Cass. civ. Sez. I, Sent., 28-02-2011, n. 4821

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto del 30 novembre 2001 la società Arella s.p.a. ha proposto innanzi al Tribunale di Trento opposizione al decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto nei confronti dalla s.p.a. Lanificio f.lli Dalmasso in concordato preventivo sulla base di due fatture dell’importo di L. 7.368.864 relative a forniture eseguite dall’intimante, assumendo d’aver estinto il suo debito mediante pagamento di due cambiali tratte, di pari importo, emesse all’ordine proprio dalla D. e da questa girate a terzo che le ha quindi poste all’incasso.

Il commissario giudiziale si è costituito, asserendo che l’ A., pur diffidata dall’effettuare il pagamento quanto, trattandosi di cambiali non accettate dal trattario, l’apertura della procedura aveva comportato l’inefficacia della delegazione di pagamento, aveva invece provveduto al pagamento in favore dei portatori dei due titoli, che, per le ragioni anzidette, era privo di efficacia liberatoria.

Con sentenza 3 luglio 2003, il Tribunale ha respinto l’opposizione e la società Arella ha impugnato la decisione innanzi alla Corte d’appello di Trento, dolendosi del fatto che il primo giudice avesse ritenuto che il Lanificio Dalmasso, con la girata e non con l’emissione della tratta, aveva effettuato una delegazione di pagamento.

La Corte territoriale, con sentenza n. 12 depositata il 4 febbraio 2005, ha respinto il gravame.

La società Arella ricorre per cassazione avverso questa statuizione con unico motivo. L’intimato non si è costituito.
Motivi della decisione

In linea preliminare occorre rilevare che la sentenza contro cui è indirizzato il ricorso, indicata in quella recante il n. 12/2005 della Corte d’appello di Trento, che si assume notificata il 16 maggio 2005 e depositata in atti, non è allegata al ricorso, nè si rinviene agli atti del fascicolo della ricorrente. In accoglimento del rilievo del P.G., al ricorso deve applicarsi l’enunciato di questa (sorte di cui all’ord. N. 9005/2009 secondo cui "la previsione di cui all’art. 369 cod. proc. civ., comma 2, – dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al primo comma della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve. Nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata e ne produca una copia autentica senza la relata di notificazione, ovvero non la produca affatto, il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato improcedibile restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilita soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto dell’art. 372 cod. proc. civ., comma 2, applicabile estensivamente, purchè entro il termine di cui all’art. 369 cod. proc. civ., comma 1". Il ricorso, alla luce di ciò, deve essere dichiarato improcedibile. Non vi è luogo a provvedere sul governo delle spese del presente giudizio in assenza d’attività difensiva dell’intimato.
P.Q.M.

La Corte:

Dichiara il ricorso improcedibile.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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