T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 25-01-2011, n. 194 Patente

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il ricorrente, con ricorso depositato il 2 ottobre 2007, ha impugnato il provvedimento in epigrafe con il quale il Prefetto ha disposto nei suoi confronti la revoca della patente di guida sul presupposto che questi, in data 18 aprile 2007 (dopo essere stato scarcerato il 17 aprile 2007), in esecuzione del decreto pronunciato dal Tribunale di Milano il 23 maggio 1997, è stato sottoposto al vincolo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. per la durata di anni tre.

Si è costituito in giudizio il MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, chiedendo il rigetto del ricorso.

Disposta istruttoria con provvedimento del 18 ottobre 2007, con successiva ordinanza del 18 ottobre 2007, il Collegio ha accolto l’istanza cautelare di sospensione ritenendo sussistere il fumus boni iuris.

Sul contraddittorio così istauratosi, all’udienza del 15 dicembre 2010, la causa è stata discussa e decisa con sentenza definitiva.

2. Il Collegio ritiene di doversi discostare dalle valutazioni espresse in sede di ordinanza cautelare tenuto conto del diverso orientamento nelle more consolidatosi nella giurisprudenza della Sezione. Il provvedimento è immune dalle censure dedotte.

2.1. Ai sensi dell’art. 120 d.lgs. n. 285 del 1992, la patente di guida è revocata dal prefetto ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza e a coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituita dalla L. 3 agosto 1988, n. 327, e dalla L. 31 maggio 1965, n. 575, così come successivamente modificata e integrata, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché alle persone condannate a pena detentiva, non inferiore a tre anni, quando l’utilizzazione del documento di guida possa agevolare la commissione di reati della stessa natura.

Tale norma, più volte scrutinata dalla Consulta, è stata ritenuta costituzionalmente legittima tranne che per quanto concerne: a) la sua applicabilità in caso di foglio di via obbligatorio (C. cost. n. 427 del 2000); b) la sua applicabilità a persona già (ma non più) sottoposta a misura di prevenzione (C. cost. n. 251 del 2001); c) la sua applicabilità a persona già (ma non più) sottoposta a misura di sicurezza personale (C. cost. n. 354 del 1998); d) la sua applicabilità (C. cost. n. 239 del 2003) nei confronti delle persone condannate a pena detentiva non inferiore a tre anni, quando l’utilizzazione del documento di guida possa agevolare la commissione di reati della stessa natura.

2.2. Ritiene il Collegio che la revoca della patente di guida abbia natura vincolata per i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e per coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla l. 27 dicembre 1956 n. 1423, mentre per le persone condannate a pena detentiva, non inferiore a tre anni, ha carattere discrezionale, essendo possibile solo quando l’utilizzazione del documento di guida possa agevolare la commissione di reati della stessa natura. Infatti, sul piano lessicale, la disposizione di cui all’art. 120 c. strad., pur essendo contenuta in un unico comma, risulta distinta in due enunciati separati dalla locuzione congiuntiva "nonché", di modo che appare evidente che la verifica (e conseguente motivazione) dell’ulteriore presupposto del pericolo di "commissione di reati della stessa natura", si riferisce esclusivamente alla seconda ipotesi contemplata dalla norma, e cioè a quella relativa ai soggetti che siano stati condannati a una pena detentiva non inferiore ai tre anni; sul piano logico, inoltre, è di tutta evidenza che il pericolo di "commissione di reati della stessa natura", non può che riferirsi al solo caso dei soggetti condannati a pena detentiva non inferiore ai tre anni (in tal senso, oltre alla giurisprudenza della Sezione, anche T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 20 luglio 2006, n. 7637).

2.3. Imponendo il tenore letterale della norma al Prefetto di revocare la patente di guida a coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione (appunto il caso del ricorrente, a decorrere dal 18 aprile 2007) senza che residui alcun potere discrezionale, non sussiste l’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, trovando applicazione la previsione contenuta nell’art. 21 octies l. 7 agosto 1990 n. 241, così come introdotto dalla l. 11 febbraio 2005 n. 15, a termini del quale "non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato".

2.4. Con riferimento alla censura di carenza motivazionale e irragionevolezza, si ritiene che, non richiedendo l’esercizio del potere di revoca particolari apprezzamenti in quanto vincolato alla sussistenza dei presupposti previsti dalla norma, è legittima la revoca della patente di guida disposta unicamente in ragione del presupposto applicativo previsto dalla norma, espressamente richiamato nella motivazione del provvedimento; non occorre, pertanto, una valutazione aggiornata di pericolosità speciale, in quanto tale valutazione, nella struttura della fattispecie normativa, non spetta all’autorità amministrativa ma è ricollegata dall’ordinamento al provvedimento del Giudice Penale che applichi la misura della sorveglianza speciale.

2.5. Sotto altro profilo, nemmeno può dirsi che la norma si ponga in contrasto con il diritto costituzionale al lavoro, posto che non solo tra la guida personale dell’automezzo e l’esercizio del diritto al lavoro non vi è un rapporto di condizionamento assoluto, ma anche considerato che il diritto al lavoro può essere modellato dal legislatore discrezionalmente in modo da tenere conto di altre esigenze costituzionalmente rilevanti, quale, appunto, quella della prevenzione dei reati (cfr. C. Cost. n. 427 del 2000). Inoltre, si consideri il carattere del tutto temporaneo della interdizione dal momento che, allo scadere della misura di prevenzione (della durata di un anno), il ricorrente potrà (salvo ulteriori impedimenti giuridici) ben fare istanza per riottenere l’abilitazione alla guida.

2.6. Da ultimo, si osserva che, considerata la distanza ed i collegamenti tra il Comune di soggiorno obbligato (Buccinasco) e quello di autorizzata trasferta per lavoro (Trezzano sul Naviglio), l’utilizzo della macchina non era certo per il ricorrente una condizione imprescindibile, tenuto conto che il Tribunale di Milano (provvedimento n. 167/07 P.V.M.P.: cfr. in atti), nel dettare gli orari di allontanamento dal comune di soggiorno obbligato, faceva salvo l’ulteriore "tempo necessario agli spostamenti".

2.7. Il ricorso deve, pertanto, essere respinto essendo il provvedimento impugnato rispettoso del quadro normativo e fattuale.

3. Le spese di lite seguono la soccombenza come di norma. Il Collegio, nella liquidazione delle spettanze professionali, deve doverosamente prendere atto del fatto che la difesa erariale si è costituita con memoria di mero stile.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

RIGETTA il ricorso;

CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 150,00, oltre IVA e CPA come per legge.

ORDINA che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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