Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 25-01-2011) 31-01-2011, n. 3415 Determinazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia ricorre avverso la sentenza 22 gennaio 2010 del G.U.P. del Tribunale di Mantova che ha condannato C.R. e su richiesta delle parti, gli ha inflitto la pena di anni 1 di reclusione ed Euro 3 mila di multa per il reato D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e valutata la sussistenza dell’attenuante D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73, comma 5.
Motivi della decisione

La ricorrente parte pubblica lamenta che, una volta dichiarata l’equivalenza delle attenuanti (generiche e D.P.R. n. 309 del 1990, comma 5), la pena base doveva essere determinata dal giudice partendo dalle indicazioni edittali del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, (reclusione da 6 a 20 anni e multa da 26 mila a 260 mila Euro).

Il motivo è fondato e la gravata sentenza va annullata senza rinvio per l’illegittimità della sanzione applicata e conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Mantova per l’ulteriore corso.

Il G.U.P. infatti, avendo affermato ed espressamente dichiarato l’equivalenza tra le tre opposte circostanze (recidiva da un lato e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, e art. 62 bis), doveva determinare la pena base non già ex art. 73, comma 5, (da 1 a 6 anni di reclusione e multa da 3 mila a 26 mila Euro), con riduzione successiva ex art. 62 bis c.p., e finale per il rito, ma D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73, comma 1, con la ben diversa oscillazione edittale da tale norma prevista.

La gravata sentenza va quindi annullata senza rinvio e gli atti trasmessi al Tribunale di Mantova per l’ulteriore corso.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Mantova per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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