T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 25-01-2011, n. 192 Patente

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ricorso depositato il giorno 22 luglio 2009, il ricorrente ha impugnato l’atto (in epigrafe indicato) della I Commissione medica locale Milano con cui, ai sensi dell’art. 119, IV comma, lett. D), d.lgs. 30.4.92, a seguito di visita medica effettuata in pari data dalla suddetta commissione con esito "idoneo per la patente di guida normale di categoria B", veniva al ricorrente confermata la patente di guida per anni uno.

Si sono costituiti in giudizio il MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPOSTI e la ASL 308 della CITTA" DI MILANO, chiedendo il rigetto del ricorso.

Sul contraddittorio così istauratosi, la causa è stata discussa all’odierna udienza pubblica del 15 dicembre 2010.

2. Ritiene il Collegio che, in disparte l’esame delle pregiudiziali eccezioni di carenza di legittimazione passiva da parte dell’ASL e di improponibilità per mancato espletamento del ricorso al Ministero, il ricorso sia senza dubbio infondato nel merito.

3. L’art. 119 del Nuovo Codice della strada, approvato con il d.lgs. n. 285/92, stabilisce al primo comma che la patente di guida non può essere rilasciata "a chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore". A tal fine, la disposizione citata affida alle commissioni mediche locali l’accertamento dei requisiti fisici e psichici necessari per la conduzione dei veicoli a motore e, in caso di giudizio negativo, prevede la facoltà per l’interessato, proponendo ricorso gerarchico, di essere sottoposto a nuova visita presso una Commissione costituita a livello centrale.

4. Tanto premesso, il ricorrente lamenta, in primo luogo, che, ai sensi degli articoli 119 e 126 d.lgs. 285/1992, la durata della patente di guida, anche nel caso di revisione anticipata, non potrebbe mai essere inferiore ad anni due.

4.1. Il motivo è infondato. E’ sufficiente richiamare, all’uopo, l’art. 319 del d.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 (recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), il quale, a proposito dei requisiti fisici e psichici necessari per conseguimento, revisione e conferma di validità della patente di guida, prevede che, nei casi dubbi, o quando sia espressamente previsto, il giudizio di idoneità viene demandato alla competenza della commissione medica locale di cui all’articolo 119, comma 4, del codice, che "indicherà anche l’eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo, cui è subordinato il rilascio o la conferma o la revisione della patente di guida" (quindi, ove lo ritenga, anche per un periodo inferiore ai due anni).

5. Con il secondo motivo, il ricorrente, denuncia, altresì, il difetto di motivazione, apparendo l’atto impugnato totalmente privo di riferimenti circa le presunte carenze fisiche del ricorrente né conterrebbe alcun giudizio sulla documentazione medica prodotta dal ricorrente.

5.1. La censura non può essere accolta. Il Collegio osserva come, nella ipotesi in esame, si chiedeva alla Commissione non solamente di acclarare il tipo di patologia sofferto dall’istante ma di compiere una prognosi sul periodo di tempo di affidabilità fisica alla guida. Si tratta, con tutta evidenza, di un giudizio medico legale fondato su nozioni scientifiche e su dati di esperienza sottratti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvi i casi in cui si ravvisi irragionevolezza manifesta o palese travisamento dei fatti ovvero quando non sia stata presa in considerazione la sussistenza di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione medica finale (sul tema della discrezionalità tecnica, si rinvia più ampiamente alle deduzioni ricostruttive sviluppate nella sentenza della Sezione n. 1595/2010).

Il ricorrente non ha offerto elementi in grado di evidenziare che l’amministrazione sia, nella definizione della durata temporale del giudizio di idoneità, incorsa nella violazione dei suddetti limiti della discrezionalità tecnica competente alle Commissioni mediche preposte.

5.2. Sotto altro profilo, dalla documentazione depositata in giudizio, non può affermarsi che, nel giudizio reso dalla Commissione medica, vi sia irragionevolezza manifesta o palese travisamento dei fatti. Il giudizio, infatti, contiene espressa indicazione, sia pure in forma sintetica (si riportano i codici identificativi delle specifiche voci di cui all’art. 320 d.P.R. 495/1992: rispettivamente, 320A affezioni cardiovascolari, 320D, malattie del sistema nervoso), sia con riguardo all’esito della visita obiettiva che con riguardo alla patologia sofferta dal ricorrente.

6. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio, attesa la condizione di disagio personale allegata dal ricorrente.

7. Il difensore della ricorrente, ammessa al beneficio del gratuito patrocinio con delibera della apposita Commissione dell’11 maggio 2009 (in atti), ha prodotto istanza per la liquidazione del compenso per le prestazioni professionali rese nel giudizio. Al riguardo, il Collegio osserva che l’art. 116 del d.P.R. n. 115/2002, con rinvio al precedente art. 82, rimette all’Autorità Giudiziaria la liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore nei limiti dei "valori medi delle tariffe professionali vigenti", tenuto conto dell’ "impegno professionale". L’art. 2, comma secondo, del d.l. n. 223/2006, convertito nella legge n. 248/2006, ha mantenuto fermo il riferimento alle tariffe professionali agli effetti della liquidazione di compensi per gratuito patrocinio.

Ciò posto, in relazione alla natura della controversia ed all’impegno professionale richiesto ed applicato l’art. 130 del menzionato D.P.R. n. 115/2002, che dimezza i compensi spettanti ai difensori di soggetti ammessi al gratuito patrocinio, si configura congrua la liquidazione di euro 650,00 per onorari, euro 350,00 per diritti, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P. dovuti per legge.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

RESPINGE il ricorso in epigrafe.

COMPENSA integralmente tra le parti le spese del giudizio.

LIQUIDA in favore dell’avv.to MAURIZIO DOSSENA i corrispettivi per gratuito patrocinio indicati in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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