Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 06-10-2010) 28-01-2011, n. 3120 Bancarotta fraudolenta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 20 luglio 2009 il Tribunale del riesame di Torino, confermando il provvedimento emesso dal locale giudice per le indagini preliminari, ha disposto che V.C. rimanesse sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di (OMISSIS), quale indagato per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e per svariati illeciti di carattere tributario, in relazione al fallimento dell’impresa individuale ASE, della quale era titolare.

Dopo una descrizione del compendio investigativo a carico del V. e del coindagato O.L., seguita dal connesso giudizio di gravità indiziaria in ordine agli illeciti contestati, il giudice del riesame si è soffermato sulle esigenze cautelari, osservando che il pericolo di recidivanza specifica era supportato:

dalla non indifferente entità, pervasività e protrazione delle attività fraudolente, unitamente al complesso e articolato impianto organizzativo ad esse sotteso; dagli stretti vincoli fiduciari instauratisi fra i vari soggetti coinvolti, unitamente al ruolo comprimario assunto dai due indagati nel contesto operativo;

dall’impiego di uno schema operativo estremamente callido e facilmente riproducibile; dalla notevole abilità e professionalità nell’impiego di complessi meccanismi contabili e fiscali; dalla disinvolta e ostinata prosecuzione delle condotte illecite, pur dopo l’acquisita conoscenza dell’avvio delle indagini. Ha inoltre preso in considerazione la personalità del V., caratterizzata da profili di pericolosità dimostrati dalle modalità operative adottate nella commissione dei reati, dai precedenti penali, dalla manifestata propensione ostruzionistica a sottrarsi al processo e alla eventuale esecuzione della pena.

Ha proposto ricorso per cassazione il V., per il tramite dei difensori, affidandolo a un solo motivo articolato in più censure.

Con esso il ricorrente lamenta che l’ordinanza impugnata, nell’individuare le esigenze cautelari, contenga riferimenti ad un "complesso e articolato impianto organizzativo", del quale i due indagati sarebbero stati compartecipi, sia pure con ruolo apicale, ma unitamente ad altri soggetti, mentre nella ricostruzione dei fatti nulla di tutto ciò risulta essere emerso: donde il sospetto che la motivazione sia inficiata da un errato uso del "copia e incolla"; si duole, altresì, che siano rimaste senza risposta le osservazioni della difesa riguardanti l’ininfluenza dei remoti fallimenti pregressi, l’incompatibilità della tipologia dell’impresa con l’esistenza di un callido programma criminoso, il tempo trascorso dall’epoca di commissione dei reati ascritti.

Vi è agli atti una memoria depositata nell’interesse dell’indagato, ulteriormente illustrativa dei motivi di ricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso è privo di fondamento e va disatteso.

Sebbene nel testo dell’ordinanza impugnata sia dato evidenziare taluni incongruenti richiami (verosimilmente dipesi da un uso inappropriato del "copia e incolla") ad una complessità organizzativa e ad altre connotazioni del fatto che invece non sono ricavabili dalla descrizione del quadro indiziario, ciò tuttavia non incide sulla complessiva tenuta dell’impianto logico-argomentativo.

Ed invero, una volta espunti dalla motivazione gli errati riferimenti a circostanze non ricollegabili alla fattispecie, resta validamente giustificato il giudizio di pericolosità del V. – col conseguente rischio di recidivanza specifica – sia in base alle concrete caratteristiche di gravità degli atti di distrazione, dissimulazione contabile e truffa fiscale per cui si procede; sia in base alla personalità dell’indagato quale dimostrata dai precedenti penali specifici, dalla molteplicità dei traffici intrapresi, anche su scala internazionale, e dalla dimostrata propensione a sottrarsi al processo e all’eventuale esecuzione della pena, rendendosi irreperibile alle ricerche: elementi, questi, tutti presi in considerazione dal Tribunale e basati su fatti concreti, del cui accertamento l’ordinanza impugnata da ampiamente conto.

La risalente collocazione temporale dei fatti contestati, rispetto all’emissione del provvedimento coercitivo, non è stata trascurata dal giudice del riesame, che ne ha dato atto e ha ritenuto tuttavia che non ne restasse infirmato il rischio di reiterazione dei reati, alla stregua dei rilevati profili di pericolosità; con ciò resta soddisfatto l’obbligo di motivazione, sufficiente essendo a tal fine che dal testo del provvedimento possa evincersi la minusvalenza attribuita al dato temporale, rispetto agli altri elementi che controbilanciano il notevole decorso del tempo (Cass. 6 novembre 1997 n. 6237). Nè può considerarsi viziato da illogicità il richiamo ai precedenti penali specifici del V. per il solo fatto che la commissione dei reati per i quali ha subito condanna sia risalente nel tempo, costituendo operazione logica non criticabile quella con cui si desume dalle condotte pregresse il giudizio sulla personalità dell’indagato.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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