Cons. Stato Sez. V, Sent., 26-01-2011, n. 576 Diritto sanitario, Personale ospedaliero : funzioni superiori

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ricorso dinanzi al Tar Molise l’appellante aveva esposto di provenire dal disciolto Inam con la qualifica di commesso con livello differenziato e poi di agente tecnico con livello differenziato. Di avere svolto presso la Usl mansioni superiori dal 1.1.1981 al 21.7.1983 consistenti nella cura della partenza e dell’arrivo di tutta la posta e smistamento della stessa, tenuta della relativa contabilità e dei rapporti con gli uffici postali, addetto alla macchina riproduttrice stampa e ciclostile, preposto ad attività di informazione; pertanto aveva chiesto la corresponsione delle differenze retributive per le mansioni superiori svolte rispetto alla qualifica di inquadramento; tale diritto riteneva fondato sull’art. 14 del DPR del 16.10.1979 recante la disciplina del parastato applicabile al periodo in questione in base all’art. 82 del D.p.r. 20.12.1979 n.761 che ha stabilito la validità e permanenza delle norme ed accordi di provenienza del personale fino alla entrata in vigore dell’Accordo Unico Nazionale relativo al trattamento economico dei dipendente USL.

2. Il Tar Molise, con la sentenza appellata, ha respinto il ricorso sulla base della relazione della A.S.L. che evidenziava come, ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. 25.6.1983, n. 348, il livello retributivo riconosciuto all’agente tecnico, le cui mansioni il ricorrente assumeva di aver svolto nel periodo di riferimento, era identico a quello del commesso (2° livello retributivo), qualifica posseduta dal ricorrente.

3. La Sezione ritiene di superare la prima eccezione preliminare avanzata dalla Azienda sanitaria resistente relativa alla mancata evocazione in giudizio della Regione Molise (in virtù della l.r. 22 febbraio 2010 n.7 in base alla quale le gestioni a stralcio delle ex USL istituite con legge 23 dic. 1994 n.724 cessano la loro attività a decorrere dal 1 aprile 2010 e tutte le residuali situazioni debitorie sono trasferite alla Regione), in quanto l’appello è infondato.

4. In primo luogo rileva la Sezione che vi è una sostanziale modificazione del petitum nel giudizio di appello rispetto a quanto richiesto dal ricorrente in primo grado.

Con il giudizio di primo grado il ricorrente chiedeva le differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori connesse al profilo professionale di "agente tecnico", invece con l’atto introduttivo del giudizio di appello il ricorrente chiede le differenze retributive inerenti alla figura professionale di coadiutore amministrativo e/o operatore tecnico corrispondenti al quarto livello retributivo.

Nell’atto introduttivo il ricorrente adduce di provenire dal disciolto Inam con la qualifica di "commesso con livello differenziato" e poi di "agente tecnico", con l’atto di appello deduce di avere avuto presso il parastato la qualifica di "agente tecnico con livello differenziato" ritenendo che tale qualifica di agente tecnico con livello differenziato presso il parastato non sia equiparabile alla figura di "agente tecnico" presso la USL bensì al superiore profilo professionale di "operatore tecnico" e/o "coadiutore amministrativo".

E’ evidente dunque che lungi dal richiedere differenze retributive per mansioni superiori svolte, il ricorrente finisce per introdurre in appello una questione diversa ed ulteriore rispetto a quella sollevata in primo grado, relativa alla legittimità dell’inquadramento nella USL tenuto conto della qualifica di provenienza presso l’ex Inam in palese violazione del divieto dello ius novorum.

L’appello quindi deve ritenersi in parte qua inammissibile introducendo un nuovo tema di indagine vertente sulla diversità tra il profilo di "agente tecnico" presso il parastato e di "agente tecnico" presso la Usl.

5. Quanto alle pretese di carattere retributivo per mansioni superiori asseritamente svolte, gli assunti dell’appellante sono infondati.

Come rilevato dalla giurisprudenza della Sezione, nel comparto sanitario pubblico la possibilità di riconoscere le differenze retributive per l’espletamento di mansioni superiori, ai sensi dell’art. 29 comma 2, del dpr 20 dicembre 1979 n.761, è subordinata alla contestuale ricorrenza di varie condizioni giuridiche e di fatto e che cioè dette mansioni siano svolte in un posto di ruolo esistente in pianta organica e di fatto vacante, per la cui copertura non sia stato bandito alcun concorso, che il conferimento dell’incarico sia avvenuto in base ad un atto formale adottato dall’organo competente il quale, dopo avere verificato la sussistenza di tutti i presupposti di legge, si sia assunto la responsabilità della determinazione adottata, che le mansioni espletate siano continue e prevalenti (Cons. Stato, sez. V, 15 febbraio 2010 n.814).

Dalla documentazione prodotta in giudizio dal ricorrente in primo grado non emerge tuttavia alcun atto da cui verificare la ricorrente delle condizioni suddette, nè il medesimo ricorrente ha allegato un principio di prova circa i presupposti della propria rivendicazione quali la esistenza di un posto vacante in organico, la attribuzione di un incarico formale da parte degli organi amministrativi e la effettività dello svolgimento delle mansioni stesse riconducibili ad una qualifica diversa da quella posseduta; peraltro richimando la attestazione Usl depositata in giudizio se ne deve dedurre che l’appellante ha espletato le mansioni di agente tecnico conformi quindi alla qualifica di formale inquadramento. Peraltro la pretesa alle differenze retributive del signor I. è precedente all’anno 1998 in quanto l’arco temporale in ordine al quale chiede il conferimento decorre dal 1.1.1981 al 21.7.1983 per cui l’esercizio di fatto di mansioni superiori nel periodo anteriore alla data di entrata in vigore del d. lgs. 3 febbraio 1998 n.387 non rileva ai fini delle spettanze delle differenze retributive non potendosi applicare al pubblico impiego, in tale periodo, l’art. 2103. Ed invero anteriormente alla entrata in vigore del d.lgs. n.387 del 19998 le mansioni superiori svolte dai dipendenti pubblici sono del tutto irrilevanti sia dal punto di vista economico che di progressione in carriera in mancanza di una apposita norma, in quanto gli interessi coinvolti nel rapporto di pubblico impiego sono indisponibili e l’attribuzione di funzioni di norma devono trovare il loro presupposto nel provvedimento di nomina o di inquadramento "non potendo tali elementi costituire oggetto di libere determinazioni dei funzionari amministrativi" (Cons. stato, Sez. V, 2 luglio 2010 n.4236).

6. In conclusione l’appello non merita accoglimento, mentre spese ed onorari in relazione alla natura del petitum possono essere compensati.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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