Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 17-01-2011) 31-01-2011, n. 3397 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – L.S.A. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Catania, in riforma della condanna pronunciata nei suoi riguardi in primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti in ordine al reato di lesioni perchè estinto per prescrizione e ha rideterminato la pena a lui inflitta in anni uno e mesi quattro di reclusione per il residuo reato di cui all’art. 368 c.p., confermando nel resto.

Il ricorrente deduce la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e), per vizio di motivazione in punto di affermazione della sua responsabilità. 2. – Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto basato su motivi non consentiti in sede di giudizio di legittimità.

Le censure del ricorrente attengono invero alla valutazione della prova, che rientra nella facoltà esclusiva del giudice di merito e non può essere posta in questione in sede di giudizio di legittimità quando fondata su motivazione congrua e non manifestamente illogica. Nel caso di specie, i giudici di appello hanno preso in esame tutte le deduzioni difensive e sono pervenuti alla decisione impugnata attraverso un esame completo ed approfondito delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della congruità e della correttezza logica.

In definitiva, il tessuto motivazionale della sentenza impugnata non presenta affatto quella carenza o macroscopica illogicità del ragionamento del giudice di merito che, alla stregua dei principi affermati da questa Corte (v, da ultimo: S.U., 24-9-2003, Petrella, rv. 226074), può indurre a ritenere sussistenti il vizio denunciato.

3. – Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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