T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 25-01-2011, n. 198

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Può prescindersi dallo scrutinio del presente ricorso, vista l’istanza del 6.12.2010, con la quale la ricorrente ha dichiarato l’intervenuta cessazione della materia del contendere, nonché l’allegata nota del Comune resistente, con la quale è stato annullato il provvedimento di diniego di accesso impugnato, disponendosi contestualmente il rilascio della documentazione richiesta.

Le spese di lite debbono essere poste a carico dell’Amministrazione comunale resistente, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Condanna il Comune resistente al pagamento delle competenze e degli onorari di giudizio che liquida in Euro 1.500,00, oltre al rimborso del contributo unificato, del 12,5% delle spese fortettariamente calcolate, all’I.V.A. e al C.P.A

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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