Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 21-10-2010) 28-01-2011, n. 3125 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza in data 11 marzo 2010 la Corte d’Appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da D.F.G. avverso la sentenza del locale Tribunale in data 14 maggio 2009; ha rilevato quel collegio l’omessa presentazione dei motivi di gravame.

Ha proposto personalmente ricorso per cassazione il D.F., affidandolo a un solo motivo. Con esso deduce essergli stato impossibile presenziare all’udienza del 14 maggio 2009, in quanto era all’epoca detenuto e non aveva ricevuto alcuna notifica circa la celebrazione del processo di primo grado; assume, in aggiunta, di avere omesso l’esposizione dei motivi di appello per mera dimenticanza.

Il ricorso è inammissibile per carenza del requisito di specificità.

Infatti le censure con esso dedotte si risolvono in una – tardiva – formulazione dei motivi di appello avverso la sentenza di primo grado: mentre nessun profilo di legittimità è dedotto a carico dell’ordinanza impugnata, nei confronti della quale soltanto – nè poteva essere altrimenti – è stato indirizzato il gravame.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni di cui all’art. 616 c.p.p..
P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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