T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 25-01-2011, n. 176 Silenzio della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La ricorrente ha presentato al Ministero dell’Interno istanza telematica per costituire un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore extracomunitario H.B.H. secondo la disciplina sui flussi per l’anno 2007.

L’istanza di nulla osta al lavoro è stata trasmessa dal CAF, secondo la dichiarazione del medesimo ufficio acquisita agli atti, alle ore 8.00, mentre risulta accettata dal sistema computerizzato del Ministero alle ore 14.37. Dalla medesima attestazione risulta che tale domanda è stata inviata subito dopo quella di un cittadino dello Sri Lanka.

Il ricorrente lamenta che dal momento dell’invio dell’istanza, l’amministrazione non ha adottato alcuna risposta.

Per tale ragione chiede la dichiarazione di illegittimità del silenzio inadempimento dell’amministrazione di pubblica sicurezza per la violazione del dovere di concludere il procedimento entro il termine di 40 giorni stabilito dall’art. 22 del D. Lgs. 286/1998.

La difesa dell’amministrazione ha chiesto la reiezione del ricorso.

Alla camera di consiglio del 17 gennaio 2011 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

2. Il ricorso è inammissibile.

L’art. 31 del Codice del processo amministrativo stabilisce che "decorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo, chi vi ha interesse puo" chiedere l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere. L’azione puo" essere proposta fintanto che perdura l’inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. E’ fatta salva la riproponibilita" dell’istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti."

In primo luogo occorre ricostruire il termine per concludere il procedimento al fine di accertare se sia stato rispettato il termine annuale di decadenza per la proposizione del ricorso contro il silenzio.

In merito occorre evidenziare che l’art. 22 c. 5 del D. Lgs. 286/1998 stabilisce che "lo sportello unico per l’immigrazione, nel complessivo termine massimo di quaranta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell’articolo 3, comma 4, e dell’articolo 21".

Per quanto riguarda i flussi del 2007 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2008 all’art. 4 ha stabilito che "La quota complessiva massima di 150.000 unita" di cui all’art. 1, e" soddisfatta tramite le domande di nullaosta al lavoro valide ed ammissibili presentate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2007, risultate in esubero rispetto alla quota complessiva di ingressi autorizzata sulla base dell’art. 1 dello stesso decreto 30 ottobre 2007". Da ciò consegue che per tali domande sono stati riaperti i termini del procedimento che, ai sensi dell’art. 22 c. 5 del D. Lgs. 286/1998 sopra considerato, si sono conclusi decorsi 40 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del predetto D.P.C.M., avvenuta in data 10/12/2008.

Né è possibile estendere ulteriormente tale termine in base all’art. 1ter del D.L. 01/07/2009 n. 78 che, al comma 5 stabilisce che "La dichiarazione di emersione determina la rinuncia alla richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per le attivita" di cui al comma 1, presentata ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2007 e 3 dicembre 2008, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007 e n. 288 del 10 dicembre 2008, concernenti la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato".

Infatti tale norma non estende i termini per la conclusione dei procedimenti di nulla osta ma comporta soltanto una riduzione delle domande pendenti.

Dall’esame delle norme indicate risulta quindi che il procedimento relativo all’istanza presentata dalla ricorrente avrebbe dovuto concludersi entro il 10 aprile 2008.

Ne consegue che il ricorso contro il silenzio è tardivo in quanto presentato oltre un anno dopo il decorso del termine di conclusione del procedimento.

Sussistono comunque giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *