Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 25-01-2011) 31-01-2011, n. 3413 Applicazione della pena , Determinazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Pescara con sentenza del 16 febbraio 2009 applicava a C.T., sull’accordo delle parti, la pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed Euro 3.000 di multa per il reato di detenzione illecita continuata di stupefacenti, commesso nell’aprile 2004.

In particolare, al C. erano addebitato di aver detenuto, al fine della cessioni a terzi, vari quantitativi di cocaina, sequestrati nella stessa giornata in parte in suo possesso (grammi 26, 763, pari a 64 dosi medie) ed in parte nella sua abitazione (grammi 122,5 di cocaina, pari a 415 dosi medie).

2. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello dell’Aquila, denunciando la violazione della legge penale.

Lamenta in primo luogo che il giudice, nell’accogliere l’istanza di applicazione della pena concordata fra le parti e quindi nel determinare la pena in misura perfettamente corrispondente a quella proposta, ha applicato una pena illegale. In particolare, nel ritenere equivalente la circostanza attenuante ad effetto speciale del D.P.R. n. 309 del 1900, art. 73, comma 5, alla contestata recidiva di cui all’art. 99 c.p., comma 4, ha effettuato il calcolo partendo dalla pena base di anni due di reclusione ed Euro 4.000 di multa, in misura pertanto inferiore al minimo edittale previsto dalla legge per il reato contestato.

Deduce inoltre che il giudice ha omesso di revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena, in applicazione dell’art. 168 c.p..
Motivi della decisione

1. Il primo motivo e fondato e va accolto, assorbendo la restante censura.

La pena determinata per il reato base (anni due di reclusione e 4.000 di multa) è inferiore al minimo edittale stabilito dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. Ciò ha determinato l’applicazione di una pena complessiva illegale per il reato continuato, tenuto conto della ritenuta equivalenza della circostanza attenuante ad effetto speciale alla contestava recidiva.

La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata. La illegalità della pena infatti implica l’esclusione della validità dell’accordo concluso fra le parti del processo e ratificato dal giudice.

L’annullamento peraltro deve avvenire senza rinvio in quanto le parti del processo potranno – o no – rinegoziare l’accordo su altre basi e, nel caso contrario, il procedimento dovrà proseguire con il rito ordinario (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, dep. 05/10/2010, Calibe, Rv. 247841).
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Pescara per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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