Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 24-11-2010) 28-01-2011, n. 3075 Diritti d’autore

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale monocratico di Nola, con ordinanza del 19.3.2010:

– convalidava, ai sensi dell’art. 391 c.p.p., comma 4, l’arresto in flagranza di A.N. (alias Nd.Al., alias B. N., alias Al.Na., alias D.E.) operato in relazione al reato di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 1, lett. c) e comma 2, lett. a), (per avere posto in commercio supporti informatici CD e DVD, contenenti opere musicali e cinematografiche, abusivamente duplicati);

– applicava all’indagato la misura cautelare personale dell’obbligo di presentazione alla P.G.;

– non convalidava, invece, l’arresto medesimo in relazione al reato di cui all’art. 495 c.p. (per avere reso false dichiarazioni sulla propria identità agli ufficiali di polizia giudiziaria), sul presupposto della non ricorrenza di alcuno dei due presupposti alternativamente previsti dall’art. 381 c.p.p., comma 4, per l’adozione della misura restrittiva.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola, limitatamente alla statuizione di omessa convalida, il quale – premesso che, in fatto, deve ritenersi contestato il delitto di cui all’art. 496 c.p. – ha denunciato violazione di legge e mancanza della motivazione, in quanto la gravità di quel fatto e la pericolosità del soggetto sarebbero state escluse con motivazione meramente assertiva e contraddittoria.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, in tema di convalida dell’arresto, ai sensi dell’art. 391 c.p.p., comma 4, il giudice deve limitarsi a controllare:

– l’osservanza dei termini previsti dall’art. 386 c.p.p., comma 3, e art. 390 c.p.p., comma 1, (verifica meramente formale);

– la sussistenza dei presupposti legittimanti l’eseguito arresto, secondo gli artt. 380, 381 e 382 c.p.p., ossia se ricorrono gli estremi della flagranza e se sia configurabile, con riferimento al caso specifico, una delle ipotesi criminose che consentono l’arresto (fumus commissi delicti); nonchè a valutare la legittimità dell’operato della polizia giudiziaria sulla base di un controllo di ragionevolezza dell’arresto stesso in relazione allo stato di flagranza ed alla ipotizzabilità di uno dei reati di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p..

Tale ultimo controllo deve essere condotto in una prospettiva di lettura, a) che non può riguardare l’aspetto della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari (riservato, ex art. 391 c.p.p., comma 5, in combinato disposto con gli artt. 273 e 274 c.p.p., all’applicabilità delle misure cautelari coercitive); b) che non può sconfinare in un apprezzamento dei presupposti per l’affermazione della responsabilità, riservato alla fase di cognizione del giudizio di merito vedi Cass., sez. 6^, 17.2.2009, n. 6878.

Ne consegue, quindi, che la verifica e la valutazione in oggetto vanno fatte con riferimento all’uso ragionevole dei poteri discrezionali in concreto esercitati dalla polizia giudiziaria e, ove il giudice ritenga che la polizia abbia ecceduto, deve fornire in proposito adeguata motivazione vedi Cass., sez. 4^, 19.5.2006, n. 17435.

Nella fattispecie in esame il giudice ha escluso la gravità del fatto di false dichiarazioni e la pericolosità del soggetto arrestato con motivazione meramente assertiva ed incongrua, laddove quella pericolosità egli ha riconosciuto nella valutazione del delitto di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter e non appare altresì razionale escludere la gravità di una condotta ripetutamente tenuta da un soggetto che appare aduso a fornire false generalità in occasione dell’accertamento di reati a suo carico (vedi la contestata recidiva reiterata, specifica, infraquinquennale ed i numerosi "alias" che caratterizzano l’individuazione del suo nome).

L’ordinanza impugnata va perciò annullata e, secondo l’orientamento più recente di questa Corte, l’annullamento, su ricorso del P.M., dell’ordinanza di non-convalida dell’arresto, va disposto "senza rinvio", posto che il ricorso, avendo ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai definitivamente esaurita, è finalizzato esclusivamente alla definizione della correttezza dell’operato della polizia giudiziaria.

L’annullamento con rinvio del provvedimento solleciterebbe, infatti, una pronuncia meramente formale da parte del giudice del rinvio, senza alcuna ricaduta di effetti giuridici, e determinerebbe una evidente diseconomia procedimentale vedi Cass., sez. 6^: 8.10.2007, n. 37099; 29.5.2007, n. 21172; 17.7.2006, n. 24679.

Per scongiurare simili effetti si ritiene adeguata, pertanto, una pronuncia di annullamento senza rinvio e, al fine di fare salva la valutazione della legalità dell’arresto da parte della polizia giudiziaria, deve ritenersi sufficiente dare atto di detta legalità nella motivazione, inserendo nel dispositivo la formula aggiuntiva "perchè l’arresto è stato effettuato legittimamente" vedi Cass., sez. 3^, 28.10,2010, Maddalena.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 391 e 620 c.p.p., annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata, limitatamente all’omessa convalida dell’arresto per il reato sub c), perchè l’arresto è stato legittimamente effettuato anche per detto reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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