Cass. civ. Sez. V, Sent., 28-02-2011, n. 4790 Redditi d’impresa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

V.R. ricorreva presso la C.T.P. di Roma avverso l’accertamento con il quale l’Ufficio di Roma aveva rettificato il reddito d’impresa per gli anni 1975, 1976, 1977 e 1978. La Commissione Tributaria Provinciale, superate le eccezioni di legittimità degli accertamenti, determinava il reddito per ciascun anno rispettivamente in L. 20 milioni, in L. 20 milioni, in L. 25 milioni, in L. 50 milioni. Appellavano sia l’Ufficio che la contribuente e la Commissione Tributaria Regionale annullava gli accertamenti in rettifica. L’Ufficio ricorreva alla Commissione Centrale; davanti a tale giudice la contribuente controdeduceva.

La Commissione Centrale, con la sentenza di cui in epigrafe,depositata il 17.4.2002 e non notificata, accogliendo il ricorso, confermava la sentenza di primo grado. Avverso tale ultima sentenza la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 13 e 11/11/2006, motivando sull’omessa comunicazione sia dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione presso la Commissione Tributaria Centrale, che del deposito di tale decisione, della quale assume di aver avuto notizia solo a seguito della notifica (avvenuta il 31.8.06) di una cartella di pagamento.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate hanno resistito con controricorso.

All’udienza del 17.11.2009, rilevata l’irregolarità della notifica dell’avviso di tale udienza, la causa veniva rinviata a nuovo ruolo;

veniva poi fissata l’odierna udienza.
Motivi della decisione

Con un motivo unico la ricorrente, deducendo violazione del D.P.R. n. 636 del 1972, art. 27, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e 4, rileva che l’omessa comunicazione dell’avviso di trattazione comporta la nullità di tutte le attività processuali successive all’omissione stessa ed, in particolare, la nullità della sentenza impugnata La censura è infondata e pertanto l’impugnazione in esame deve ritenersi inammissibile per tardi vita.

Giova innanzitutto premettere che le ragioni di nullità di una sentenza, per il principio di conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione di cui all’art. 161 c.p.c., possono essere fatte valere esclusivamente attraverso una valida (e perciò anche tempestiva) impugnazione di quella sentenza medesima.

Con un indirizzo consolidato questa Corte ha affermato che, ai fini dell’eccezionale superamento del termine annuale di impugnazione, è necessario che la parte dimostri di non aver avuto conoscenza alcuna del processo a causa della nullità della citazione o della relativa notificazione ovvero per nullità della notificazione di uno degli atti indicati dall’art. 292 c.p.c., (Cass. Ord. 15635/2009;

19225/2007; 7316/06). Nel caso di specie la ricorrente lamenta la irritualità degli avvisi di fissazione di udienza e di deposito della decisione, laddove sicuramente l’atto introduttivo del processo le era ben noto, essendo ella stessa (oltre che ricorrente in primo grado ed impugnante in secondo grado) controricorrente innanzi alla Commissione Centrale.

Da tanto deriva che l’attuale ricorrente non poteva certo ignorare la pendenza de processo.

E’ appena il caso di rilevare che la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, con specifico riferimento a processo tributario, ha affermato, ai fini dell’applicabilità dell’art. 327 c.p.c., comma 2, citato, la necessità di un difetto assoluto di conoscenza del processo, escludendo che ad integrare tale situazione sufficiente, ad esempio, come nella specie, l’omessa comunicazione della data dell’udienza di discussione, quando la parte sia in ogni caso a conoscenza dell’esistenza del processo, essendogli nota la proposizione del ricorso introduttivo in primo grado che le sia stato notificato o addirittura sia stato, come nella specie, proposto dalla parte medesima (v. tra le altre Cass. n. 6563 del 1981; n. 2303 del 1994 e n. 9897 del 2001).

L’impugnazione in esame deve essere pertanto dichiarata inammissibile per tardività. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00, delle quali Euro 2.700,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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