T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 25-01-2011, n. 186 Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

1. Il Collegio ritiene che il giudizio possa essere definito con sentenza in forma semplificata, emessa ai sensi dell’art. 60 c.p.a., adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, stante l’integrità del contraddittorio, l’avvenuta esaustiva trattazione delle tematiche oggetto di giudizio, nonché la mancata enunciazione di osservazioni oppositive delle parti, rese edotte dal Presidente del Collegio di tale eventualità.

2. In primo luogo, il ricorso è irricevibile, essendo fondata l’eccezione pregiudiziale, sollevata dall’amministrazione resistente, di tardività del ricorso, con riguardo alla parte in cui si contesta la violazione del favor partecipationis e l’applicazione della clausola del bando, richiedente a pena di esclusione dalla procedura concorsuale il requisito specifico della "specializzazione in psicologia del ciclo della vita".

2.1. Per affermare l’esistenza di un onere di tempestiva impugnazione, alla stregua dei principi che regolano l’ammissibilità del ricorso giurisdizionale, è dirimente la sussistenza di una lesione concreta ed attuale della situazione soggettiva dell’interessato che determini, a sua volta, la sussistenza di un interesse attuale all’impugnazione. Secondo la giurisprudenza della Sezione, la indefettibile concreta ed immediata lesività dell’atto deve delibarsi ad una stregua esclusivamente "oggettiva", ovvero, in ragione soltanto della portata effettuale discendente dall’atto (cfr. TAR Lombardia, sentenza 1/2011).

2.2. Orbene, la lettera del bando, espressamente richiedeva, tra i requisiti specifici necessari per l’ammissione alla procedura concorsuale (da possedersi alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande), la specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, quest’ultima indicata chiaramente in quella di "psicologia del ciclo della vita" (titolo pacificamente non posseduto dalle ricorrenti).

2.3. Come si vede, l’assetto d’interessi censurato in quanto illegittimo in occasione dell’adozione dell’atto applicativo, era sin dall’inizio concretamente lesivo per qualunque candidato si accertasse essere privo dello specifico titolo di specializzazione. L’atto consequenziale impugnato, lungi dal "conformare" il criterio di ammissione alla procedura concorsuale con un qualsivoglia apporto valutativo, ne ha fatto soltanto meccanica e piana applicazione. In definitiva, qui, non può affatto sostenersi che la regola del bando prescrivente i titoli di ammissione manifestasse una mera attitudine lesiva confinata sul piano della pura potenzialità; al contrario, il pregiudizio arrecato (sul piano, ripetesi, oggettivo ed effettuale) era esattamente e storicamente identificato dalla regola posta dalla delibera presupposta e non condizionato dal successivo svolgimento procedimentale.

2.4. Ogni contestazione circa la legittimità della predetta previsione del bando, dunque, doveva farsi valere evidentemente nei termini di decadenza decorrente dall’adozione del bando, oramai divenuto inoppugnabile (si osserva che il bando è stato pubblicato in G.U. il 17 aprile 2008; le ricorrenti hanno avanzato le loro istanze di partecipazione anteriormente al termine del 18 maggio 2009; il ricorso è stato notificato nel dicembre 2010). Il posticipare l’impugnazione dell’atto generale alla data dell’atto ricognitivo dell’effetto lesivo già prodottosi, diversamente, si porrebbe in contrasto con il principio per cui l’azione di annullamento si propone entro un termine di decadenza (art. 29 c.p.a.).

3. Il ricorso è, poi, infondato nel merito, nella parte in cui si deduce che, nonostante la lettera del bando, l’abilitazione in psicoterapia posseduta dalle ricorrenti avrebbe dovuto considerarsi "per legge" equipollente alla specializzazione richiesta dal bando.

3.1. Il DPR 10/12/1997 n. 483 (regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale), prevede, con riguardo alla disciplina di concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di primo livello dirigenziale del profilo professionale di psicologo, che i requisiti specifici di ammissione sono i seguenti: a) diploma di laurea in psicologia; b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso; c) iscrizione nell’albo dell’ordine professionale attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando (art. 52).

L’ordinamento, dunque, consente espressamente all’amministrazione di circoscrivere il novero dei candidati in relazione ad uno specifico titolo di specializzazione (qual è, per l’appunto, la psicologia del ciclo della vita).

3.2. L’art. 24 sexies d.l. 31 dicembre 2007 n. 248 (convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 2008 n. 31. – Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), prevede che i titoli di specializzazione rilasciati ai sensi dell’articolo 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e il riconoscimento di cui al comma 1 dell’articolo 35 della medesima legge, e successive modificazioni, sono validi quale requisito per l’ammissione ai concorsi per i posti organici presso il Servizio sanitario nazionale, di cui all’articolo 2, comma 3, della legge 29 dicembre 2000, n. 401, fermi restando gli altri requisiti previsti. La l. 29 dicembre 2000, n. 401 (recante norme sull’organizzazione e sul personale del settore sanitario), art. 2, comma 3, il titolo di specializzazione in psicoterapia, riconosciuto, ai sensi degli articoli 3 e 35 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, come equipollente al diploma rilasciato dalle corrispondenti scuole di specializzazione universitaria, deve intendersi valido anche ai fini dell’inquadramento nei posti organici di psicologo per la disciplina di psicologia e di medico o psicologo per la disciplina di psicoterapia, fermi restando gli altri requisiti previsti per i due profili professionali.

Con tutta evidenza, la reclamata equipollenza concernerebbe soltanto l’inquadramento nei posti organici di psicologo per la mera disciplina di psicologia, non sufficiente nelle ipotesi (quale quella che appunto ricorre nel caso in discussione) in cui l’amministrazione abbia richiesto tra i titoli non soltanto il diploma di laurea in psicologia ma anche la specializzazione nella disciplina oggetto del concorso.

4. Anche la censura di difetto di motivazione del provvedimento (adottato in data 11 novembre 2010) di annullamento in autotutela della precedente ammissione delle ricorrenti al concorso (disposta qualche giorno prima, in data 5 novembre 2010), non può essere accolta. Invero, il provvedimento è sufficientemente motivato con riguardo alla mancanza dei presupposti di partecipazione; sotto altro profilo, da un lato, il brevissimo lasso temporale intercorso tra l’ammissione e la successiva esclusione, dall’altro, il fatto di intervenire l’autoannullamento in una fase ancora preliminare della gara, escludevano la formazione di un affidamento giuridicamente rilevante.

5. Le spese di lite seguono la soccombenza come di norma.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

in parte DICHIARA IRRICEVIBILE e in parte RESPINGE il ricorso nei termini di cui in motivazione;

CONDANNA i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore dell’amministrazione resistente che si liquida in Euro 700,00, oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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