Corte Costituzionale, Sentenza n. 159/2012, in tema di gestione dei rifiuti in Toscana

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 27 del 4-7-2012

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimita’ costituzionale degli articoli 2 e 11
della legge della Regione Toscana 5 agosto 2011, n. 41, recante
«Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la
gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati)», promosso dal
Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 10-12
ottobre 2011, depositato in cancelleria il 18 ottobre 2011 ed
iscritto al n. 122 del registro ricorsi 2011.
Visto l’atto di costituzione della Regione Toscana;
udito nell’udienza pubblica del 22 maggio 2012 il Giudice
relatore Paolo Maria Napolitano;
uditi l’avvocato dello Stato Alessandro De Stefano per il
Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Marcello Cecchetti
per la Regione Toscana.

Ritenuto in fatto

1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha proposto questione di
legittimita’ costituzionale, in riferimento agli articoli 97 e 117,
commi primo e secondo, lettere g) ed s), della Costituzione, degli
articoli 2 e 11 della legge della Regione Toscana 5 agosto 2011, n.
41, recante «Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25
(Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti
inquinati)».
Nel ricorso introduttivo del giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, riferito per sintesi il contenuto della legge regionale
n. 41 del 2011, osserva, in particolare, che, con l’art. 2 di
quest’ultima, il legislatore toscano ha sostituito l’art. 6-ter della
legge della Regione Toscana 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la
gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), che,
pertanto, al novellato comma 4, cosi’ recita: «La Comunita’ di
ambito, o l’ente che assumera’ le relative funzioni, il cui ambito
territoriale ottimale ricomprende il territorio di competenza
dell’Autorita’ marittima o la parte prevalente dello stesso,
provvede, in avvalimento e per conto della stessa Autorita’
marittima, all’espletamento delle procedure per l’affidamento del
servizio di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui
del carico, previa stipula di apposita convenzione con l’Autorita’
marittima medesima per il rimborso delle spese sostenute».
1.1.- Ad avviso del ricorrente tale disposizione – in quanto
disciplina il procedimento relativo all’affidamento del servizio di
gestione dei rifiuti prodotti dalle navi in modo difforme da quanto
previsto dall’art. 5, comma 4, del decreto legislativo 24 giugno
2003, n. 182 (Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli
impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i
residui del carico), nel testo modificato dall’art. 4-bis del
decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 (Disposizioni urgenti per
l’attuazione di obblighi comunitari e per l’esecuzione di sentenze
della Corte di giustizia delle Comunita’ europee), convertito, con
modificazioni, con legge 20 novembre 2009, n. 166 – si porrebbe in
contrasto con gli artt. 97 e 117, comma secondo, lettera g), Cost.
Infatti, mentre la citata disposizione statale prevede che i
piani di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi siano
elaborati dall’Autorita’ marittima «d’intesa con la Regione
competente», la quale «cura, altresi’, le procedure relative
all’affidamento dei servizi di gestione dei rifiuti, d’intesa con
l’Autorita’ marittima per i fini di interesse di quest’ultima», la
disposizione regionale, invece, oltre a non prevedere alcuna intesa
con la Regione, prescrive che sia la Comunita’ d’ambito a provvedere,
«in avvalimento e per conto della stessa Autorita’ marittima»,
all’espletamento delle procedure di affidamento dei servizi in
questione.
Precisa il ricorrente che la illegittimita’ costituzionale
consisterebbe nella invasione della competenza esclusiva statale in
materia di ordinamento ed organizzazione amministrativa dello Stato e
degli enti pubblici nazionali.
1.2.- Ulteriore profilo di illegittimita’ costituzionale e’
ravvisato dal ricorrente nella violazione del principio di riserva di
legge contenuto nell’art. 97 Cost., in quanto – ritenuta la
competenza legislativa esclusiva dello Stato relativamente alla
propria organizzazione amministrativa – la disciplina di settore puo’
essere dettata solamente con legge statale e non, come lamentato,
anche con legge regionale.
