Cass. civ. Sez. II, Sent., 01-03-2011, n. 5041 Distanze legali tra costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto notificato il 31 maggio 2005, P.C. ricorre, sulla base di dieci motivi, per la cassazione della sentenza n. 1222 della Corte di appello di Milano, depositata il 4 maggio 2004, che, in riforma della pronuncia di primo grado ed in parziale accoglimento della sue domande, aveva condannato P.L. e D. F.A., proprietari di un terreno con annessa costruzione confinante con il proprio, ad arretrare o demolire lo spigolo del loro fabbricato, della consistenza di circa 15 cm,, posto alla distanza di metri 4,85 dalla linea di confine indicata nei frazionamenti del 1965 e 1986. In particolare, il giudice di secondo grado, premesso che gli immobili dei contendenti provenivano dalla divisione di un terreno unico e che successivamente erano stati trasferiti agli attuali proprietari, adottò tale statuizione affermando che la linea di confine doveva determinarsi in forza del frazionamento originario del 1965, redatto all’epoca della divisione e poi riprodotto nel successivo atto del 1986, e non, come sostenuto dall’attore, sulla base del frazionamento del 1982, atteso che quest’ultimo, pur richiamato nei rispettivi titoli di proprietà delle parti, rispettivamente del 1982 e del 1986, risultava riportare un’annotazione di annullamento ed un espresso richiamo al successivo frazionamento del 1986, "presumibilmente redatto per correggere gli errori tecnici di quello del 1982, annullato ", rilevando, sulla scorta di tale documento e delle osservazioni e rilievi tecnici del consulente d’ufficio, che la costruzione dei convenuti violava la distanza legale di 5 metri dal confine soltanto per la misura di circa 15 cm.

Resistono con controricorso, illustrato anche con memoria, P.L. e D.F.A..
Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorso chiede la correzione di errori materiale presenti nel dispositivo della sentenza impugnata, relativamente al nome della convenuta appellata, ivi indicato in " C.F." in luogo di " D.F.A." ed al mappale che contraddistingue il terreno di proprietà dell’attore appellante, indicato nel numero "540 " in luogo di "580".

Il mezzo è inammissibile.

Il ricorso per cassazione, infatti, è strumento diretto al controllo di legittimità delle decisioni impugnate, non anche alla correzione degli errori materiali della sentenza di merito, che la parte può far emendare attraverso la particolare procedura di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c. (Cass. n. 3656 del 2006; Cass. n. 5296 del 1978).

Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 950 e 1362 e seg. c.c. ed omessa e/o insufficiente circa un punto decisivo della controversia, censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto che la linea di confine tra i due fondi dovesse essere determinata sulla base del frazionamento del 1986 e 1965, quest’ultimo nemmeno depositato presso il locale Ufficio tecnico erariale, in luogo di quello del 1982. Tale statuizione si pone, ad avviso del ricorrente, in aperto contrasto con il criterio di interpretazione letterale degli atti contrattuali stabilito dall’art. 1362 c.c., atteso che entrambi gli atti di provenienza delle parti, in particolare sia nell’atto del 21 agosto del 1982 con cui Pe.Ce. donò l’immobile al figlio L. che nell’atto del 25 luglio 1986 con il quale P.P. vendette il bene al figlio C., richiamavano esplicitamente, ai fini dell’identificazione del bene trasferito, l’atto di frazionamento del 1982. La Corte di appello ha in tal modo violato il principio secondo cui ai fini della determinazione del confine tra due fondi, costituenti originariamente un unico lotto, assumono importanza fondamentale i tipi di frazionamento allegati ai singoli atti di acquisto ed in essi richiamati con valore vincolante ed è incorso, altresì, in un palese difetto di motivazione, dal momento che non ha esaminato nè si è pronunciato sulle puntuali argomentazioni dell’appellante che, per tali ragioni, invocavano il carattere vincolante dell’atto di frazionamento del 1982. Il motivo è fondato.

La Corte di appello ha ritenuto che la linea di confine tra i fondi dei contendenti accertamento necessariamente prodromico alla valutazione in ordine al rispetto delle distanze legali tra le costruzioni di cui alla domanda principale avanzata dall’attore – dovesse essere determinato alla luce del frazionamento del 1986, che riproduceva sostanzialmente quello del 1965, in quanto il frazionamento operato nel 1982, che pure era richiamato espressamente nei rispettivi atti di provenienza delle proprietà delle parti, portava la dicitura "annullato", aggiungendo che il successivo atto del 1986 era stato "presumibilmente redatto per correggere gli errori tecnici di quello del 1982": Questa ragionamento non può essere condiviso.

Posto che risulta pacifico che gli atti di provenienza delle parti richiamavano entrambi l’atto di frazionamento del 1982, la decisione impugnata si pone in aperto contrasto con l’orientamento del tutto consolidato di questa Corte secondo cui, ai fini della individuazione dei confini del bene immobile, rivestono importanza fondamentale i tipi di frazionamento allegati ai singoli atti di acquisto ed in essi richiamati, atteso che gli stessi concorrono a determinare l’oggetto del trasferimento e quindi delle rispettive proprietà, essendo legittimo ricorrere ad altri elementi di prova solo dove tale richiamo manchi o sia insufficiente ad individuare esattamente il bene (Cass. n. 15304 del 2006; Cass. n. 6770 del 2001). Sul punto è stato anche precisato che il frazionamento allegato al contratto con cui originariamente sia stato suddiviso rappezzamento di terreno può essere utilizzato ai fini della determinazione del confine tra due fondi soltanto se tale frazionamento venga allegato nei successivi atti di trasferimento, assumendo valore negoziale vincolante (Cass. n. 26951 del 2008).

Questo principio normativo non risulta nella specie rispettato, avendo il giudice territoriale posto sostanzialmente sullo stesso piano il frazionamento allegato agli atti di provenienza delle parti con quello successivo e quindi dato prevalenza a quest’ultimo sulla base della considerazione che il primo presentava la dicitura "annullato". In particolare, l’errore del giudice di merito è consistito nel non aver considerato che, data la funzione integrativa della volontà negoziale svolta dall’atto di frazionamento richiamato nei titoli di acquisto di proprietà dei beni, il suo superamento avrebbe richiesto una manifestazione di volontà di entrambe le parti proprietarie, volta a individuare ovvero a rideterminare il confine tra i due fondi. Manca invece nella sentenza impugnata – che incorre, sotto tale profilo, anche nel denunciato vizio di motivazione – qualsiasi indagine diretta ad accertare le ragioni e soprattutto la provenienza del l’apposizione nell’atto di frazionamento del 1982 della dicitura "annullato", se esso, vale a dire, poteva essere ascritto alla volontà unilaterale di una parte ovvero alla volontà di entrambe oppure era attribuibile alla mera iniziativa di un terzo.

Trattasi, invece, di accertamento che nella specie era indispensabile per potere ritenere o meno superato l’atto di frazionamento del 1982 e quindi per dare prevalenza all’atto del 1986, meritando sul punto peraltro aggiungere che, come questa Corte ha di recente affermato, la individuazione del confine operata dalle parti interessate, se ricondotta ad un negozio di accertamento, non è soggetta all’onere della forma scritta e si può pertanto perfezionare anche verbalmente o mediante comportamento concludente (Cass. n. 7640 del 2009).

Il terzo motivo di ricorso, che denunzia violazione o falsa applicazione degli artt. 184 e 101 c.p.c. e art. 24 Cost. e vizio di motivazione, lamenta che il giudice di secondo grado abbia preso in considerazione il frazionamento del 1965 nonostante che tale documento fosse stato irritualmente prodotto dalla controparte al consulente tecnico d’ufficio.

