Cass. civ. Sez. V, Sent., 28-02-2011, n. 4810 Accertamento Imposta di successione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per l’accoglimento del 1^ motivo, il rigetto del 2^.

La CTR della Lombardia ha accolto l’appello degli eredi di R. E. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate di Milano annullando l’avviso di liquidazione nella parte che non aveva tenuto conto delle passività. Ha motivato la decisione ritenendo che l’Ufficio non aveva chiesto la documentazione delle passività esposte nella denuncia di successione e che comunque queste erano state documentate.

Ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi l’Agenzia delle Entrate, si sono costituiti con controricorso i contribuenti.

Con il primo motivo di ricorso, formulando idoneo quesito, la ricorrente afferma che l’invito alla produzione di un documento di cui al D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 32 costituisce una facoltà, non un obbligo. La censura è fondata in quanto l’obbligo a esibire la documentazione discende direttamente dall’art. 29 del predetto D.Lgs. e l’invito è previsto nell’interesse dell’Amministrazione per fissare un termine perentorio per la produzione della documentazione.

Con il secondo motivo di ricorso si afferma, formulando quesito di diritto, che il termine previsto dal D.Lgs., art. 23, comma 4 sia perentorio.

Il motivo è infondato. Il predetto termine è previsto per l’esposizione delle passività e non per la loro documentazione, che può avvenire anche in corso di causa, come a come affermato da questa Corte con sentenza 11216 del 2007: In tema di imposta sulle successioni, il termine di tre anni, concesso dal D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 23, per dedurre e dimostrare l’esistenza di passività non indicate nella dichiarazione, ha carattere perentorio, in quanto costituisce un limite inderogabile al potere di deduzione e dimostrazione delle passività, con la conseguenza che non può acquisire alcuna rilevanza ai fini del decidere la documentazione idonea a comprovare l’esistenza delle passività dichiarate prodotta dinanzi al giudice d’appello oltre il detto termine. Nello stesso senso 26448/08.

Si deve concludere che. restando valida la seconda ratio decidendi per avere la CTR accertato che i contribuenti avevano documentato le passività, il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in Euro 1.500, oltre Euro 100 di spese vive ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *