Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 25-01-2011) 31-01-2011, n. 3408 Archiviazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L.C.A. e T.N. ricorrono, a mezzo del loro difensore, avverso il decreto di archiviazione del Gip di Messina in data 8 gennaio 2010, nei confronti di B.G., per il reato di cui all’art. 328 c.p., lamentando che il G.I.P. abbia adottato il provvedimento impugnato de plano, nonostante rituale opposizione proposta.

Rileva il Procuratore generale nelle sue conclusioni che ad una prima richiesta di archiviazione del P.M, era stata proposta opposizione e il G.I.P., fissata l’udienza camerale, aveva indicato nuove indagini al PM. stesso. All’esito di queste il P.M. aveva reiterato la richiesta di archiviazione, dandone avviso alle persone offese, le quali avevano proposto una seconda opposizione.

Il G.I.P., ritenendo inammissibile tale opposizione ex art. 410 c.p.p., comma 1, provvedeva de plano con il provvedimento impugnato.

Sul punto il Procuratore generale ricorda che vi è pronuncia delle Sezioni unite, con sentenza 27 maggio 2010 (ric. Zanardi + 2) dalla quale risulta che, "se dopo l’espletamento delle indagini disposte in esito al non accoglimento, su opposizione della persona offesa, di una prima richiesta di archiviazione, il giudice per le indagini preliminari, laddove sia riproposta dal pubblico ministero la richiesta di archiviazione, il G.I.P. può provvedere con decreto se non vi sia stata opposizione o se questa sia inammissibile". Il tenore di quanto riportato rende inutile attendere il deposito della motivazione della sentenza.

La conclusione del Procuratore generale è nel senso che nel caso di specie il G.I.P. poteva provvedere de plana attesa l’inammissibilità dell’opposizione e la corretta motivazione adottata sul punto.

Per la parte pubblica la motivazione del Gip appare in proposito ineccepibile, avendo il giudice diffusamente spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto l’inammissibilità della seconda opposizione.

Ritiene la Corte, aderendo alle suindicate corrette argomentazioni del Procuratore generale, che nella specie bene il G.I.P. ha nella specie provveduto de plano, con decreto, attesa la motivata inammissibilità della proposta opposizione.

Nella specie infatti la lettura del provvedimento impugnato da conto della correttezza del procedere del G.I.P. il quale ha ampiamente giustificato, di volta in volta, sulla non pertinenza, genericità, non novità delle singole richieste, diffusamente analizzate, a fronte della condotta, accertata ed esigibile, della indagata.

Il ricorso pertanto risulta infondato, valutata la conformità del provvedimento alle norme stabilite, nonchè apprezzata la tenuta logica e coerenza strutturale della giustificazione che è stata formulata.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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