Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 22-12-2010) 28-01-2011, n. 3131 MIsure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. C.G., sottoposto ad indagini per il delitto di tentato omicidio in danno di un cittadino extracomunitario, che avrebbe deliberatamente investito con la propria autovettura e scaraventato ad oltre dieci metri di distanza nel corso dei gravi disordini esplosi a (OMISSIS), comune agricolo della provincia di Reggio Calabria, nei primi giorni del gennaio 2010, è ricorrente, tramite il suo difensore, avverso l’ordinanza in data 30 giugno – 2 luglio 2010 del Tribunale di Reggio Calabria, costituito ai sensi dell’art. 310 c.p.p., che ha confermato il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari di Palmi, in data 16 aprile 2010, di rigetto dell’istanza di revoca e/o sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere applicata a suo carico.

2.1 Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 310 c.p.p., in relazione agli artt. 309 e 597 c.p.p., per avere il provvedimento impugnato postulato che l’appello cautelare debba fondarsi su fatti nuovi rispetto a quelli valutati in sede di riesame del provvedimento genetico della misura, divenuto definitivo.

2.2 Con il secondo motivo il ricorrente sottopone a critica i gravi indizi di colpevolezza, erroneamente ritenuti sussistenti, a suo avviso, nell’originaria ordinanza di applicazione della misura di massimo rigore, confermata dal Tribunale del riesame, poichè essi si risolverebbero nelle sole dichiarazioni dei Carabinieri operanti, che avrebbero assistito, ad una distanza di circa 100 metri, al presunto deliberato investimento, da parte sua, del cittadino extracomunitario nel corso della violenta protesta dei lavoratori immigrati non regolarizzati, mentre quest’ultimi, armati di pietre, le scagliavano contro le autovetture degli abitanti di (OMISSIS), sicchè la manovra posta in essere dall’indagato, alla guida della sua automobile, sarebbe stata puramente difensiva e certamente inidonea a provocare la morte della persona investita, restando altrimenti incomprensibile come la stessa non avesse subito gravi traumi agli arti o altre profonde lesioni, oggettivamente escluse dalla circostanza che l’investito, subito trasportato all’ospedale del vicino comune di (OMISSIS), si allontanò immediatamente dal nosocomio, facendo perdere le proprie tracce, ciò che sarebbe stato impossibile ad una persona colpita con la violenza e gli effetti ipotizzati nel capo di imputazione provvisoria.

I CC, inoltre, pur avendo fatto iniziale riferimento alle riprese effettuate da telecamere di sicurezza installate sul luogo teatro dei fatti, non avrebbero mai depositato i pertinenti fotogrammi, utili a chiarire la reale dinamica dell’azione, e, invitati a farlo dal GIP, in adesione a pressante richiesta difensiva, avrebbero finito con l’ammettere che i fotogrammi non erano più disponibili, poichè automaticamente cancellati, ogni otto giorni, per rinnovo della catena filmica.

2.3 Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 597 c.p.p., per avere il Tribunale distrettuale rifiutato di tener conto delle indagini difensive svolte nelle more dell’appello cautelare, in quanto emergenze probatorie successive all’ordinanza impugnata, obliterando cosi gli elementi acquisiti dal difensore a sostegno dell’istanza di rimessione in libertà del C., consistenti nei prodotti verbali delle dichiarazioni rese da cinque persone presenti al fatto, le quali si trovavano nei pressi del luogo in cui si verificò il presunto investimento ed erano state, perciò, in grado di riferire in modo informato sulle modalità di esso.

Per tutti i suddetti motivi, il ricorrente ha chiesto, quindi, l’annullamento dell’ordinanza impugnata con i provvedimenti consequenziali.
Motivi della decisione

3. Premesso che il giudicato cautelare preclude soltanto la rivalutazione di elementi già apprezzati e non l’esame dei prospettati fatti nuovi (Sez. 1^, n. 19521 del 15/04/2010, dep. 24/05/2010, D’Agostino, Rv. 247208; Sez. 5^, n. 17986 del 09/01/2009, dep. 30/04/2009, Massone Brega, Rv. 243974; Sez 1^, n. 15906 del 19/01/2007, dep. 19/04/2007, Petta, Rv. 236278), il terzo motivo col quale si denuncia la violazione dell’obbligo di valutazione degli esiti delle indagini difensive è pregiudiziale, perchè attiene alla piattaforma probatoria che doveva essere oggetto di esame, ed è fondato.

Il giudice dell’appello cautelare, a cui sono presentati elementi di prova raccolti dal difensore a favore del suo assistito, anche successivamente al provvedimento di primo grado, ha l’obbligo non solo di valutare gli stessi ma di motivare, ove li disattenda, circa le ragioni della ritenuta loro minore valenza rispetto alle altre risultanze processuali (Sez. 6^, n. 7070 del 27/11/2009, dep. 22/02/2010, Imbornone, Rv. 246074; Sez. 2^, n. 28662 del 27/05/2008, dep. 10/07/2008, Manola, Rv. 240654; Sez. 2^, n. 13552 del 30/01/2002, dep. 09/04/2002, Pedi, Rv. 221550).

Avendo il Tribunale distrettuale, costituito ai sensi dell’art. 310 c.p.p., omesso di valutare i predetti elementi di prova a favore del C., acquisiti tra il (OMISSIS) e direttamente presentati dal difensore, ai sensi dell’art. 391 octies c.p.p., all’udienza del 17 giugno 2010 davanti al Tribunale dell’appello, e, anche, allegati al presente ricorso, ne consegue l’annullamento dell’impugnata ordinanza per inosservanza di norma processuale posta a garanzia del diritto di difesa nel procedimento "de libertate", col conseguente rinvio degli atti per nuovo esame al Tribunale di Reggio Calabria a norma dell’art. 623 c.p.p., comma 1, lett. a).

La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Reggio Calabria.

Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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