1.3.- Riguardo all’impugnazione dell’art. 11 della legge
regionale n. 41 del 2011, il ricorrente – rilevato che questo prevede
che «ai fini dell’applicazione dell’art. 185, comma 3, del d.lgs. n.
152 del 2006, per acque superficiali si intende l’area occupata dal
medesimo corpo idrico superficiale cosi’ come definito dall’art. 54,
comma 1, lettere l) ed n), del medesimo d.lgs. n. 152 del 2006, nel
limite delle fasce di pertinenza fino ad un massimo di dieci metri
dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell’argine ove esistente» –
ritiene che la disposizione impugnata, interpretando autenticamente
una norma statale in tema di disciplina dei rifiuti, ecceda la
competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela
dell’ambiente e dell’ecosistema, come fissata dall’art. 117, secondo
comma, lettera s), Cost.
La detta disposizione, peraltro, estendendo, ai fini di cui
all’art. 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in
materia ambientale), la nozione di acque superficiali anche ad una
fascia di terreno pertinenziale ad esse, contrasta con la definizione
che delle medesime fornisce l’art. 54, comma 1, lettera c), del
citato d.lgs. n. 152 del 2006, nel quale siffatta estensione non e’
prevista.
A tal proposito il ricorrente evidenzia che l’unica disposizione
contenuta nel d.lgs. n. 152 del 2006 che preveda l’intervento
normativo delle Regioni sullo spazio limitrofo ai corsi o agli
specchi d’acqua e’ l’art. 115, comma 1, il quale, pero’, non consente
deroghe alla disciplina in materia di rifiuti.
1.4.- Il ricorrente deduce anche la violazione dell’art. 117,
primo comma, Cost., osservando che l’art. 185 del d.lgs. n. 152 del
2006 costituisce trasposizione nell’ordinamento legislativo italiano
dell’art. 2 della direttiva CE 19 novembre 2008, n. 98, recante
«Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti
e che abroga alcune direttive (Testo rilevante ai fini del SEE)»,
sicche’ la violazione di quest’ultimo, realizzata attraverso la
violazione del primo, esporrebbe lo Stato ad una procedura di
infrazione comunitaria.
2.- Si e’ costituita in giudizio la Regione Toscana, concludendo
per la infondatezza della questione ex adverso formulata.
2.1.- Quanto alla censura avente ad oggetto l’art. 2 della legge
regionale n. 41 del 2011, la resistente Regione rileva che la
disposizione in questione, lungi dall’alterare il ruolo svolto dalla
Autorita’ marittima nella gestione dei rifiuti prodotti sulle navi,
cosi’ come delineato dall’art. 5 del d.lgs. n. 182 del 2003, si
limita a disciplinare i compiti dell’Autorita’ d’ambito, forma
associativa dei Comuni la cui regolamentazione rientra nella
competenza regionale in materia di ordinamento degli enti locali,
stabilendo che questa, per conto dell’Autorita’ marittima, si occupa
dell’espletamento delle procedure per l’affidamento del servizio di
gestione dei rifiuti dianzi menzionati.
Tale assetto risulta essere del tutto ragionevole, atteso che,
essendo compito dell’Autorita’ d’ambito gestire le gare per
l’affidamento del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani,
essa e’ gia’ dotata di strutture e competenze per l’espletamento
anche di tale altra funzione.
Alla mancata intrusione della disciplina regionale nella materia
della organizzazione degli organi ed enti dello Stato, consegue,
oltre alla mancata violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera
g), Cost., anche l’osservanza del dettato dell’art. 97 Cost., in
quanto, essendo la Regione intervenuta in tema di organizzazione dei
propri compiti e di quelli degli enti locali, e, quindi, nel rispetto
delle proprie competenze, la riserva di legge da esso prevista e’
soddisfatta anche tramite la legge regionale.
