Cass. civ. Sez. V, Sent., 28-02-2011, n. 4799 Agevolazioni tributarie

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Ritenuto un maggior valore del terreno compravenduto, l’Ufficio del Registro notificò l’atto di accertamento ad entrambe le parti del contratto. Entrambe lo impugnarono. I ricorsi non vennero riuniti:

quello proposto dagli acquirenti fu definito con sentenza di rigetto non impugnata; quello proposto dalla venditrice fu parzialmente accolto in primo grado. L’avviso di liquidazione notificato, sulla scorta del giudicato, agli acquirenti fu da questi impugnato con la richiesta di applicazione del minor valore accertato nel giudizio parallelo condotto dalla venditrice, ex art. 1306 c.c.. Il ricorso fu respinto. Pendente il termine per l’appello, gli acquirenti chiesero di condonare la lite, L. n. 289 del 2002, ex art. 16, ed impugnarono contestualmente la sentenza di primo grado ed il rifiuto dell’Ufficio di aderire alla istanza di condono. L’Amministrazione finanziaria ricorre con un motivo avverso la sentenza della CTR che ha accolto l’impugnativa del diniego di condono e dichiarato cessata la materia del contendere. Parte intimata resiste con controricorso. Col quale spiega ricorso incidentale condizionato.
Motivi della decisione

Il termine per l’impugnazione della sentenza della CTR, non notificata, scadeva il 16 settembre 2006. ricorso principale è tempestivo, in quanto affidato all’ufficiale giudiziario per la notificazione il 14 settembre 2006.

La CTR ha ritenuto che "la dizione atti impositivi, indicata nella citata normativa sul condono, va intesa nel senso più ampio", in quanto "con la locuzione ogni altro atto di imposizione contenuta nella L. 28 gennaio 2002, n. 289, art. 16 il legislatore ha voluto ricomprendere ogni controversia tributaria quale che sia il titolo che ne abbia dato origine".

Col ricorso si deduce violazione di legge, e si osserva che la L. n. 289 del 2002, art. 16 consente la chiusura delle liti pendenti e non certamente di quelle relative a liquidazione di tributi ormai dovuti in maniera incontrovertibile sulla base di un intervenuto giudicato".

Il motivo è fondato. E’ pacifico nella giurisprudenza di questa corte che la lite pendente suscettibile di definizione ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16 è quella radicata su di un atto col quale l’Amministrazione abbia esercitato il potere impositivo, nella quale siano giudizialmente contestati l’esistenza o l’entità dei presupposti dell’imposizione. Nella specie, l’atto impugnato è un atto di mera liquidazione, inserito in un procedimento di riscossione, privo di ogni risvolto di accertamento o determinazione della esistenza e della entità della obbligazione tributaria. Tali presupposti erano stati invero definitivamente accertati nel processo di cognizione conclusosi con la sentenza della CTP di Catania 4 marzo 1999, che aveva respinto l’impugnativa proposta avverso l’avviso di accertamento dagli attuali resistenti, acquirenti nel rogito registrato. Questi non potevano avvalersi dell’esito più favorevole conseguito con l’impugnazione del medesimo avviso da parte della venditrice, perchè la possibilità di avvalersi della disposizione dell’art. 1306 c.c. presuppone che nei confronti del condebitore solidale che chiede l’applicazione del giudicato più favorevole intervenuto nei confronti dell’altro condebitore non si sia già formato altro giudicato (Cass. 28881/2008, 1589/2006).

Il motivo di ricorso incidentale condizionato è inammissibile, perchè la richiesta con esso avanzata, di "applicazione delle agevolazioni di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 16 alle sole penalità scaturenti dallo stesso provvedimento" non risulta sia stata avanzata con specifico motivo di impugnazione della sentenza di primo grado.

Va dunque accolto il ricorso principale e respinto quello incidentale condizionato. Non essendo necessari altri accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito in questa sede, col rigetto dell’originario ricorso proposto avverso l’avviso di liquidazione. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.

Accoglie il ricorso principale e rigetta quello incidentale. Cassa la sentenza impugnata e – decidendo nel merito – respinge l’originario ricorso dei contribuenti. Condanna questi ultimi al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.200,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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