Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 15-12-2010) 28-01-2011, n. 3093

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. il Tribunale di Firenze, sezione distaccata di Empoli, ha depositato il 28 novembre 2009 una sentenza datata 21 settembre 2004, sottoscritta dal giudice e recante solo l’intestazione, l’imputazione ed il dispositivo, relativa a pronunzia assolutoria nei confronti di F.P. in ordine al reato di cui all’art. 590 c.p. perchè il fatto non costituisce reato.

2. Ricorre per Cassazione il Procuratore generale lamentando che la pronunzia è priva della motivazione ed è quindi affetta da nullità ai sensi dell’art. 546 c.p.p., comma 2. 3. Il ricorso è fondato, giacchè la pronunzia è priva della motivazione, sicchè si configura con evidenza la nullità dell’atto, ai sensi dell’art. 546 c.p.p., comma 2 e art. 125 c.p.p., comma 3.

Tuttavia, rileva preliminarmente l’intervenuta prescrizione del reato, commesso nell’anno (OMISSIS), essendo ampiamente decorso il termine massimo di sette anni e sei mesi; e non emergendo dagli la situazione di evidenza della prova che consentirebbe di adottare pronunzia liberatoria nel merito.

La sentenza deve essere conseguentemente annullata senza rinvio.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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