2.2.- Riguardo all’asserita illegittimita’ costituzionale
dell’art. 11 della legge regionale n. 41 del 2011, la Regione Toscana
esclude che tale disposizione abbia dato una nuova definizione di
acque superficiali; essa, invece, in accordo con quanto previsto
dagli artt. 115, comma 1, e 118, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006,
e’ intervenuta sulla materia, afferente al governo del territorio,
della gestione dei corsi d’acqua.
In particolare con la disposizione oggetto di censura si e’
inteso dare attuazione alle previsioni contenute nell’art. 185, comma
3, del citato d.lgs. n. 152 – secondo il quale sono sottratti alla
disciplina dei rifiuti i sedimenti che, al fine di prevenire
inondazioni o ridurre gli effetti di queste o delle siccita’ ovvero
per il ripristino dei suoli, sono estratti all’interno di acque
superficiali – e nell’art. 115, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 152 –
per il quale sono finalizzate alla funzionalita’ degli alvei tutte le
operazioni che intervengono o direttamente sui corpi idrici ovvero
sulle fasce adiacenti, nel limite dei 10 metri, ad essi.
L’effetto del citato art. 11 della legge regionale n. 41 del 2011
e’ solo quello di escludere dalla disciplina relativa allo
smaltimento dei rifiuti la rimozione dei sedimenti estratti dai corpi
idrici e ricollocati entro la predetta fascia ad essi adiacente.
Un’interpretazione diversa avrebbe l’effetto di rendere assai
problematica l’attivita’ di bonifica dei corsi d’acqua, data
l’estrema difficolta’, sia economica che pratica, del conferimento in
discarica dei fanghi di bonifica estratti dall’alveo dei corpi
idrici.
La Regione conclude osservando che la sola portata innovativa
della disposizione censurata e’ limitata all’affermazione che la
fascia pertinenziale di 10 metri dei corpi idrici va calcolata dal
ciglio di sponda o dal piede esterno dell’argine ove esistente.

Considerato in diritto

1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto
questione di legittimita’ costituzionale degli articoli 2 e 11 della
legge della Regione Toscana 5 agosto 2011, n. 41, recante «Modifiche
alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei
rifiuti e la bonifica dei siti inquinati)», deducendone il contrasto
con gli articoli 97 e 117, commi primo e secondo, lettere g) ed s),
della Costituzione.
2.- Poiche’ le due distinte disposizioni censurate non sono
avvinte, quanto al loro contenuto, da un vincolo di connessione
sostanziale ne’ le censure formulate avverso di esse si fondano su
argomenti comuni, queste, sia pure nel contesto della medesima
sentenza, possono essere esaminate indipendentemente l’una
dall’altra.
3.- L’art. 2 della predetta legge regionale n. 41 del 2011, con
il quale e’ stato integralmente sostituito l’art. 6-ter della legge
della Regione Toscana 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione
dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), prevede, al comma 4
della disposizione come ex novo introdotta, che la Comunita’ d’ambito
(organismo al quale, come si vedra’, ne e’ subentrato, per effetto di
una modifica normativa medio tempore intervenuta, un altro) la quale
ricomprende il territorio di competenza della Autorita’ marittima,
provvede – in avvalimento e per conto della detta Autorita’ –
all’espletamento delle procedure per l’affidamento del servizio di
gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico,
previa stipula di convenzione con la Autorita’ marittima per il
rimborso delle spese sostenute.
3.1.- Siffatta disposizione, ad avviso del ricorrente, si
porrebbe in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera g),
Cost. in quanto, divergendo dal modello delineato dall’art. 5, comma
4, del d.lgs. 24 giugno 2003, n. 182 (Attuazione della direttiva
2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti
prodotti dalle navi ed i residui del carico), prevede che
all’espletamento delle procedure di affidamento del servizio di
gestione della tipologia di rifiuti sopra menzionati provveda la
Comunita’ d’ambito, in avvalimento e per conto della Autorita’
marittima, senza contemplare alcuna intesa con la Regione.
