Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 15-12-2010) 28-01-2011, n. 3094

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Tribunale di Messina ha affermato la responsabilità di C.S. in ordine ai reati di cui all’art. 186 C.d.S., e art. 189 C.d.S., commi 6 e 7, commessi il (OMISSIS).

La pronunzia è stata confermata dalla Corte d’appello di Messina.

2. Ricorre per Cassazione l’imputato lamentando che la Corte territoriale non ha risposto al motivo d’appello con il quale si era prospettata la mancanza di prova in ordine alla responsabilità dell’imputato. Infatti, non è stato possibile accertare chi si trovasse alla guida dell’auto, di proprietà dell’imputato, coinvolta in un sinistro stradale con altra vettura; atteso che l’imputato stesso è giunto sul luogo solo alcuni minuti dopo l’incidente, come riferito dai testi. La Corte ha pure omesso di motivare sul dolo.

Infatti, non sono emersi elementi concreti dai quali desumere che a seguito dell’incidente alcuno si fosse ferito.

In ogni caso non è emerso con certezza che la sintomatologia rilevata configurasse lo stato di alterazione alcolica punito dalla legge.

Con motivo nuovo si è prospettato che erroneamente il giudice ha disposto la sospensione della patente di guida, cui aveva già provveduto il Prefetto.

3. Il ricorso è infondato per ciò che attiene ai delitti contestati. Infatti, la pronunzia impugnata, rinviando in parte alla condivisa prima sentenza, rileva che l’auto dell’imputato fu coinvolta in un grave sinistro stradale nel quale riportarono serie ferite due anziani viaggiatori. L’imputato comparve sul luogo del fatto circa un’ora dopo il sinistro accampando di aver subito il furto dell’auto: giustificazione che, atteso il contesto, la Corte territoriale reputa completamente inverosimile, considerato che il veicolo non presentava alcun segno che potesse consentire di ipotizzare la sottrazione.

Il ricorrente non oppone alcuna specifica censura a tale argomentazione, non ne tiene conto e si limita a prospettare genericamente l’assenza degli illeciti, mentre, come ritenuto dalla Corte d’appello, la gravità dell’incidente, la proprietà del veicolo e l’implausibilità del furto dedotto accreditano l’ipotesi accusatoria.

Quanto alla contravvenzione di cui all’art. 186 C.d.S., rileva preliminarmente l’intervenuta depenalizzazione della fattispecie. Il reato, infatti, è stato accertato in chiave sintomatica, sicchè come ripetutamente enunciato da questa Suprema Corte, pel principio del favor rei, deve essere ritenuta l’esistenza della fattispecie di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. A) la più lieve tra quelle previste dalla disciplina della guida in stato di ebbrezza. Peraltro, per effetto della L. 29 luglio 2010, n. 120, la contravvenzione in questione è stata trasformata in illecito amministrativo.

In conseguenza, ai sensi dell’art. 2 c.p. e art. 129 c.p.p., la sentenza deve essere annullata senza rinvio, limitatamente a tale illecito, perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Per l’effetto la pena e la sanzione amministrativa accessoria vanno rideterminate: adempimento cui può provvedere direttamente questa Corte Suprema non essendo richieste valutazioni discrezionali.

Infatti, per il reato di cui all’art. 186 C.d.S., richiamato il giudice di merito ha irrogato la sanzione di 5 giorni di reclusione in aumento, ai sensi dell’art. 81 c.p.; sicchè, detratta tale sanzione, la pena per i delitti si riduce da un anno e venti giorni ad un anno e quindici giorni di reclusione.

Quanto alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida lo stesso giudice ne ha determinata la durata, per la ridetta contravvenzione, in due mesi; sicchè, detratta tale sanzione, la durata complessiva della sospensione stessa, si riduce da cinque anni a quattro anni e dieci mesi.

Nè rileva che il Prefetto abbia già provveduto al riguardo, poichè – come ritenuto dalla costante giurisprudenza di questa Corte Suprema – si tratta di determinazione di carattere cautelare destinata ad essere superata da quella definitiva affidata al giudice penale;

salvo il conguaglio finale.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a) rubricato al capo a) perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato; e per l’effetto ridetermina la pena per i delitti di cui ai capi b) e c) in un anno e quindici giorni di reclusione e la durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida in quattro anni e dieci mesi.

Rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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