T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 25-01-2011, n. 204 Contratti e convenzioni Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con l’ordinanza in epigrafe il tribunale del riesame di Taranto confermò l’ordinanza 12.5.2010 del Gip del tribunale di Taranto che aveva applicato a Z.A. la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73.

L’indagato propone ricorso per Cassazione deducendo:

1) violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73; motivazione assolutamente inesistente e insufficiente circa la doglianza sottoposta al tribunale del riesame; mancanza di gravi indizi;

assoluta infondatezza della contestazione. Lamenta in sostanza motivazione mancante o meramente apparente o comunque manifestamente illogica in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ed in particolare alla prova della destinazione allo spaccio delle due dosi di droga detenute dai due occupanti l’auto, entrambi tossicodipendenti.

2) violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e motivazione inesistente in ordine alle esigenze cautelari e comunque alla adeguatezza della misura.
Motivi della decisione

Ritiene il Collegio che il ricorso sia infondato perchè il tribunale del riesame ha fornito congrua, specifica ed adeguata motivazione sia sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, sia sulle esigenze cautelari, sia sulla scelta della misura.

Il tribunale ha invero fondato i gravi indizi di colpevolezza sulla divisione dell’eroina in due singole confezioni di uguale dimensione, sul fatto che gli indagati avevano cercato di eludere il segnale di arresto mentre gettavano la sostanza dal finestrino, sul fatto che il viaggio a (OMISSIS) poteva trovare una logica spiegazione soltanto con la finalità di vendere la droga, sul fatto che lo stesso Z. aveva dichiarato che la sostanza era destinata ad essere consumata con altre persone.

Quanto alle esigenze cautelari, il tribunale ha dedotto l’esistenza di un concreto pericolo di reiterazione del reato dal fatto che l’accaduto denotava la conoscenza e frequenza del mercato della sostanza stupefacente di (OMISSIS) nonchè dal grossolano tentativo deliberarsi della droga unitamente ad una recentissima condanna per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il tribunale ha infine ritenuto che la misura degli arresti domiciliari costituisse il minimo presidio per scongiurare il rischio di reiterazione di reati.

La motivazione della ordinanza impugnata, pertanto, appare adeguata e priva di affermazioni e conclusioni manifestamente illogiche, mentre è irrilevante in questa sede di legittimità la diversa ricostruzione dei fatti prospettata dalla difesa.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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