Cass. civ. Sez. I, Sent., 28-02-2011, n. 4823 Diritti politici e civili Danno non patrimoniale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto che D.M.G., con ricorso del 29 ottobre 2008, ha impugnato per cassazione – deducendo due motivi di censura, illustrati con memoria -, nei confronti del Ministro dell’economia e della finanze, il decreto della Corte d’Appello di Venezia depositato in data 21 settembre 2007, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso del D.M. – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi dell’art. 2, comma 1, della L. 24 marzo 2001, n. 89 -, in contraddittorio con il Ministro dell’economia e delle finanze – il quale ha concluso per l’inammissibilità o per l’infondatezza del ricorso -, ha condannato il resistente a pagare al ricorrente la somma di Euro 2.800,00 a titolo di equa riparazione, oltre accessori;

che resiste, con controricorso, il Ministro dell’economia e delle finanze;

che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale – richiesto nella misura di Euro 17.000,00 per l’irragionevole durata del processo presupposto – proposta con ricorso del 3 agosto 2006, era fondata sui seguenti fatti: a) il D.M., già dipendente delle Ferrovie dello Stato ed asseritamente titolare del diritto alla riliquidazione della pensione in relazione agli aumenti stipendiali percepiti dal personale in servizio, aveva proposto – con ricorso del 10 gennaio 1998 – la relativa domanda dinanzi alla sezione giurisdizionale per il Veneto della Corte dei conti; b) la Corte adita aveva deciso la causa con sentenza dell’8 novembre 2006;

che la Corte d’Appello di Venezia, con il suddetto decreto impugnato – dopo aver determinato in tre anni il periodo di tempo necessario per la definizione secondo ragionevolezza del processo presupposto -, ha determinato il periodo eccedente la ragionevole durata in cinque anni sei mesi e ventitre giorni ed ha liquidato equitativamente, a titolo di equa riparazione per danno non patrimoniale, la somma di Euro 2.800,00, calcolata sulla base di Euro 500,00 per ogni anno di ritardo, tenuto conto della natura collettiva del ricorso e, conseguentemente, della modestia della sofferenza patita.

Considerato che con i motivi di censura viene denunciata come illegittima, anche sotto il profilo del vizio di motivazione, la insufficiente determinazione del quantum dell’indennizzo, nonchè l’omessa considerazione che l’indennizzo per l’irragionevole durata del processo, pur non essendo conseguenza automatica e necessaria di tale violazione, costituisce conseguenza normale della stessa violazione, indipendentemente dall’esito del giudizio presupposto, salvo che questo sia stato promosso temerariamente o nei casi di abuso del processo;

che il ricorso merita accoglimento, nei limiti di seguito precisati;

che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in caso di violazione del termine di durata ragionevole del processo, il diritto all’equa riparazione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 spetta a tutte le parti del processo, indipendentemente dal fatto che esse siano risultate vittoriose o soccombenti, costituendo l’ansia e la sofferenza per l’eccessiva durata dello stesso processo i riflessi psicologici del perdurare dell’incertezza in ordine alle posizioni in esso coinvolte, ciò ad eccezione dei casi in cui il soccombente abbia promosso una lite temeraria, o abbia artatamente resistito in giudizio al solo fine di perseguire proprio il perfezionamento della fattispecie di cui al richiamato art. 2, e dunque in difetto di una condizione soggettiva di incertezza, nei quali casi l’esistenza di queste situazioni, costituenti abuso del processo, deve essere provata puntualmente dall’Amministrazione, non essendo sufficiente, a tal fine, la deduzione che la domanda della parte – come nella specie – sia stata dichiarata manifestamente infondata (cfr., ex plurimis e tra le ultime, le sentenze nn. 9938 del 2010, 25595 del 2008, 21088 del 2005);

che, nella specie, i Giudici a quibus hanno esclusivamente – ed erroneamente – fondato la determinazione del quantum dell’indennizzo sulla natura collettiva del ricorso introduttivo del giudizio presupposto, senza tener conto dei normali criteri di determinazione seguiti da questa Corte;

che, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato in relazione alla censura accolta;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2;

che, nella specie, il processo presupposto dinanzi alla sezione giurisdizionale per il Veneto della Corte dei conti è durato complessivamente dal 10 gennaio 1998 all’8 novembre 2006, sicchè – detratto il periodo di tre anni di ragionevole durata dello stesso processo – l’irragionevole durata del processo presupposto medesimo va determinata in cinque anni e dieci mesi circa;

che questa Corte, sussistendo il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 e fermo restando il periodo di tre anni di ragionevole durata per il giudizio di primo grado, considera equo, in linea di massima, l’indennizzo di Euro 750,00 per ciascuno dei primi tre anni di irragionevole durata e di Euro 1.000,00 per ciascuno dei successivi anni;

che, nella specie, il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, va equitativamente determinato in Euro 5.100,00 per i cinque anni e dieci mesi circa di irragionevole ritardo, oltre gli interessi a decorrere dalla proposizione della domanda di equa riparazione e fino al saldo;

che, conseguentemente, le spese processuali del giudizio a quo debbono essere liquidate – sulla base delle tabelle A, paragrafo 4^, e B, paragrafo 1, allegate al D.M. Giustizia 8 aprile 2004, n. 127, relative ai procedimenti contenziosi, previa compensazione per la metà, in ragione dell’accoglimento solo parziale del ricorso -, per l’intero, in complessivi Euro 1.150,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 380,00 per diritti ed Euro 720,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore degli avv. Gabriele e Francesco De Paola, dichiaratisene antistatari;

che le spese del presente grado di giudizio compensate per la metà, in ragione dell’accoglimento solo parziale del ricorso – seguono la residua soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, condanna il Ministro dell’economia e delle finanze al pagamento al ricorrente della somma di Euro 5.100,00, oltre gli interessi dalla domanda, condannandolo altresì al rimborso, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio, che determina, per il giudizio di merito, nella metà dell’intero, intero liquidato in complessivi Euro 1.150,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 380,00 per diritti ed Euro 720,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore degli avv. Gabriele e Francesco De Paola, dichiaratisene antistatari, e, per il giudizio di legittimità, nella metà dell’intero, intero liquidato in complessivi Euro 800,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

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