Cass. civ. Sez. I, Sent., 28-02-2011, n. 4833 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Esaminando la domanda di equa riparazione proposta da P. D. in relazione ad un giudizio pensionistico proposto il 6.2.1986 innanzi alla Corte dei Conti s.g. per la Calabria e definito da tal giudice con sentenza 19.7.2005, la Corte di Appello di Catanzaro ha rilevato, alla stregua delle acquisizioni all’esito della chiesta informativa, che la sentenza 19.7.2005 era stata notificata al P. il 2.8.2005. Da tal dato la Corte ha desunto che, allo scadere del termine corrente dalla fine della sospensione dei termini per il periodo estivo, e quindi dal 16.9.2005, erano decorsi i tempi di legge per la proposizione di ricorso alle S.U. della Cassazione e che, non proposto il gravame, la sentenza doveva ritenersi definitiva il 16.12.2005. Di qui, ad avviso della Corte di Catanzaro, la decadenza del P. da diritto di chiedere l’equo indennizzo, a tanto avendo provveduto soltanto con il ricorso del 22.2.2007 (ben tardivo rispetto al termine di sei mesi di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 4). Per la cassazione di tale decreto, depositato il 5.7.2008, ha proposto ricorso il P. con atto del 17.10.2008 al quale ha resistito l’Amministrazione con controricorso.

Nel ricorso il P. denunzia l’equivoco nel quale è caduta la Corte di merito posto che ex actis risultava che la notifica 2.8.2005 venne richiesta non già dalla Amministrazione (soccombente) ma dalla Segreteria della Corte dei Conti. Di qui la conseguenza per la quale nessun termine breve era decorso ma solo il termine ordinario per impugnare in appello, si che la sentenza 19.7.2005, mai impugnata, poteva ritenersi irrevocabile il 16.9.2006 e quindi la domanda di equa riparazione del 22.2.2007 affatto tempestiva.
Motivi della decisione

La censura proposta dal P. appare fondata alla luce delle risultanze ex actis sulla reale portata della "notificazione" 2.8.2005 alla quale la Corte di merito ha riconnesso la decorrenza del termine breve (non per appellare ma, incomprensibilmente, per ricorrere ex art. 362 c.p.c., comma 1) e quindi la decadenza del ricorso 22.2.2007 ai sensi della L. n. 89 del 2001, art 4. Ed infatti risulta che in data 21.7.2005 la Segreteria della S.G. della Corte dei Conti per la Calabria richiese all’Ufficio notifiche presso la Corte di Roma la notificazione della sentenza 821 del 19.7.2005 e che detto incombente venne espletato il 2.8.2005.

Rammentato – al seguito del costante indirizzo di questa Corte (S.U. 26092/2007) – che avverso le pronunzie delle Sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti è dato, D.L. n. 543 del 1996, ex art. 1, convertito in L. n. 639 del 1996, appello e che detta impugnazione è esperibile entro sessanta giorni dalla notificazione ad impulso di parte (in difetto del che resta applicabile l’ordinario termine di un anno, con la sospensione feriale), consegue che il termine di decadenza L. n. 89 del 2001, ex art. 4, non può decorrere, nella ipotesi in cui, come nella specie, nessun termine breve sia stato attivato, che dalla acquisizione di irrevocabilità per decorso del termine lungo (Cass. 14987/2006 e 11644/2007) e quindi, per quel che occupa, dal 16.9.2006. Resta quindi evidente che il ricorso del P. depositato il 22.2.2007 fu certamente tempestivo, come non avvertito dalla Corte di merito la quale, in base a tale errore, ha indebitamente declinato di decidere nei merito. Cassato il decreto per tal ragione, si dispone il rinvio alla stessa Corte per l’esame del ricorso ex Lege n. 89 del 2001 e per la regolamentazione, all’esito, delle spese di legittimità.
P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Catanzaro in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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