controversie civili, considerato che, per
quanto riguarda invece il medesimo contributo dovuto nelle
controversie amministrative, non si pone il problema di individuare
la quota del gettito derivante dalle tariffe vigenti precedentemente
alle modificazioni introdotte dal predetto art. 37. Quel gettito,
infatti, non era riservato alla Regione siciliana. Gia’ nel momento
in cui il legislatore statale – con l’art. 21 del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e
sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa
pubblica, nonche’ interventi in materia di entrate e di contrasto
all’evasione fiscale), convertito in legge, con modificazioni,
dall’art. 1, della legge 4 agosto 2006, n. 248 – modifico’ la
disciplina di tale tributo nelle cause in questione, dispose che il
relativo maggior gettito dovesse essere riservato allo Stato.
Rilevato, quindi, che l’intervento del legislatore statale
oggetto delle doglianze regionali dev’essere circoscritto al solo
tributo dovuto nelle cause civili, c’e’ da osservare che la
determinazione di tale ammontare nei singoli casi concreti dipende da
elementi di agevole individuazione (essenzialmente il valore della
causa dichiarato dalla stessa parte ricorrente). Se, poi, in sede di
applicazione della norma, lo Stato dovesse erroneamente determinare
tale quota, la Regione, come gia’ precisato sopra, potra’ sempre
tutelarsi con le opportune iniziative, incluso il conflitto di
attribuzioni.

per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separata pronuncia la decisione delle altre questioni
di legittimita’ costituzionale promosse dalla Regione siciliana con
il ricorso iscritto al n. 103 del registro ricorsi 2011,
dichiara non fondate le questioni di legittimita’ costituzionale
dell’articolo 37, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98
(Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria),
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
promosse, in riferimento all’art. 36 del regio decreto legislativo 15
maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione
siciliana), all’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26
luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione
siciliana in materia finanziaria), e al principio di leale
cooperazione tra Stato e Regioni, dalla Regione siciliana con il
ricorso indicato in epigrafe.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2012.

F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 6 giugno 2012.

Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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