Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 17-12-2010) 28-01-2011, n. 3117

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Le due ricorrenti sono accusate di concorso (con terza persona non identificata) di furto presso l’abitazione di T.A..

In essa una delle complici si era introdotta suonando alla porta e le altre due l’avevano clandestinamente seguita e, mentre la prima aveva distratto l’attenzione della proprietaria con lunghi discorsi, le altre erano entrate nella stanza da letto sottraendo gioielli ed altri beni.

Erano state identificate perchè l’abitazione disponeva di telecamere che avevano videoregistrato la loro azione.

Il Tribunale, a seguito di rito abbreviato, in data 22.12.2009 e la Corte territoriale, poi, in data 17.6.2010, le hanno riconosciute colpevoli del delitto contestato, provvedendo il giudice di seconde cure a ridimensionare la pena inizialmente inflitta, anche in ragione del risarcimento del danno.

Il ricorso interposto da entrambe le imputate avverso la pronuncia della Corte di Campobasso lamenta la carenza di prova decisiva, cioè la ricognizione di persona sulle predette e la carenza di motivazione sul trattamento sanzionatorio.

In data 20.10.2010 è pervenuta alla Corte dichiarazione di rinuncia al ricorso della S..
Motivi della decisione

I ricorsi sono inammissibili.

Quello della S. ai sensi dell’art. 591 c.p.p., lett. d), atteso il pervenimento della dichiarazione di rinuncia, consacrata in dichiarazione raccolta dall’Autorità carceraria, che la Corte ritiene valida.

Quello della B., in parte perchè generico, riproponendo una doglianza già avanzata con il gravame di appello e fatta oggetto di rigetto dalla Corte territoriale con attenta ed articolata motivazione, che l’imputata, con l’attuale impugnazione, non considera.

In altra parte, quanto alla giustificazione dei criteri che hanno assistito la scelta discrezionale della statuizione sanzionatoria (che ha portato ad una pena assai più ridotta di quella inflitta in primo grado), perchè manifestamente infondato, essendo la motivazione resa dai giudici d’appello adeguata ed aderente alle risultanze processuali.

L’inammissibilità dei ricorsi giustifica, oltre alla condanna al pagamento delle spese processuali, anche (in assenza per la S. di una indicazione su una possibile sopravvenuta carenza d’interesse determinata da fatti indipendenti dalla volontà del ricorrente) l’irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 616 c.p.p., in misura che si stima congrua per la S. di Euro 500,00 e per la B. di Euro 1.000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, quanto alla S., al versamento della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende e quanto alla B. di Euro 1.000,00.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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