Corte Costituzionale, Sentenza n. 177/2012, In tema di regola del concorso per l’accesso nel pubblico impiego

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Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 29 del 18-7-2012

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell’articolo 16,
comma 13, della legge della Regione Abruzzo 10 maggio 2002, n. 7
(Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2002
e pluriennale 2002-2004 della Regione Abruzzo. Legge finanziaria
2002), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo,
nel procedimento vertente tra D.P.G. e l’Agenzia regionale per i
servizi di sviluppo agricolo (A.R.S.S.A.) ed altri, con ordinanza del
31 maggio 2011, iscritta al n. 281 del registro ordinanze 2011 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima
serie speciale, dell’anno 2012.
Udito nella camera di consiglio del 9 maggio 2012 il Giudice
relatore Sergio Mattarella.

Ritenuto in fatto

1.- Nel corso di un giudizio promosso per l’annullamento degli
atti relativi allo svolgimento di una procedura di concorso per la
copertura di vari posti di dirigente, bandita dall’Agenzia regionale
per i servizi di sviluppo agricolo, il Tribunale amministrativo
regionale per l’Abruzzo ha sollevato, in riferimento agli articoli 51
e 97 della Costituzione, questione di legittimita’ costituzionale
dell’articolo 16, comma 13, della legge della Regione Abruzzo 10
maggio 2002, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del
bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002-2004 della Regione Abruzzo.
Legge finanziaria 2002).
Osserva il giudice remittente che l’Agenzia regionale menzionata
aveva bandito una prima procedura di concorso con deliberazione del
1999, successivamente revocata; a seguito di richiesta di chiarimenti
da parte del ricorrente – che aveva inoltrato domanda di
partecipazione a detta procedura – l’Agenzia aveva comunicato, in
data 18 gennaio 2006, di aver indetto, con delibera del 31 dicembre
2002, un concorso interno per la copertura di cinque posti di
dirigente, in base all’art. 19, comma 5-bis, della legge della
Regione Abruzzo 14 settembre 1999, n. 77 (Norme in materia di
organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo),
conclusosi con la nomina di quattro vincitori. A questo punto, il
candidato aveva impugnato sia il provvedimento di revoca del primo
concorso (pubblico) sia gli atti del concorso interno effettivamente
espletato; il TAR precisa di avere dichiarato irricevibile il ricorso
nella parte relativa all’impugnazione della delibera di revoca della
procedura di concorso pubblico ed inammissibile il capo di
impugnazione del concorso riservato relativamente a tre dei quattro
controinteressati vincitori.
Cio’ premesso, il giudice a quo evidenzia che il ricorrente,
richiamando la sentenza n. 81 del 2006 di questa Corte – con la quale
e’ stata dichiarata l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 35
della legge della Regione Abruzzo 8 febbraio 2005, n. 6 (Disposizioni
finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale
2005-2007 della Regione Abruzzo. Legge finanziaria regionale 2005) –
ha sostenuto che tale pronuncia abbia immediati effetti anche sulla
procedura di concorso interno oggetto del ricorso, procedura da lui
ritenuta in contrasto con i principi di accesso ai pubblici uffici
piu’ volte affermati nella giurisprudenza costituzionale.
Il TAR Abruzzo, invece, rileva che il concorso interno oggetto di
contestazione e’ stato bandito, in data precedente la citata sentenza
di accoglimento, ai sensi dell’art. 19, comma 5-bis, della legge reg.
Abruzzo n. 77 del 1999 nel testo formulato dall’art. 16, comma 13,
della legge reg. Abruzzo n. 7 del 2002. Ne consegue che l’avvenuta
declaratoria di illegittimita’ costituzionale dell’art. 35 della
legge reg. Abruzzo n. 6 del 2005 non puo’ avere effetti nel giudizio
in corso, in quanto, pur trattandosi di norme «del medesimo tenore,
esse derivano tuttavia da diverse leggi regionali», sicche’ la
sentenza n. 81 del 2006 non puo’ esplicare i suoi effetti sull’art.
19 della legge regionale n. 77 del 1999 nel testo formulato dalla
legge regionale n. 7 del 2002.
Ritiene, pertanto, il TAR, che sia rilevante e non manifestamente
infondata la questione di legittimita’ costituzionale della
disposizione di cui all’art. 16, comma 13, della legge regionale n. 7
del 2002: rilevante, perche’ dal suo accoglimento deriverebbe
l’illegittimita’ della delibera con la quale il secondo concorso e’
stato indetto; non manifestamente infondata, sulla base del semplice
richiamo alla citata sentenza di questa Corte n. 81 del 2006.
Confrontando il testo della censurata disposizione con quello
introdotto dalla legge regionale n. 6 del 2005, che ne ha determinato
l’abrogazione, si vede che si tratta di due versioni diverse della
medesima norma; entrambe stabiliscono, infatti, che il 60 per cento
dei posti vacanti della qualifica di dirigente, individuati
nell’ambito delle dotazioni organiche per il periodo 2001-2003, e’
coperto mediante concorso interno per titoli ed esami riservato al
personale di ruolo in possesso di determinati requisiti professionali
e di anzianita’. Pertanto, essendo la formulazione dei due articoli
del tutto analoga, le osservazioni compiute nella sentenza di questa
Corte sull’art. 35 valgono anche in riferimento alla disposizione
oggi impugnata, evidenziando il dubbio di possibile violazione degli
artt. 51 e 97 della Costituzione. In quella pronuncia, infatti, in
conformita’ ad un consolidato orientamento della giurisprudenza
costituzionale, si e’ detto che il pubblico concorso costituisce la
regola per l’accesso all’impiego alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, regola che puo’ essere derogata solo da
peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico, che nella
specie non sussistono.

