Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 21-10-2010) 28-01-2011, n. 3123

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

M.F. ha proposto ricorso per cassazione contro il decreto di archiviazione in data 14 settembre 2009 emesso dal giudice di pace di Roma nel procedimento relativo alle indagini avviate nei confronti di P.C. per i reati di ingiuria e lesione volontaria. Il ricorrente deduce la violazione dell’art. 408 c.p.p., per essere stata omessa la notifica nei suoi confronti della richiesta di archiviazione presentata dal P.M., sebbene egli ne avesse fatto richiesta nella querela; lamenta, pertanto, di essere stato leso nei diritti garantitigli dall’art. 178 c.p.p., lett. c).

Il ricorso è fondato.

Avendo la persona offesa dal reato espresso la volontà di essere informata dell’eventuale richiesta di archiviazione del procedimento, la notifica di questa avrebbe dovuto precedere l’emissione del decreto di archiviazione, al fine di rendere possibile l’eventuale opposizione. L’omissione di tale adempimento, in violazione dell’art. 408 c.p.p., ha dato luogo a un vizio del contraddittorio denunciabile con ricorso per cassazione, svincolato dal rispetto dei termini di cui all’art. 585 c.p.p.. Ne consegue l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

Gli atti vanno trasmessi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, perchè provveda agli adempimenti di rito.
P.Q.M.

la Corte annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica di Roma per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *