Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 16-12-2010) 28-01-2011, n. 3073 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Torre Annunziata, sezione distaccata di Castellammare di Stabia, con sentenza del 10/2/09, dichiarava B.C. colpevole del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, e concessa l’attenuante di cui al comma 5 del cit. art., ritenuta equivalente alla contestata recidiva, lo condannava alla pena di anni 6 di reclusione ed Euro 20.000,00 di multa, con applicazione delle pene accessorie.

La Corte di Appello di Napoli, chiamata a pronunciarsi sull’appello avanzato nell’interesse del prevenuto, con sentenza del 2/12/09, ha confermato il decisum di prime cure.

Propone ricorso per cassazione la difesa del B., con i seguenti motivi:

violazione dell’art. 125 c.p.p., comma 3, in relazione alla incomprensibilità della sentenza, la cui motivazione è vergata a mano, poco leggibile, in alcuni punti incomprensibile;

violazione dell’art. 431 c.p.p., rilevato che il giudice di appello non fa chiarezza sulla circostanza che il Tribunale avesse utilizzato, per dimostrare la colpevolezza del B. atti irripetibili, quali i verbali di perquisizione e sequestro, che risultano rivestire evidente natura certificatoria e di raccolta di elementi utili alle indagini, ma senza potere attribuire ad essi alcuna finalità dichiarativa, e ciò vale anche per la mancanza di perizia tossicologica sullo stupefacente rinvenuto, visto che il decidente si è basato esclusivamente sulla esperienza degli agenti che hanno proceduto a perquisizione e sequestro;

il discorso giustificativo adottato dal giudice risulta illogico e contraddittorio nell’affermare la responsabilità del prevenuto, facendo un non corretto uso delle massime di comune esperienza, col ritenere che il rinvenimento nell’appartamento della somma di Euro 2.450.00, n. 6 micro telecamere, con relativi alimentatori e ricevitori, i rotoli di carta argentata, il coltello, il bilancino non possano essere compatibili con una semplice attività domestica, ma, di contro, comprovino l’attività di spaccio contestata al prevenuto;

il giudice non ha aderito alla richiesta difensiva di disapplicazione della recidiva nel computo della pena, così vanificando gli effetti derivanti dalla concessione della attenuante di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 73, comma 5.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e va rigettato.

La argomentazione motivazionale, posta a sostegno del decisum, si palesa del tutto logica e corretta.

La censura, posta a sostegno del primo motivo, è in limine con la inammissibilità, in quanto la forma grafica della sentenza non solo è leggibile, ma è stata talmente compresa dal ricorrente da permettergli di contestare passaggi dell’iter logico seguito dal decidente, con contestazioni che manifestano la assoluta trasparenza dello scritto.

Quanto alle doglianze sollevate nei motivi secondo e terzo della impugnazione, esse vanno considerate prive di pregio, con l’osservare che il giudice di merito ha fatto rilevare, indipendentemente ai richiamati verbali di perquisizione e sequestro, a seguito di puntuale e corretta analisi delle emergenze istruttorie, che:

nessun dubbio può sussistere in ordine alla penale responsabilità dell’imputato, in quanto le prove (testimonianze del Maresciallo M., del Maresciallo R. e dell’Appuntato C.), puntualmente richiamate dal Tribunale, prima, e dalla Corte distrettuale, poi, rendono il discorso giustificativo, condotto in sentenza, pienamente plausibile. del pari appare incontrovertibilmente dimostrata la riconducibilità della sostanza stupefacente in capo al prevenuto, per la localizzazione della stessa in luogo ben visibile da una delle tre telecamere del sistema di video-sorveglianza apprestato dallo stesso B., che permetteva a costui di controllare il luogo in cui era stata occultata la droga e di segnalargli, per tempo, l’eventuale arrivo delle forze dell’ordine.

Peraltro, si osserva che con i detti motivi di ricorso si tende ad una rilettura della piattaforma probatoria, che non può essere oggetto di riesame estimativo da parte del giudice di legittimità, in specie, allorchè il discorso giustificativo, sviluppato dal decidente si rappresenti, come nel caso in questione, del tutto plausibile e compiuto.

Del pari privo di pregio risulta essere quanto contestato in relazione alla invocata disapplicazione dell’art. 99 c.p., ciò perchè, in tema di reati concernenti sostanze stupefacenti, poichè la ipotesi disciplinata dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, configura una circostanza attenuante e non una figura autonoma di reato, allorchè essa concorra con la recidiva, si applica obbligatoriamente il giudizio di comparazione previsto dall’art. 69 c.p., comma 4: il decidente ha ritenuto di dovere applicare la contestata recidiva, per cui la riconosciuta attenuante di lieve entità, D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, ex comma 5, non poteva, in giudizio di bilanciamento, essere dichiarata prevalente.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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