Considerato in diritto

1.- Il Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo ha
sollevato, in riferimento agli articoli 51 e 97 della Costituzione,
questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 16, comma 13,
della legge della Regione Abruzzo 10 maggio 2002, n. 7 (Disposizioni
finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2002 e pluriennale
2002-2004 della Regione Abruzzo. Legge finanziaria 2002).
In particolare la disposizione censurata – secondo cui il 60 per
cento dei posti vacanti della qualifica di dirigente, individuati
nell’ambito delle dotazioni organiche per il periodo 2001-2003, e’
coperto mediante concorso interno per titoli ed esami riservato al
personale di ruolo in possesso di determinati requisiti professionali
e di anzianita’ – sarebbe in contrasto con i menzionati parametri in
quanto, alla luce di quanto gia’ deciso da questa Corte nella
sentenza n. 81 del 2006 in riferimento ad altra norma, di contenuto
pressoche’ identico, che ha sostituito quella oggi censurata, il
pubblico concorso costituisce la regola per l’accesso all’impiego
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, regola che puo’
essere derogata solo da peculiari e straordinarie ragioni di
interesse pubblico.
2.- Occorre preliminarmente rilevare, come gia’ evidenziato dal
TAR nell’ordinanza di rimessione, che la disposizione oggi censurata
ha aggiunto il comma 5-bis all’art. 19 della legge della Regione
Abruzzo 14 settembre 1999, n. 77 (Norme in materia di organizzazione
e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo). Successivamente, detto
comma 5-bis e’ stato sostituito dall’art. 35 della legge della
Regione Abruzzo 8 febbraio 2005, n. 6 (Disposizioni finanziarie per
la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della
Regione Abruzzo. Legge finanziaria regionale 2005); in tale ultima
versione la disposizione e’ stata dichiarata costituzionalmente
illegittima da questa Corte con la sentenza n. 81 del 2006.
Il fatto che la norma da scrutinare sia stata sostituita da una
successiva, poi dichiarata costituzionalmente illegittima, non toglie
di per se’ rilevanza alla questione di legittimita’ costituzionale
avente ad oggetto la disposizione precedente; questa Corte ha avuto
modo di precisare in altre occasioni, infatti, che, ove un
determinato atto amministrativo sia stato adottato sulla base di una
norma poi abrogata – o, come nella specie, dichiarata
costituzionalmente illegittima – la legittimita’ dell’atto deve
essere esaminata, in virtu’ del principio tempus regit actum, «con
riguardo alla situazione di fatto e di diritto» esistente al momento
della sua adozione (sentenza n. 209 del 2010, nonche’, in precedenza,
sentenza n. 509 del 2000). Nel caso in esame, quindi, come
correttamente argomentato dal giudice a quo, poiche’ la procedura
concorsuale oggetto di impugnazione e’ stata bandita nella vigenza
dell’art. 19, comma 5-bis, della legge reg. Abruzzo n. 77 del 1999,
nel testo di cui all’art. 16, comma 13, della legge reg. Abruzzo n. 7
del 2002, e’ alla luce di quest’ultima disposizione che il TAR e’
chiamato a svolgere il proprio sindacato giurisdizionale, e percio’
la sollevata questione e’ rilevante nel giudizio in corso.
Ne consegue che la disposizione censurata deve essere comunque
scrutinata, a nulla rilevando che la successiva norma abrogatrice sia
stata dichiarata costituzionalmente illegittima.
3.- Tanto premesso in punto di rilevanza, nel merito la questione
e’ fondata.
Nella sentenza n. 81 del 2006 questa Corte ha gia’ esposto le
ragioni per le quali ha ritenuto l’illegittimita’ costituzionale
dell’art. 35 della legge reg. Abruzzo n. 6 del 2005. In quella
pronuncia si e’ detto che «il principio del pubblico concorso
costituisce la regola per l’accesso all’impiego alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, da rispettare allo scopo di assicurare la
loro imparzialita’ ed efficienza», principio al quale puo’ derogarsi
solo in virtu’ di peculiari e straordinarie ragioni di interesse
pubblico.
La Corte, quindi, e’ pervenuta a tale declaratoria di
illegittimita’ costituzionale dell’art. 35, allora impugnato, sul
rilievo che tale disposizione, «prevedendo un concorso interno a
favore dei dipendenti regionali inquadrati nell’area D nella misura
del sessanta per cento dei posti disponibili nella superiore
qualifica dirigenziale, prescinde del tutto dall’esigenza di
consentire la partecipazione al concorso a chiunque vi abbia
interesse e pertanto viola il principio di cui agli artt. 51 e 97
della Costituzione».
I principi affermati in quell’occasione sono stati ribaditi
numerose volte nella successiva giurisprudenza di questa Corte
(sentenze n. 293 del 2009, n. 52 e n. 299 del 2011, n. 30 del 2012) e
si adattano pienamente al caso in esame.
Ne consegue che va dichiarata l’illegittimita’ costituzionale,
per violazione degli artt. 51 e 97 Cost., della norma impugnata.

per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimita’ costituzionale dell’articolo 16, comma
13, della legge della Regione Abruzzo 10 maggio 2002, n. 7
(Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2002
e pluriennale 2002-2004 della Regione Abruzzo. Legge finanziaria
2002).

Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 luglio 2012.

F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Sergio MATTARELLA, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l’11 luglio 2012.

Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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