Cass. civ. Sez. V, Sent., 28-02-2011, n. 4777 Rimborso Riscossione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Bari T.D., ex dipendente dell’Ente Ferrovie dello Stato fino al 17/11/1990, impugnava il silenzio – rifiuto opposto dall’Intendenza di Finanza di Bari alla sua istanza del 4/06/1994 con la quale aveva chiesto il rimborso parziale dell’IRPEF trattenuta sulla buonuscita corrispostagli, su avviso, in modo difforme da quanto stabilito dal D.P.R. n. 917 del 1936, ‘art. 17.

La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso.

Avverso detta sentenza T.D. proponeva appello alla CTR di Bari che lo respingeva, ritenendo non condivisibile la tesi dell’appellante circa l’estensione della deduzione dell’imponibile manche ai sette anni dei prepensionamento in quanto l’O.P.A.F.S. non poteva considerarsi un’ amministrazione dello stato, avendo personalità giuridica e contabile distinte e separate ed avendo agito quindi come sostituto d’imposta. Pertanto era applicabile alla decadenza prevista dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38; nè era applicabile la L. n. 154 del 1989, art. 2 bis, in quanto il rimborso d’ufficio era limitato alle indennità che erano state già corrisposte prima della sua entrata in vigore. Osservava infine che l’indennità in questione era stata liquidata il 17/11/1990 ed il ricorrente non aveva dimostrato che alla tassazione della stessa non fossero stati applicati i principi di legge.

Avverso detta sentenza viene proposto ricorso innanzi a questa Corte sulla base di due motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.
Motivi della decisione

Con il primo motivo viene dedotta la violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè dell’art. 12 preleggi.

Con il secondo motivo, viene dedotta la violazione e la falsa applicazione della L. n. 154 del 1989, art. 2 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Risulta preliminare l’esame del secondo motivo del ricorso che va ritenuto infondato.

Infatti, la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di affermare che: "Con riguardo ad indennità di buonuscita erogata dall’E.N.P.A.S. ad un dipendente statale cessato dal servizio dopo l’entrata in vigore della L. 26 settembre 1985, n. 482, la domanda di detto dipendente diretta ad ottenere il rimborso delle trattenute a titolo IRPEF sulla buonuscita è soggetta al termine di diciotto mesi previsto a pena ai decadenza dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, comma 2, decorrente dal versamento della ritenuta operata dall’E.N.P.A.S., senza che, scaduto tale termine possa trovare applicazione, al fine della rimessione in termini, la procedura prevista dalla citata L. n. 482 del 1985 o il disposto del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, art. 2 bis, comma 2, convertito in L. 27 aprile 1989, n. 154 (Cass. Sez. Trib. 27/09/2000 n. 12808; Cass. 5486/99).

Tale principio non può che trovare applicazione anche nel caso .in esame, trattandosi pure qui di ipotesi di versamento diretto e non già ritenuta diretta, come correttamente rilevato dalla C.T.R., con la conseguenza che deve prendersi atto dell’intervenuta decadenza per il decorso del relativo termine di diciotto mesi, invocabile appunto allorchè l’Ente erogatore rivesta la qualità di sostituto d’imposta e decorrente dal versamento delle somme trattenute dall’O.P.A.F.S..

Nel caso in esame tali principi sono stati correttamente applicati anche se non espressamente citati con riferimento specifico a detta giurisprudenza.

Il rigetto del secondo motivo del ricorso rende superfluo l’esame del primo che risulta quindi assorbito.

Si ritiene comunque di compensare totalmente le spese dei presente giudizio.
P.Q.M.

La Corte rigetta il secondo motivo del ricorso, dichiara assorbito il primo e compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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