Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 17-12-2010) 28-01-2011, n. 3116

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte d’Appello di Catania ha confermato con la pronuncia dell’1.6.2010 la condanna inflitta dal Tribunale di quella città nei confronti degli attuali ricorrenti, ritenuti colpevoli di furto in abitazione pluriaggravato.

Avverso la decisione hanno interposto entrambi ricorso deducendo l’erronea applicazione della legge penale e la carenza di motivazione, lasciando intendere che il, soqquadro rivenuto presso l’abitazione era dovuto all’azione della proprietaria dell’immobile in cui gli imputati si erano introdotti e che, a fronte di questa prospettazione, il giudice di seconde cure non ha offerto alcuna argomentazione critica, pur essendo stata avanzata con i motivi di appello plausibile spiegazione alternativa.
Motivi della decisione

I ricorsi sono inammissibili.

Quello del D. perchè tardivo: egli risultava presente all’udienza in cui la sentenza è stata redatta e pubblicata ai sensi dell’art. 544 c.p.p., comma 1, sicchè il termine per l’impugnazione risultava di quindici giorni, divenendo il provvedimento irrevocabile il 16.6.2010, mentre il ricorso è stato depositato il 7.7.2010.

Quello di P. perchè invita il giudice di legittimità ad una rivisitazione delle risultanze istruttorie su cui, sia pur succintamente, il giudice di appello ha reso motivazione, con un espresso rinvio a quanto già esaurientemente valutato il tribunale, avendo ritenuto insuscettibili di apprezzamento le censure avanzate con il gravame di appello.

Dalla dichiarazione d’inammissibilità dei ricorsi consegue ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed anche al versamento della somma a favore della Cassa per le Ammende che si ritiene equo fissare in Euro 1.000.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchè al versamento della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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