Cass. civ. Sez. V, Sent., 28-02-2011, n. 4809 Esenzioni e agevolazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto.

La CTR della Lombardia ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate di Milano nei confronti di T.P.. Ha motivato la decisione ritenendo il contribuente non fosse decaduto dal beneficio della riduzione dell’imposta di successione per prima casa di abitazione per avere presentato la prescritta dichiarazione sostitutiva oltre i sei mesi dalla apertura della successione in quanto la tardiva presentazione della documentazione non è sanzionata da decadenza, inoltre il termine era stato prorogato ad un anno dal D.L. n. 269 del 2003.

Ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi l’Agenzia delle Entrate, si è costituito con controricorso il contribuente.

Precede logicamente l’esame del secondo motivo di ricorso con il quale si afferma, formulando idoneo quesito di diritto, che il termine previsto dal L. n. 342 del 2002, art. 69, comma 4, è di decadenza e che non sia ammissibile la rettifica della dichiarazione dopo la liquidazione.

Sulla più ampia questione della emendabilità della dichiarazione di successione anche dopo la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione di successione questa Corte con sentenza n. 4755 del 2008 ha ritenuto: In tema di imposta di successione, il contribuente che nel dichiarare il valore di un bene ereditario abbia commesso un errore (consistente, nella specie, nell’avere ignorato che i fabbricati di natura rurale sono esentati da valutazione autonoma, rispetto al terreno su cui insistono) può legittimamente chiedere il rimborso dell’eccedenza d’imposta cui lo stesso abbia dato luogo, essendo gli errori del contribuente emendabili, sia in virtù di un principio generale del sistema tributario, secondo cui la dichiarazione non assume valore confessorio e non costituisce fonte dell’obbligazione tributaria, sia alla luce dei principi costituzionali di capacità contributiva e di buona amministrazione, nonchè del principio della collaborazione e della buonafede, che deve improntare i rapporti tra l’Amministrazione finanziaria ed il contribuente. A tale correzione non osta nè l’intervenuta scadenza del termine per la presentazione della denunzia di successione, non avendo detto termine natura decadenziale e non vertendosi nella fattispecie di cui al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 31, comma 3, che concerne le modifiche da apportare agli elementi oggettivi e soggettivi della dichiarazione, nè la circostanza che l’Amministrazione abbia provveduto alla liquidazione dell’imposta, mediante avviso non impugnato dal contribuente, il quale vi abbia anzi dato esecuzione, concordando una dilazione e pagando la prima rata. Principi sicuramente applicabili alla fattispecie nel quale il ritardo concerne solo la presentazione di un documento che confermi il contenuto della dichiarazione tempestivamente presentata.

Il primo motivo, con il quale si contesta l’applicabilità della proroga del termine prevista dal D.L. n. 269 del 2003, è assorbito.

Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in Euro 1.100, oltre Euro 100 di spese vive ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *