T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 25-01-2011, n. 181 Personale mobilità del

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che, in relazione agli elementi di causa, sussistono i presupposti per l’adozione di una decisione in forma semplificata, adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, stante l’integrità del contraddittorio, l’avvenuta esaustiva trattazione delle tematiche oggetto di giudizio, nonché la mancata enunciazione di osservazioni oppositive delle parti, rese edotte dal Presidente del Collegio di tale eventualità.

Rilevato:

che i ricorrenti lamentano la violazione del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo datato 3 dicembre 2009, in quanto l’amministrazione avrebbe determinato il numero dei dipendenti da ammettere alla formazione in vista della mobilità verticale in violazione del criterio posto dall’art. 5.4 del contratto medesimo che dispone l’avvio alla formazione di personale in numero "pari a quattro volte il contingente" dei posti annualmente riservati alla mobilità, contingente a sua volta da definire in base ai parametri dell’art. 2.2 del contratto e, quindi, in relazione ai posti individuati "come vacanti e disponibili in ciascuna provincia e in ciascuna area professionale";

che le censure proposte non meritano condivisione;

che, difatti, l’art. 1 del contratto collettivo citato, recante l’individuazione dei destinatari della disciplina, specifica che "il presente contratto…. regola i criteri, le procedure e le modalità per la mobilità professionale, da un’area inferiore all’area immediatamente superiore, del personale appartenente alle aree contrattuali A, B, C di cui alla tabella C allegata al citato CCNL/2007", mentre i provvedimenti impugnati afferiscono alla disciplina di una fattispecie diversa, cui non si riferisce il contratto del 2009, trattandosi di mobilità per saltum dall’area B all’area D, sicché le regole contrattuali di quantificazione del personale da avviare alla formazione non sono riferibili a tale situazione;

che, del resto, l’art. 12 del contratto collettivo in esplicita "attesa della determinazione dell’organico dei profili professionali dell’area C di cui all’articolo 11, in prima applicazione" individua solo i titoli del personale appartenente all’area B ammesso a partecipare alle procedure di mobilità dell’area D, senza richiamare i criteri generali di quantificazione del personale da avviare alla formazione;

che in senso contrario non rileva l’art. 12, comma 2, del contratto nella parte in cui prevede, in relazione alla mobilità verso l’area D, la possibilità di aumentare la percentuale prevista dall’art. 2, comma 2, "fino al cinquanta per cento", atteso che tale disposizione integra i criteri generali di determinazione del quantum di personale da avviare alla formazione, riferiti – come già precisato – alla mobilità verso l’area immediatamente superiore e, pertanto, presuppone la previa determinazione degli organici dei profili professionali dell’Area C, come emerge dall’art. 2.2, che, in relazione alla quota da ammettere alla mobilità "in prima applicazione", fa espressamente "salvo quanto previsto al successivo art. 11";

che, pertanto, la fattispecie in esame, non rientrando nelle previsioni del contratto collettivo in ordine quantificazione dei dipendenti da avviare alla formazione in vista della successiva mobilità, è lasciata alle determinazioni dell’amministrazione, che l’ha disciplinata con gli atti impugnati;

che il criterio utilizzato dall’amministrazione, che ammette alla formazione un numero di persone doppio rispetto ai posti da riservare alla mobilità verticale, oltre a riflettere una ragionevole ripartizione tra i posti da coprire per concorso e quelli da destinare alla mobilità in linea con i noti principi della giurisprudenza costituzionale, riflette criteri di ragionevolezza, in quanto si tratta di una procedura di mobilità per saltum, destinata (anche secondo quanto precisato dall’amministrazione con la nota depositata in data 07.01.2011) ad una applicazione una tantum, sicché a fronte di 450 posti complessivi disponibili non sarebbe coerente con i criteri di buona amministrazione e di efficiente utilizzo delle risorse pubbliche ammettere alla formazione per l’area D 1800 persone appartenenti all’area B, per le quali le future procedure di mobilità – e quindi le concrete possibilità di sviluppo professionale – afferiranno unicamente al passaggio all’area C;

– che, in definitiva, il ricorso è infondato e non merita accoglimento, fermo restando che la complessità della situazione fattuale e giuridica consente di configurare giusti motivi per compensare tra le parti le spese della lite;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando respinge il ricorso.

Compensa tra le parti le spese della lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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