Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 21-10-2010) 28-01-2011, n. 3108

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 1 ottobre 2008 la Corte d’Appello di Napoli, confermando la decisione assunta dal Tribunale di Benevento, ha riconosciuto G.A. responsabile del delitto di violenza privata continuata ai danni di P.M..

Secondo la ricostruzione dei fatti recepita dal giudice di merito il G., minacciando di morte a più riprese il P., lo aveva costretto dapprima ad aprire un conto corrente presso la Banca di Roma ed in seguito ad acquistare un’autovettura e una motocicletta;

aveva poi rinnovato la minaccia di morte al fine di indurlo a rimettere la querela sporta nei suoi confronti per i fatti or ora descritti.

Ha proposto personalmente ricorso per Cassazione l’imputato, affidandolo ad un solo motivo. Con esso, premettendo che il reato di cui all’art. 610 c.p. tende a garantire la libertà psichica dell’individuo, sostiene la non punibilità delle pressioni esercitate sul P. in quanto costui era solo formalmente titolare dell’impresa edile Ital-cost, per cui non aveva alcun potere decisorio in ordine alle operazioni da compiere.

Il ricorso è inammissibile in quanto tardivo.

A norma dell’art. 585 c.p.p., comma 1, lett. V), nel caso in cui il giudice non abbia indicato nel dispositivo, per il deposito della motivazione, un termine più lungo di quello di quindici giorni fissato dall’art. 544 c.p.p., comma 2, il termine per impugnare è di trenta giorni. La decorrenza di esso prende data, per il difensore, dalla scadenza del termine di quindici giorni come sopra stabilito;

mentre per l’imputato, qualora sia rimasto contumace, il menzionato termine prende a decorrere dalla notifica dell’avviso di deposito della sentenza con estratto contumaciale.

Orbene, nel caso di cui ci si occupa, il dispositivo della sentenza di appello, letto in udienza il giorno 1 ottobre 2008, non conteneva l’indicazione del termine per il deposito della motivazione, per cui si è reso applicabile l’ordinario termine di quindici giorni, puntualmente osservato (sentenza depositata il 13 ottobre 2008): ciò pone la decorrenza del termine per impugnare alla data del 16 ottobre 2008 per il difensore; l’imputato contumace ha invece ricevuto la notifica dell’estratto contumaciale il giorno 23 dicembre 2008.

In base al disposto del già citato art. 585 c.p.p., comma 3, quando la decorrenza è diversa per l’imputato e per il suo difensore, opera per entrambi il termine che scade per ultimo. Ne deriva che, stabilita al 23 dicembre 2008 la decorrenza del termine di trenta giorni, il deposito del ricorso per Cassazione andava effettuato entro il giorno 22 gennaio 2009. E’, conseguentemente, fuori termine l’impugnazione proposta il 26 gennaio 2009.

La declaratoria di inammissibilità del ricorso esime dalla valutazione di fondatezza dei motivi di gravame; ne conseguono, altresì, le statuizioni di cui all’art. 616 c.p.p..
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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