Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 16-12-2010) 28-01-2011, n. 3081 Applicazione della pena Impugnazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Gip presso il Tribunale di Tempio Pausania, con sentenza del 7/10/09, ha applicato a B.G. mesi 10 di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa, ad A.S. anni 1 e mesi 6 di reclusione ed Euro 18.000,00 di multa, a D.A. anni 3 di reclusione ed Euro 15.000,00 di multa, a C.R., anni 2 e mesi 8 di reclusione ed Euro 12.400,00 di multa, a P.A., mesi 8 di reclusione ed Euro 2.250,00 di multa, a C.P., mesi 10 di reclusione ed Euro 3.00,00 di multa, tutti imputati di violazione della normativa sugli stupefacenti. Propone ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, eccependo la erronea applicazione della legge penale e la mancanza di motivazione della sentenza impugnata, in quanto le pene applicate si rivelano diverse da quelle concordate tra le parti; manca, addirittura, il dispositivo in relazione all’imputato B.. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha inoltrato in atti requisitoria scritta nella quale conclude per l’annullamento con rinvio per la difformità delle pene tra il richiesto e l’applicato, nonchè per la omissione che attiene alla posizione di uno dei coimputati.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Invero, dal vaglio a cui è stata sottoposta la decisione oggetto di impugnazione, in correlato all’esame sugli atti indicati dal P.G.. emerge, in maniera inequivoca, l’errore in cui è incorso il giudice di merito nel ratificare i negozi processuali pattizi, avendo applicato le pene in misura diversa da quelle invocate nelle rispettive istanze, presentate dai difensori dei prevenuti, muniti di procura speciale, nonchè per la esclusione dal disposto della posizione del prevenuto B.R..

Le censure di cui al ricorso si palesano, pertanto, fondate, con la conseguenza che la sentenza impugnata va annullata con rinvio, affinchè il giudice ad quem provveda alla corretta consacrazione del negozio processuale a cui le parti sono addivenute.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Tempio Pausania.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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