T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 25-01-2011, n. 177

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente impugnava il decreto di rigetto del rinnovo di permesso di soggiorno che aveva richiesto con istanza presentata in data 10.7.2001.

All’epoca era in possesso di un permesso in attesa occupazione che scadeva il 23.5.2001 e non aveva trovato una stabile occupazione cosicché, non riuscendo ad avere informazioni utili in Questura, si rivolgeva ad un’agenzia di consulenza che, dopo aver incassato il compenso, si rendeva irreperibile.

Nel frattempo aveva trovato lavoro, ma il suo datore, non essendo il ricorrente riuscito a sistemare la sua situazione amministrativa, non dava ulteriore seguito al rapporto di lavoro.

Nell’unico motivo di ricorso viene lamentata la carenza di motivazione circa gli elementi da cui avrebbe tratto la convinzione che non era stato instaurato nel periodo di vigenza del precedente permesso alcun rapporto di lavoro e neanche successivamente, quando invece dalla documentazione prodotta si può ricavare che per un periodo il ricorrente aveva lavorato.

Non vi è stata poi valutazione della situazione di forza maggiore creatasi per la negligenza dell’agenzia cui il ricorrente si era rivolto.

La Questura di Milano si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 27.8.2008 il ricorrente rinunciava alla sospensiva.

Il ricorso non può essere accolto.

Il permesso scaduto e di cui è stato negato il rinnovo era stato richiesto per attesa occupazione e, per ammissione stessa del ricorrente, non era stata trovata alcuna occupazione durante il periodo in questione.

Una tale circostanza sarebbe di per sé sufficiente a motivare il rigetto dell’istanza, ma a ciò può aggiungersi il fatto che neanche successivamente il ricorrente ha trovato un’occupazione se non per alcuni mesi nel 2002.

Peraltro il lungo lasso di tempo trascorso tra la richiesta del ricorrente e il provvedimento impugnato induce a ritenere che il ricorrente sia stato a lungo irreperibile e ciò in qualche modo è spiegabile per il fatto che, secondo quanto lo stesso ha dichiarato con le memorie presentate alla Questura, esercita attività commerciale da molti anni in Svizzera e per tale motivo gode di visto di soggiorno periodicamente rinnovato.

Non vi sono quindi i presupposti per ottenere un provvedimento favorevole nel nostro paese mancandone i presupposti sia all’epoca della scadenza del permesso da rinnovare, non avendo trovato alcun lavoro nonostante il permesso ex art. 22,comma 11, T.U. Imm., sia al momento dell’emissione del nuovo provvedimento non avendo trovato un nuovo lavoro medio tempore.

Il ricorso va, pertanto, respinto con conferma del provvedimento impugnato.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 1.000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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