Il quarto motivo, che denunzia violazione falsa applicazione dell’art. 61 c.p.c., art. 2697 c.c., artt. 116, 194, 99, 101 e 112 c.p.c. e vizio di motivazione, assume che la consulenza tecnica d’ufficio avrebbe dovuto essere dichiarata nulla o comunque disattesa dal momento che l’ausiliare del giudice aveva travalicato i limiti dall’incarico ricevuto.

I quinto motivo di ricorso denunzia vizio di motivazione, lamentando che il giudice di secondo grado non si sia pronunciato sull’eccezione dell’appellante che aveva dedotto l’inefficacia del frazionamento del 1965, per non essere stato tale documento mai presentato o depositato presso l’ufficio amministrativo competente.

Il sesto motivo di ricorso, richiamando tutte le violazioni denunziate nei motivi precedenti, lamenta che sia stato utilizzato come documento di prova il frazionamento del 1986, nonostante che esso fosse stato fatto su iniziativa del solo convenuto ed a suo uso e consumo per mascherare la violazione delle distanze.

Il settimo motivo di ricorso, che denunzia violazione degli artt. 950 e 1362 e seg. c.c., lamenta che la sentenza abbia disatteso il frazionamento del 1982, senza considerare la volontà delle parti espressa nei rispettivi atti di provenienza, nei quali era previsto un espresso rinvio al contenuto di tale atto. Tutti questi motivi sono dichiarati assorbiti in esito all’accoglimento del primo motivo, ponendo questioni o superate o che potranno, eventualmente, essere nuovamente poste dinanzi al giudice di rinvio.

L’ottavo motivo di ricorso denunzia violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 62 e 194 c.p.c. e art. 872 c.c. e vizio di motivazione, censurando la sentenza impugnata per avere respinto la domanda in relazione al garage del fondo confinante, sulla base della considerazione che si trattava di manufatto interrato, senza però considerare l’esistenza del muro e della rampa di accesso all’interrato, che la documentazione fotografica in atti mostrano non completamente interrati, e senza alcuna indagine sulla quota dei terreni prima e dopo l’intervento edilizio ed in relazione alla sopraelevazione del terreno confinante.

Il motivo è chiaramente inammissibile.

L’esame circa la fondatezza della censura presuppone, infatti, una rivisitazione delle prove al fine di giungere ad un accertamento dei fatti divergente da quello compiuta dal giudice di merito. E’ noto, per contro, che nel giudizio di legittimità, non essendo questa Corte giudice del fatto, non sono proponibili censure dirette a provocare un nuovo apprezzamento delle risultanze processuali, diverso da quella espresso dal giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze che ritenga più attendibili ed idonee nella formazione dello stesso, potendo il ricorrente sindacare tale valutazione solo sotto il profilo della congruità e sufficienza della motivazione, che, se dedotto, conferisce alla Corte di legittimità il potere di controllare, sotto il profilo logico-formale, l’esame e la valutazione dei fatti compiuta dal giudice del merito, non già quello di effettuare un nuovo esame ed una nuova valutazione degli stessi (Cass. n. 14972 del 2006; Cass. n. 4770 del 2006; Cass. n. 16034 del 2002).

Il nono motivo di ricorso, che denunzia falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e degli artt. 872 e 2043 c.c., lamenta che la Corte di appello non si sia pronunciata sulla domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla violazione delle norme sulle distanze.

Il decimo motivo di ricorso investe la statuizione della sentenza impugnata che ha dichiarato la compensazione delle spese di lite.

Questi due ultimi motivi si dichiarano assorbiti, attenendo a temi consequenziali all’accertamento demandato al giudice di rinvio.

In conclusione, va accolto il secondo motivo di ricorso, dichiarato inammissibile il primo, rigettato l’ottavo e dichiarati assorbiti gli altri. La sentenza va pertanto cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Milano, che provvedere alla decisione applicando i principi di diritto sopra enunciati e provvederci anche alla liquidazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, rigetta l’ottavo e dichiara assorbiti gli altri; cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese, ad altra sezione della Corte di appello di Milano.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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