Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 15-12-2010) 28-01-2011, n. 3096 Motivazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. A seguito di giudizio abbreviato il Tribunale di Venezia ha affermato la responsabilità di C.D. in ordine ai reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74 e, concesse attenuanti generiche equivalenti alla recidiva ed applicata la diminuente per il rito, lo ha condannato alla pena di sette anni e quattro mesi di reclusione.

La pronunzia è stata parzialmente riformata dalla Corte d’appello di Venezia che ha adottato pronunzia assolutoria in ordine alla reato associativo ed ha rideterminato la pena in relazione agli altri illeciti nella misura di sei anni e sei mesi di reclusione e Euro 60.000 di multa.

2. Ricorre per Cassazione l’imputato deducendo diversi motivi.

2.1 Con il primo motivo si prospetta vizio della motivazione quanto al capo n. 6: erano state evidenziate le contraddizioni tra le dichiarazioni di alcuni testi e la non reperibilità agli atti della telefonata intercettata. La Corte d’appello non ha esaminato tali censure e si è limitata ad una generica elencazione di intercettazioni, appostamenti ed acquisizioni documentali, senza spiegare però quali elementi probatori si ricavino da tali atti. La Corte ha pure errato quando ha desunto la cooperazione nell’importazione di un rilevante quantitativo di cocaina solo da alcune telefonate nelle quali si parla di una bella ragazza; e quando ha valorizzato le dichiarazioni confessorie di alcuni imputati che tuttavia non hanno mai chiamato in causa il ricorrente.

2.2 Il secondo motivo prospetta analoghe censure quanto al capo n. 7.

La Corte d’appello assume che l’intercettazione telefonica costituirebbe prova che l’imputato si sia adoperato a reclutare i corrieri della droga per poi pagarli. Tale conclusione è in contrasto con un altro passaggio della motivazione in cui si da per ammessa la circostanza che tra l’imputato e tale M. Lava vi erano rapporti economici dovuti al fatto che la donna aveva lavorato nel locale dell’imputato stesso.

2.3 Il terzo motivo attiene al capo n. 10.

I giudici di merito hanno ritenuto la responsabilità sul presupposto che l’imputato avesse consapevolezza del ruolo di corriere della droga svolto da tale R.. Nei motivi di appello si era evidenziato che gli elementi probatori erano stati travisati deprimo giudice, come emerge dalle conversazioni riportate nelle pagine 97 e 98 della prima sentenza: la designazione del Ca. come corriere avvenne in epoca successiva rispetto alle assunte condotte agevolative dell’imputato. Il giudice d’appello ha semplicemente ignorato l’argomentazione difensiva.

Si era pure evidenziato che il giudice aveva erroneamente collegato alcune conversazioni al capo d’imputazione 9 anzichè il capo d’imputazione 8. Le stesse comunicazioni riguardavano l’arresto di due coimputati a seguito dell’importazione di stupefacente dalla Spagna. Esse non inerivano per nulla all’imputato nè al capo n. 9.

Le incongruenze della prima sentenza sono state ribadite quasi alla lettera dalla sentenza d’appello alle pagine 12 e 13, ripetutamente ed incongruamente confondendo tra i capi 8, 9 e 10. Tali incongruenze hanno rilievo poichè il Ca.Ro. era coinvolto nel reato di cui al capo 9 e non in quello di cui al capo n. 8. Dunque, il riferimento all’episodio di cui al capo 8 non consente di inferire alcunchè che abbia attinenza ai rapporti tra C. e Ca..

2.4 Il quarto motivo riguarda il capo n. 11. Si lamenta che incongruamente è stata ritenuta la responsabilità sul presupposto che taluno chiedesse dei soldi all’imputato; senza che vi siano elementi per ritenere con certezza che il danaro sia stato versato, che esso si riferisse all’acquisto di stupefacente e non a debiti pregressi o ad un fatto lecito, che esso fosse connesso proprio al fatto di cui al capo d’imputazione, che l’affare si sia poi effettivamente concluso.

2.5 L’ultimo motivo censura il giudizio di bilanciamento delle circostanze. La Corte ha negato la richiesta prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva richiamando la gravità dei fatti ed il ruolo del ricorrente, senza fornire alcuna valutazione delle argomentazioni difensive.

3. Il ricorso è fondato solo per ciò che attiene al capo 10).

3.1 Quanto al capo 6) la pronunzia impugnata si sottrae alle indicate censure giacchè, dopo aver richiamato il condiviso apprezzamento complessivamente elaborato dal primo giudice, ricostruisce i tratti essenziali delle composite indagini che hanno condotto alla dimostrazione di rilevanti traffici illeciti, alla luce delle intercettazioni telefoniche, delle investigazioni e del sequestro di stupefacente. Priva di specifico rilievo è la deduzione afferente alla conversazione che si assume non reperita. Infatti la sentenza d’appello da conto dei numerosi contatti telefonici tra l’imputato e tale M., tutti riferiti ad una bella ragazza che deve arrivare e di altre conversazioni telefoniche tra il secondo e persone che chiedevano "roba". L’apprezzamento in ordine alla significatività di tale quadro probatorio è confortato dalla circostanza che le donne che lavoravano nel locale del ricorrente venivano utilizzate come corrieri. Sicchè, non riscontrandosi alcun vizio logico-giuridico nell’articolata argomentazione, perde di peso decisivo il tema introdotto, afferente ad una specifica comunicazione.