Per il ricorrente tale normativa esorbiterebbe dalla competenza
legislativa regionale, invadendo quella statale in materia di
ordinamento ed organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti
pubblici nazionali.
3.2.- Aggiunge il ricorrente che la normativa censurata
violerebbe, altresi’, l’art. 97 Cost., nella parte in cui prescrive
che l’organizzazione degli uffici pubblici sia presidiata dalla
riserva di legge, dovendosi intendere soddisfatta quest’ultima, ove
si tratti di uffici statali, tramite la forma della legge statale e
non della legge regionale.
4.- La censura e’ fondata.
4.1.- Deve, come dianzi accennato, darsi preliminarmente atto
della circostanza che il testo del comma 4 dell’art. 6-ter della
legge regionale n. 25 del 1998, come introdotto per effetto del
censurato art. 2 della legge regionale n. 41 del 2011 e’ stato,
successivamente alla proposizione del ricorso da parte del Presidente
del Consiglio dei ministri, nuovamente novellato dal legislatore
toscano.
Infatti, a seguito della entrata in vigore dell’art. 57 della
legge della Regione Toscana 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione
della autorita’ idrica toscana e delle autorita’ per il servizio di
gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alla legge regionale
n. 25/1998, alla legge regionale n. 61/2007, alla legge regionale n.
20/2006, alla legge regionale n. 30/2005, alla legge regionale n.
91/1998, alla legge regionale n. 35/2011 e alla legge regionale n.
14/2007), la’ dove, nella legge regionale n. 25 del 1998, e’
presente, come nel caso del ricordato comma 4 dell’art. 6-ter,
l’espressione «Comunita’ di ambito» questa deve intendersi sostituita
dalla espressione «autorita’ per il servizio di gestione integrata
dei rifiuti urbani». Si tratta di una modifica in pratica
preannunciata, in quanto gia’ la versione introdotta nel comma 4
dell’impugnato art. 2 della legge regionale n. 41 del 2011,
verosimilmente nella consapevolezza delle imminenti sopravvenienze
normative, prevedeva la possibile sostituzione della Comunita’
d’ambito, nelle competenze ad essa assegnate, con «l’ente che
assumera’ le relative funzioni». Espressione, quest’ultima,
significativamente oggetto di puntuale soppressione, non essendo piu’
necessaria, ai sensi dell’art. 57 della citata legge regionale n. 69
del 2011.
Ritiene questa Corte che la descritta modifica, non incidendo
sostanzialmente sui termini della presente questione di legittimita’
costituzionale come rappresentati da parte ricorrente, non abbia, su
di essa, altro effetto che non sia il trasferimento della questione
sul testuale dato normativo che, in conseguenza della sopravvenuta
modifica, e’ attualmente vigente.
4.2.- Con riferimento al merito della questione, rileva questa
Corte che il legislatore nazionale, nel dettare, all’art. 5 del
d.lgs. n. 182 del 2003, la disciplina relativa ai piani di raccolta e
di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico,
ha previsto che le funzioni relative all’affidamento del servizio di
gestione di tale tipo di rifiuti siano allocate presso le singole
Regioni ove sono ubicati i porti. Tale disciplina, peraltro, gia’ e’
stata scrutinata da questa Corte che – sia pure con riferimento al
diverso parametro costituito dall’art. 117, secondo comma, lettera
s), Cost. – ne ha affermato la inderogabilita’ da parte della
legislazione regionale, con la conseguente illegittimita’
costituzionale della norma legislativa che aveva allocato ad un
diverso livello amministrativo la relativa funzione (sentenza n. 187
del 2011).
Siffatta inderogabilita’ deve essere ora riaffermata anche con
riferimento ad un altro, diverso, parametro costituzionale.