3.2 Quanto al secondo motivo, relativo al capo 7, l’opinata incongruenza prospettata dalla difesa è priva di decisivo rilievo, giacchè la pronunzia impugnata perviene a ritenere che l’elemento probatorio fondamentale e decisivo sia costituito da intercettazione telefonica che vede come protagonisti tale Irene ed il detto M., dalla quale si desume che l’imputato era il punto di riferimento dei corrieri per gli aspetti logistici e per il finanziamento del viaggio. Tale apprezzamento non è oggetto di specifica censura.

3.3 In ordine al capo 10) la pronunzia da conto della fisica presenza del C., accertata a seguito di servizi di osservazione, in una fase dell’illecito: l’arrivo in aeroporto di Venezia con M. per accogliere Ca.Ro., i successivi spostamenti, le intese per accompagnare a cena la persona giunta in aereo, la presenza all’interno di una trattoria. Indi la pronunzia si interroga sulla consapevolezza, da parte dell’imputato, delle finalità illecite del viaggio del R., destinato a fungere da corriere.

A tale riguardo essa trae argomento, tra l’altro, dal fatto che il ricorrente ha avuto pregresse intese con i personaggi coinvolti nei reati, come emerge da episodio rubricato al capo n. 9, che ha visto il R. come corriere. Da tale illecito il C. è stato assolto per aver agito solo post factum al fine di assicurare assistenza legale alle donne arrestate, come si evince da telefonate dell’ottobre 2007. Se ne inferisce che l’imputato, quando accoglieva il ridetto corriere R., ne conosceva il ruolo per via del fatto che gli era noto il precedente coinvolgimento di costui nei traffici illeciti. D’altra parte è logico pensare che il M., senza un interesse specifico e condiviso, non avrebbe coinvolto il Ce. nell’accoglienza dello straniero in questione. Il Ce., inoltre, parla imprudentemente al telefono con l’avvocato del "chilo di cocaina".

Tale argomentazione si espone alla indicate censure. Infatti, la Corte d’appello sintetizza, condividendole, le valutazioni del primo giudice, ma non tiene conto dell’errore fondatamente prospettato dal ricorrente. Tale errore emerge dal fatto che il Tribunale, alle pagine 89 e 90 ricostruisce l’episodio di cui al capo 8) afferente all’importazione di un chilogrammo di cocaina ad opera di due donne, L. e G.; ed esclude che il Ce. vi abbia avuto parte attiva, essendosi limitato ad una condotta successiva al fatto.

Non emerge sotto alcun riguardo, neppure dal capo d’imputazione, il coinvolgimento in tale episodio del R.. Successivamente, alla pagina 108, il Tribunale afferma che il Ce. ben conosceva il ruolo di corriere del R., essendo stato costui coinvolto nell’episodio di cui al capo 9). Per dare concreta dimostrazione di tale consapevolezza si richiamano telefonate del 1 ottobre, relativa alle ragazze ( L. e G.) resesi protagoniste dell’episodio di importazione di 1 kg. di cocaina. Tuttavia, erroneamente (almeno alla stregua dell’esposizione contenuta in motivazione) il giudice connette tali conversazioni all’episodio di cui al capo 9) (che coinvolgeva R.) mentre in realtà, alla luce di quanto esposto, esse attengono al fatto rubricato al capo 8). Tale erronea valutazione è stata pedissequa mente ripetuta dalla Corte d’appello, trascurando le deduzioni contenute nell’impugnazione. Si tratta di errore significativo, poichè la confusione tra i capi 8) e 9) induce erroneamente i giudici di merito a ritenere che l’imputato fosse al corrente dell’episodio sub 9) che aveva coinvolto il R..

La Corte d’appello non risponde neppure su un altro argomento prospettato dalla difesa per escludere il ruolo dell’imputato nell’episodio in questione. Infatti, come dedotto dalla difesa, a pagina 97 della prima sentenza si fa riferimento a conversazioni dalle quali sembrerebbe emergere che ancora alla data del 13 gennaio 2008 non era stato stabilito chi tra R. e C. dovesse svolgere il ruolo di corriere; sicchè risulta pure sotto tale riguardo problematica l’affermazione che l’imputato, nel momento in cui accoglieva il diretto R., fosse consapevole che questi avrebbe agito da corriere.

Si tratta di errori e vuoti motivazionali che hanno un indubbio, rilevante peso nella complessiva argomentazione, sicchè si impone l’annullamento con rinvio per una rinnovata analisi del materiale probatorio.

3.4 Per ciò che attiene al capo 11) la sentenza impugnata rileva che da una telefonata emerge il coinvolgimento dell’imputato che è chiamato a versare Euro 1.500 per la partecipazione all’acquisto di qualcosa. Si ravvisa che sia in questione l’acquisto di una partita di stupefacente dal momento che si usa un linguaggio allusivo: la ragazza è buona, l’astice è buono, i salami ecc. Nè sono plausibili le giustificazioni offerte da uno degli interlocutori circa il riferimento ad un giro di assegni. Tale complessiva argomentazione appare sufficientemente coerente e si sottrae alle indicate censure, considerato anche che ai fini della configurazione dell’illecito rileva l’atto negoziale di acquisto.

3.5 Pure immune da censure è l’apprezzamento in ordine alle circostanze ed alla pena, che ragionevolmente attribuisce rilievo ai numerosissimi e gravi precedenti penali, al ruolo centrale negli illeciti, alla gravità dei fatti.

Conclusivamente, la sentenza deve essere annullata con rinvio limitatamente al reato di cui al capo 10) e rigettata nel resto.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo 10), con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Venezia, per nuovo esame sul punto.

Rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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