Infatti, nella parte in cui prevede che la predetta funzione sia
svolta dalla Comunita’ d’ambito – attualmente, per effetto delle
ricordate sopravvenienze legislative, dalla autorita’ per il servizio
di gestione integrata dei rifiuti urbani – in «avvalimento e per
conto della stessa Autorita’ marittima», il censurato art. 2 della
legge della Regione Toscana n. 41 del 2011, oltre a disporre la
allocazione della funzione diversamente da quanto previsto dal
competente legislatore statale, ha, altresi’, per implicito,
individuato in relazione a tale funzione una nuova competenza della
Autorita’ marittima, struttura pacificamente appartenente alla
organizzazione dello Stato.
Infatti, nel caso in cui sia previsto che un ente svolga un
determinato compito «in avvalimento e per conto» di altro ente, e’ di
tutta evidenza che l’adozione di tale strumento organizzatorio
postuli che la funzione amministrativa concretamente esercitata sia,
in via originaria, allocata presso l’ente che si avvale e, solo in
via sussidiaria e delegata, presso l’ente materialmente operante.
4.3.- Poiche’, nel caso che interessa, la legge regionale –
invece di limitarsi a disciplinare materie rientranti nelle sue
competenze legislative – ha provveduto, al contrario, ad attribuire
nuovi compiti alla Autorita’ marittima, essa ha, in tal modo,
illegittimamente modificato l’assetto competenziale delineato sul
punto dalla legge dello Stato (che, come detto, attribuisce il
compito di curare le procedure di affidamento del servizio di
gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei rifiuti del carico
alla Regione).
Palese e’, pertanto, la violazione dell’art. 117, secondo comma,
lettera g), Cost. che riserva al legislatore nazionale la potesta’
normativa sulla organizzazione amministrativa dello Stato, ambito nel
quale e’ evidentemente compresa la attribuzione e la ripartizione dei
compiti istituzionali fra i vari organismi statali.
4.4.- L’accoglimento del profilo di illegittimita’ costituzionale
per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera g), Cost.
assorbe il residuo motivo di doglianza, prospettato con riferimento
alla violazione dell’art. 97 Cost.
5.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ha, altresi’,
impugnato l’art. 11 della legge regionale n. 41 del 2011 nella parte
in cui, introducendo l’art. 20-octies della legge regionale n. 25 del
1998, prevede che, ai fini di cui all’art. 185, comma 3, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale),
ricada nella nozione di «acque superficiali», oltre la intera area
occupata dal «corpo idrico», secondo la definizione che di esso e’
data dall’art. 54, comma 1, lettere l) ed n), del citato d.lgs. n.
152 del 2006, anche la fascia territoriale di pertinenza, limitrofa
ad esso, sino ad un massimo di dieci metri dal ciglio di sponda o dal
piede esterno dell’argine, ove esistente.
5.1.- Secondo l’avviso del ricorrente la disposizione censurata,
interpretando in maniera definita "autentica" una disposizione
legislativa di fonte statale, violerebbe l’art. 117, secondo comma,
lettera s), Cost. in quanto, eccedendo rispetto alla competenza
legislativa regionale, darebbe una definizione delle nozione di acque
superficiali, ai fini dell’applicazione dell’art. 185 del d.lgs. n.
152 del 2006, piu’ ampia di quella dettata dalle legge dello Stato,
con l’effetto di estendere illegittimamente una deroga al regime in
materia di rifiuti.
Peraltro, conclude sul punto il ricorrente, poiche’ l’art. 185
del d.lgs. n. 152 del 2006 e’ la testuale trasposizione
nell’ordinamento italiano di una norma di fonte comunitaria, la
estensione del suo contenuto comporterebbe anche la violazione dei
limiti legislativi, fissati dall’art. 117, primo comma, Cost.,
connessi al rispetto della normativa comunitaria.
6.- Anche questa censura e’ fondata.
6.1.- Osserva, al riguardo, questa Corte che – al di la’ della
qualificazione, suggestiva, ma ingannevole, di norma di
interpretazione autentica data dal resistente alla disposizione
censurata, non potendosi evidentemente questa qualificare come tale
non foss’altro per la mancanza del requisito della identita’ di fonte
fra disposizione interpretata e disposizione che interpreta – la
norma legislativa regionale estende, di fatto, il campo di
applicazione dell’art. 185, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006.
La disposizione ultima citata, infatti, prevede, in assenza di
pericolosita’ dei sedimenti, la inapplicabilita’ della disciplina
dettata nella parte quarta del medesimo decreto legislativo, cioe’ la
specifica disciplina in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica
dei siti inquinati, ai sedimenti spostati all’interno di acque
superficiali onde procedere alle opere di regimazione delle acque
medesime.
E’ opportuno precisare che lo stesso d.lgs. n. 152 del 2006
fornisce una definizione puntuale della nozione di acque
superficiali, la’ dove, all’art. 54, comma 1, lettera c), afferma che
per tali si intendono: «le acque interne, ad eccezione delle sole
acque sotterranee, le acque di transizione e le acque costiere,
tranne per quanto riguarda lo stato chimico, in relazione al quale
sono incluse anche le acque territoriali».
E’, quindi, evidente che, nell’estendere la nozione di acque
superficiali, quale delineata dal legislatore statale, non solo al,
piu’ specifico, concetto di «corpo idrico superficiale» (non a caso a
sua volta oggetto di una distinta definizione da parte del medesimo
legislatore statale, il quale, anzi, distingue, ulteriormente, alle
lettere l ed n del citato art. 54, fra «corpo idrico superficiale» e
«corpo idrico fortemente modificato»), ma a tutta la fascia limitrofa
al corpo idrico, entro il limite di dieci metri dal ciglio di sponda
o dal piede dell’argine, il legislatore toscano ha esteso, al di la’
dell’ambito oggettivo fissato dal legislatore statale, il regime
esonerativo previsto dal comma 4 del d.lgs. n. 152 del 2006 per le
sole acque superficiali, cosi’ come definite dall’art. 54, comma 1,
lettera c), dello stesso decreto legislativo.
Siffatta deroga – prescindendo da quelle che pur ne possono
essere state le ragioni pratiche, esplicitate da parte resistente
nelle proprie difese – poiche’ va ad incidere, riducendone il livello
di tutela, sulla disciplina relativa alla gestione dei rifiuti (che
la costante giurisprudenza di questa Corte ha ascritto alla materia
«tutela dell’ambiente e dell’ecosistema») riservata, ai sensi
dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., alla legislazione
esclusiva dello Stato (ex multis: sentenze n. 373 del 2010; n. 127
del 2010; n. 61 del 2009) – esula dagli ambiti competenziali affidati
alla potesta’ legislativa delle Regioni.
6.2.- Anche in questo caso resta assorbita la residua doglianza
formulata da parte ricorrente.

per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l’illegittimita’ costituzionale dell’articolo 2 della
legge della Regione Toscana 5 agosto 2011, n. 41, recante «Modifiche
alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei
rifiuti e la bonifica dei siti inquinati)», limitatamente alla
sostituzione del comma 4 dell’art. 6-ter della legge regionale n. 25
del 1998, avvenuta per effetto del citato art. 2 della legge
regionale n. 41 del 2011, nel testo risultante successivamente alla
entrata in vigore degli artt. 57, numero 1, e 59 della legge della
Regione Toscana 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione della autorita’
idrica toscana e delle autorita’ per il servizio di gestione
integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alla legge regionale n.
25/1998, alla legge regionale n. 61/2007, alla legge regionale n.
20/2006, alla legge regionale n. 30/2005, alla legge regionale n.
91/1998, alla legge regionale n. 35/2011 e alla legge regionale n.
14/2007);
2) dichiara l’illegittimita’ costituzionale dell’articolo 11
della legge della Regione Toscana n. 41 del 2011.

Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2012.

F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 27 giugno 2012.

Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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